Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The appellant, PAM Panorama S.p.A., did not act within the timeframe set by the lower court, while the respondent, Panico Giuseppe Fulvio, contended the appeal was abandoned. The court ruled that the silence of the appellant constituted a renunciation of the right to proceed, thereby terminating the case and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13371/2023 R.G. proposto da : PAM PANORAMA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA [RM] VIA MONTE ZEBIO N. 37, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ALESSANDRO (GRZLSN59B24H501O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHECCHETTO ALBERTO (CHCLRT73D08L736R), SCOPINICH MARIO (SCPMRA64D25L736U) -ricorrente- contro PANICO GIUSEPPE FULVIO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA SERBELLONI 4 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FEZZI MARIO ANTONIO (FZZMNT46C27D150E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORALI MAURIZIO (BRLMRZ66H19F205T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.910/2022 depositata il 06/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di