Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Atac Spa, did not act within the required timeframe, while the respondent, Isabella Caterina, had previously submitted a settlement proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25545/2021 R.G. proposto da : ATAC SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRENESTINA N 45, presso lo studio dell’avvocato FLAMMENT SIMONA (FLMSMN61A63H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA ROSA DANIELA (LRSDNL71D68H224K) -ricorrente- contro ISABELLA CATERINA, elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Clodio n. 56, presso lo studio dell’avvocato BRUSCHI FLAVIA (BRSFLV57C53H501M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1579/2021 depositata il 29/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che la regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.152,50 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Flavia Bruschi, antistataria.