Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6397/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for overtime pay, rejecting merits review and travel allowance claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6397/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The lower court had awarded overtime and travel allowances based on disputed witness testimony and payroll records. The Supreme Court refused to re-evaluate the facts or evidence, stating that such a review constitutes a merits assessment prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence, and appeals alleging insufficient motivation are inadmissible unless they demonstrate a specific violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation inadmissibility merits review prohibition overtime pay dispute travel allowance claims witness testimony evaluation licenziamento per motivi economici diminuzione di stipendio indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
234 del 2007 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed errata valutazione della prova (ex art. 360, primo comma, nn.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.
Art. 91 cod.proc.civ.
in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;
art. 91 cod.proc.civ
in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Cass. S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure exart.
Cass. n. 19881 del 2014
83 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge 134 del 2012), non rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si converte in violazione di legge - vedi Cass. n. 19881 del 2014 - ovvero concreti l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21112-2020 proposto da: FAZIO FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFIO ANTONIO CORSARO; -ricorrente - contro SICILIANA METALLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1086/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/11/2019 R.G.N. 677/2016;

Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N.21112/2020 Cron. Rep. Ud.15/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di Ferdinando Fazio di pagamento di differenze retributive per il periodo di lavoro, svolto in qualità di autista addetto al trasporto merci, da settembre 2001 a luglio 2009, condannando la società Siciliana Metalli s.r.l. al pagamento di euro 399,46 per lavoro straordinario e di euro 27,59 per differenze sul T.F.R., ed ha confermato la illegittimità del licenziamento con conseguente condanna alla riassunzione nel posto di lavoro o al pagamento di una indennità;

2. per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con due motivi; la società ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;

3. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 66 del 2003 e 1 del d.lgs. n. 234 del 2007 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed errata valutazione della prova (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale (ed in particolare il CTU che ha effettuato i conteggi), ritenuto erroneamente che il lavoratore non svolgesse attività lavorativa nelle pause superiore a 60 minuti nonostante debba considerarsi orario di lavoro anche i periodi in cui il lavoratore “discontinuo” non può disporre liberamente del proprio tempo e nonostante i testimoni avessero riferito le modalità ed i tempi di servizio del Fazio;

2. con il secondo motivo si denunzia errata interpretazione della domanda, errata valutazione delle prove, violazione e falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato la domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, che chiedeva di verificare (sulla base delle trasferte indicate nelle buste paga e dei relativi importi) se le somme corrisposte fossero rispettose delle tabelle sindacali di cui al CCNL di settore (Metalmeccanico piccola industria), mentre non aveva chiesto di accertare il numero delle trasferte effettuate nel corso del rapporto di lavoro (giàrisultanti dalle buste paga);

3. il ricorso è inammissibile; 4. è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);

5. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, con riguardo al lavoro straordinario, che “il lavoratore non ha allegato alcunchè riguardo alle modalità temporali della propria prestazione lavorativa, ma non vi è nemmeno la prova che i tempi di pausa registrati dai dischi cronotachigrafici siano stati impiegati anche per le attività asseritamente svolte di sorveglianza, di manutenzione e pulizia del veicolo (queste ultime due peraltro nemmeno riferite dai testi)”, aggiungendo che i testimoni hanno riferito un’attività straordinaria per brevi periodi, fornendo, peraltro, “indicazioni approssimative circa l’ora di inizio dell’attività lavorativa (a seconda che il ricorrente dovesse recarsi in Calabria o meno), l’ora di rientro in azienda e i tempi di carico e scarico delle merci, tempi sui quali non vi è convergenza di dichiarazioni” (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata); con riguardo all’indennità di trasferta, i giudici del merito hanno rilevato che “risultano documentate solo le trasferte effettuate nel periodo 2005-2007; pertanto, l’ausiliario ha correttamente considerato gli importi unitari delle indennità fissate dal CCNL all’epoca in vigore e pari a euro 35,17” (pag. 10 della sentenza impugnata);

6. le argomentazioni concernenti la ricostruzione dell’attività di lavoro effettivamente svolta (con specifico riguardo all’orario di lavoro eccedente quello ordinario e alle indennità di trasferta) sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esse contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento: si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nell’ambito del quale - all'esito del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge 134 del 2012), non rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (che rileva solo ove il vizio si converte in violazione di legge - vedi Cass. n. 19881 del 2014 - ovvero concreti l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio);

7. medesimo profilo di inammissibilità, per rivalutazione del merito, presenta la censura concernente l’indennità di trasferta, posto che i giudici di merito hanno precisato di aver fatto riferimento (mediante l’ausilio del consulente di ufficio) alle tabelle sindacali (invocate dal lavoratore ricorrente) ma con esclusivo riguardo alle trasferte che sono risultate provate (ossia quelle relative al periodo 2005-2007);

8. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;

9. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessoridi legge, da distrarre. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per