Cassation court dismisses appeal due to valid withdrawal by employer and acceptance by employee under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a formal withdrawal of the appeal by the employer and its acceptance by the employee. The lower courts had previously ruled in favor of the employee regarding a disciplinary dismissal, ordering the company to pay severance and social contributions. The court ruled that the procedural requirements for the withdrawal were met, leading to the termination of the case without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by one party and its acceptance by the other results in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9614-2023 proposto da: DE SANGOSSE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO TREGLIA; -ricorrente - contro ARNOLDI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLETTA ZUIN; -controricorrente - avverso la sentenza non definitiva n. 699/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/12/2022 R.G.N. 198/2022; Oggetto Licenziamento disciplinare per giusta causa R.G.N.9614/2023 Cron. Rep. Ud.17/12/2024 CC avverso la sentenza definitiva n. 99/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/02/2023 R.G.N. 198/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATO che:
1. Con sentenza non definitiva n. 699/2022, la Corte d’appello di Venezia accoglieva parzialmente il reclamo proposto da Arnoldi Alessandro contro la sentenza n. 88/2022 del Tribunale di Padova che aveva accolto l’opposizione della De Sangosse Italia s.r.l. all’ordinanza dello stesso Tribunale, la quale, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva, invece, accolto l’impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al lavoratore da detta società in data 19.12.2019 e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava detto licenziamento; ma, per il resto, giusta separata ordinanza, disponeva per il prosieguo del giudizio.
2. Con sentenza definitiva n. 99/2023, pure in epigrafe indicata, la medesima Corte, dato atto dell’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione in data 21.4.2021, condannava la De Sengosse Italia s.r.l. al pagamento in favore dell’Arnoldi dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, detratto l’aliunde perceptum, pari ad € 60.155,83, oltre accessori dalla data di estromissione al saldo; condannava, inoltre, detta società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento alla data di esercizio dell’opzione, maggiorati degli interessi legali dalla singola maturazione al saldo;condannava la De Sengosse Italia s.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado, in favore dell’Arnoldi.
3. Avverso tali decisioni (non definitiva e definitiva) la De Sengosse Italia s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
4. Ha resistito l’intimato con controricorso. CONSIDERATO che:
1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della società ricorrente ha depositato telematicamente atto in cui il legale rappresentante di quest’ultima dichiara di “intendere rinunciare al ricorso per cassazione iscritto a RG 9614/2023”; tale atto, sottoscritto anche dal difensore della società, risulta regolarmente notificato per via telematica ad entrambi i difensori del controricorrente; a sua volta, uno dei difensori del controricorrente ha depositato atto in cui quest’ultimo di persona accetta detta rinuncia; atto che è sottoscritto pure da detto difensore e risulta notificato via pec al difensore della rinunciante;
2. essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processoex artt. 306 e 391 c.p.c.;
3. giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo il controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nell'Adunanza came