Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal and incidental appeal extinguished because the appellants failed to respond to a settlement proposal within forty days. The primary appellant, Banca Monte dei Paschi di Siena, and the incidental appellants, represented by multiple lawyers, did not request a decision on the settlement offer. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and order cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23008/2023 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO Via Barozzi, 1, presso lo studio dell’avvocato SOMMARUGA ANNA GRAZIA (SMMNGR66D59C273G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z), NEGRI ANTONELLA (NGRNNL64H58L319W), GIUSTINIANI MARCELLO (GSTMCL63C26D548Y) -ricorrenteprincipale- contro TAMIRO DOMENICO, SACCAGI MONICA, ZILIOLI FABIANO, KOLJANIC FINA, tuttielettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 38, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNESI RICCARDO (BLGRCR63L12H501J) che li rappresenta e difende -controricorrenti ricorrenti incidental i - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.135/2023 depositata il 10/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così de