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Ordinanza — n. 6263/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows incidental appeal regarding professional activity requirement for sports contribution exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6263/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal challenging the lower court's finding of subordination but allowed the incidental appeal. The lower court incorrectly exempted sports instructors from contributions by ignoring the professional nature of their work. The court ruled that the exemption statute requires proof of professional activity, which was not established for the instructors. Consequently, the appellate judgment was quashed on this specific point and remanded for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 67, co. 1, lett. m) d.P.R. n. 917/86; The exemption from social security contributions for amateur sports activities does not apply to income derived from the professional exercise of such activities, requiring a specific assessment of the professional nature of the performance.

Parole chiave

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social security contributions amateur sports exemption professional activity requirement subordination relationship incidental appeal admissibility contribution obligation sports instructors contratto di management sportivo

Disposizioni normative citate

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Art. 67, co. 1, lett. m) d.P.R. n. 917/86
Art. 348-ter c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso principale, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a t

Giurisprudenza citata

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Cass. 41397/2021
e Ud. 06/10/2021 SENTENZA PU sul ricorso 23693-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2021 avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO 2987 MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - contro CENTRO GIOVANILE DI FORMAZIONE SPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 112, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA CALLARI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAN LUCA PINTO; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA CENTRO S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 427/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/04/2017 R.G.N. 1006/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 dal Consigliere Dott.
Cass. 28845/2023
NANZA sul ricorso 10018-2017 proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricor rent e – contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVO NUOTO, in persona dellegale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati GIANLUIGI SERAFINI, ALVISE GASTONE BRAGADIN, LAURA ROSA, con domicilio eletto in ROMA, VIAFRANCESCO DENZA, 20, presso lo studio dell’ultimo difensore – controricorrente – R.G.N.10018/2017 Cron.
Cass. 3759/2022
ORDINANZA sul ricorso 8054-2018 proposto da: I.N.P.S.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29790-2019 proposto da: ATHLON SOCIETA' SPORTIVO DILETTANTISTICA A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE MARTINI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -controricorrenti– Oggetto Contribuzione società dilettantistica R.G.N.29790/2019 Cron.

Rep. Ud.14/02/2025 CC e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; -ricorrenti successivi - contro ATHLON SOCIETA' SPORTIVO DILETTANTISTICA A R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 288/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/04/2019 R.G.N. 515/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE Con sentenza n.288/19, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze accoglieva solo in minima parte, e respingeva per il resto,l’opposizione proposta da Athlon Società Sportivo Dilettantistica a r.l. avverso due avvisi di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto il pagamento dei contributi relativamente a10 collaboratori impiegati nel periodo settembre 2012-febbraio 2015. Riteneva la Corte che dei 6 lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata continuativa – 2 per il desk e 4 per preparazione e assistenza all’attività sportivo dilettantistica – solo uno di questi fosse effettivamente un lavoratore parasubordinato, mentre per i restanti il rapporto si era svolto con i caratteri della subordinazione, secondo le prove e le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado.

Per gli altri 4 collaboratori, ovvero istruttori sportivi, riteneva la Corte che la contribuzione non fosse dovuta applicandosi l’esenzione dell’art.67, co.1, lett.

m) d.P.R. n.917/86 , senza rilevanza della professionalità della prestazione svolta, poiché l’attività sportiva dilettantistica poggerebbesull’affiliazione al CONI. Contro la sentenza, Athlon Società Sportivo Dilettantistica a r.l. ricorre in via principale per due motivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.,ha proposto un motivo di ricorso in via successiva, da qualificarsi come incidentale. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso principale, la Athlon deduce violazione dell’art.67, lett. m), ultimo periodo e dell’art.69, co.2 d.P.R. n.917/86 T.U.I.R per avere la Corte concluso per la presenza di contratti di lavoro subordinato nonostante fossero stati conclusi contratti di collaborazione coordinata continuativa genuini, in assenza di vincolo di subordinazione. Con il secondo motivo di ricorso principale, la Athlon deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.132, co.2, n.4 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c. in quanto la Corte non avrebbe motivato le ragioni della ricorrenza della subordinazione.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 4 d.lgs. C. P.S. n.708/47, nonché del d.m Lavoro 15 marzo 2005 n.17445, e del d.m. Lavoro 15 marzo 2005 n.17454 , e degli artt.67, co.1, lett. m) , d.P.R. n. 917/8 6, 24, co .5 d.l. n.207/08(rectius, art. 35, co.5 d.l. n. 207 del 2008), conv.con mod. in l. n.14/09. Sostiene che l’art.67, co.1, lett.

m) d.P.R. n.917/86 non può essere valida fonte di esenzione dall’obbligo contributivo,rilevando ai soli fini fiscali. I due motivi del ricorso principale possono esse trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati. Va in primo luogo escluso che la sentenza sia nulla per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti della subordinazione. La Corte ha confermato le argomentazioni svolte dal primo giudice, affermando la subordinazione in relazione ai 5 collaboratori in ragione dei seguenti elementi: orario di lavoro fisso, retribuzione fissa e commisurata alle ore di lavoro prestate, stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, sottoposizione alle direttive impartite dai titolari della palestra.

LaCorte ha riportato poi le dichiarazioni orali su cui si basò la sentenza di primo grado al fine di confermare gli assunti fatti propri dal Tribunale, a dimostrazione degli indici sintomatici della subordinazione.Quanto al primo motivo, esso si presenta inammissibile ai sensi dell’art.348-ter c.p.c. poiché, a dispetto del richiamo in rubrica alla violazione di norme di legge, esso tende,nella sostanza, a confutare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello circa la sussistenza della subordinazione, in un caso di doppia pronuncia conforme basata sugli stessi accertamenti compiuti relativamente ai 5 lavoratori.

Il ricorso incidentale è invece fondato. La Corte d’appello ha escluso rilievo alla professionalità dell’attività reputando che l’esenzione di cui all’art.67, co.1, lett.

m) d.P.R. n.917/86 rilevi riguardo a tutte le società sportive dilettantistiche affiliate al CONI, a prescindere dal requisito della professionalità della prestazione. Di contro, questa Corte ha affermato, con orientamento cui va data continuità in questa sede (Cass.41397/2021, Cass.28845/2023), che l’art.67, co.1, lett.

m) d.P.R. n.917/1986 non annovera tra i redditi diversi le somme percepite da coloro che svolgano professionalmente le attività da cui le somme derivano. Ha errato,dunque, la pronuncia d’appello nel qualificare come “redditi diversi” i compensi percepiti dagli istruttori sol perché percepiti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche; così come ha errato nel reputare superfluo l’accertamento della natura professionale o meno del rapporto nell’ambito del quale i redditi sono stati percepiti (v. Cass. 3759/2022). La sentenza va dunque cassata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione,per i conseguenti accertamenti in relazione ai suesposti principi, nonché per la regolazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e, respinto il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione; a i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso principale, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a t