Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The parties were AMATO GIUSEPPE and MICHELE versus INAIL, with the appellant's counsel not acting to preserve the case. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23437/2020 R.G. proposto da : AMATO GIUSEPPE, AMATO MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO RENATO (MTARNT36C09F839Z) rappresentati e difesi dall'avvocato NAPOLI ENRICO (NPLNRC65B10G273F) -ricorrente- contro INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato ROSSI ANDREA (RSSNDR65A18E506S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRIPPA LETIZIA (CRPLTZ70H63H501M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.253/2020 depositata il 03/04/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l