Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement. The appellant, Event Way Srl, did not request a decision on the proposal within the statutory 40-day period required by law. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24409/2023 R.G. proposto da : EVENT WAY SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 27, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRIN ANDREA (PLLNDR67T11H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRAGLIA MASSIMO (MRGMSM74T06H501A) -ricorrente- contro JAMADDER NURUL AMIN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO, presso lo studio dell’avvocato COLANTONIO CONCETTINA (CLNCCT63D54G482Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2269/2023 depositata il 30/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così d