Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day deadline. The appellant, PAM Panorama S.p.A., did not request a decision on the settlement offer, triggering the automatic renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court declared the proceedings terminated and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18112/2024 R.G. proposto da : PAM PANORAMA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI ALESSANDRO (GRZLSN59B24H501O) rappresentato e difeso dagli avvocati SCOPINICH MARIO (SCPMRA64D25L736U), CHECCHETTO ALBERTO (CHCLRT73D08L736R) -ricorrente- contro CZAICKA ELKWIRA ANNA, SAVARESE LEONILDE, GUZZI GIANLUIGI, elettivamente domiciliati in MILANO CORSO ITALIA, 8 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SCARPELLI FRANCO (SCRFNC59S12F205I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BALESTRO SILVIA (BLSSLV71M62F205G) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1129/2023 depositata il 21/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari, avv. Franco Scarpelli e avv. Silvia Bal