Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to improper notification to district office and remands for public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Brescia Court of Appeal's decision regarding the recognition of a paritary school status. The appellant argued that the school's diploma should be retroactively recognized as valid for public administration job listings. The court found the appeal procedurally flawed because the notification to the Ministry of Education was sent to the wrong district office rather than the General State Advocacy. Consequently, the court ordered a new notification to the correct authority and remanded the case for a new public hearing to explore the legal principles involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When a cassation appeal against the Public Administration is notified to the district office instead of the General State Advocacy, the nullity is cured by subsequent notification to the General State Advocacy, allowing the case to proceed to a new public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11608-2024 proposto da: DI DONNA CARMINE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNAMARIA BARONE; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO; -intimato – avverso la sentenza n. 378/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/03/2024 R.G.N. 209/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.
Oggetto Riconoscimento retroattivo della natura paritaria del “Centro di Studi Sannitico”– Titoli di studio – Rinotifica - Rinvio a pubblica udienza. R.G.N.11608/2024 Cron. Rep. Ud.20/02/2025 CC Rilevato che 1. Con sentenza n. 38 del 23 febbraio 2023, il Tribunale di Mantova rigettava il ricorso proposto da Di Donna Carmine nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del merito proposto allo scopo di sentir dichiarare illegittime la sua esclusione dalle graduatorie di Istituto e la risoluzione del rapporto di lavoro in corso. Nel dettaglio, il giudice di primo grado riteneva che il Di Donna non avesse dimostrato la validità del titolo di studio invocato a sostegno del diritto all’inserimento delle graduatorie del personale ATA (diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione settore cucina conseguito nel 2013 presso l’Istituto Paritario Professionale “Centro Studi Sannitico” di Durazzano).
2. Avverso tale pronunzia proponeva gravame Carmine Di Donna.
3. Centrale ai fini della decisione della controversia la questione relativa alla validità o meno del diploma di qualifica triennale rilasciato dal “Centro studi sannitico” (in seguito anche CSS) di Durazzano nell’anno scolastico 2012/2013, titolo necessario al fine dell’iscrizione nella graduatoria indicata al punto 1.
4. La Corte d’Appello di Brescia, nella sentenza qui impugnata, premesso che all’Istituto “Centro studi sannitico” di Durazzano era stato riconosciuto, con effetto ex tunc, lo status di scuola paritaria all'Istituto tecnico e professionale, per effetto di sentenza del Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016, riteneva infondata la domanda proposta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. dal Di Donna stante il mancato assolvimento da parte dello stesso della prova dell’esistenza, prima ancora che della validità del titolo invocato (cfr. sentenza di appello pag.
15) e confermava pertanto la sentenza di prime cure rigettando l’appello.
2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione Carmine Di Donna, con due motivi.
4. Resta intimato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t. Considerato che 1. Il primo motivo del ricorso per cassazione denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. unico della l. n. 62 del 2000, dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2967 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 1.1. Il mezzo insiste sull’erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui non ha riconosciuto validità al certificato sostitutivo del diploma rilasciato dal coordinatore scolastico e rimarca ulteriormente che dal riconoscimento, con effetti ex tunc,dello status di scuola paritaria all'Istituto tecnico e professionale, in ragione della sentenza del Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016, discende il potere di detto Istituto di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli delle scuole statali.
2. La seconda censura lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 2.1. La parte ricorrente in cassazione lamenta l’erroneità della decisione in tema di riparto delle spese di lite, sull’assunto che la presenza nella giurisprudenza di merito di decisioni di segno contrastante in ordine al presente contenzioso imponga la compensazione delle spese.3. Preliminare, rispetto all’esame dei motivi, osserva il Collegio, è la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio. 3.1. Al riguardo, l’esame dell’avviso di ricevimento in atti evidenzia che la notifica al MIUR è stata sì tempestivamente effettuata, ma presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, anziché all’Avvocatura generale. 3.2.
Tale notifica è nulla. 3.3. Essendo rimasto intimato il Ministero indicato in epigrafe va, quindi, disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, in applicazione del consolidato orientamento della S.C. secondo cui in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (in tal senso, tra le massimate, si vedano Cass. n. 9411/2011, rv. 617809-01, oltre le successive conformi Cass.6-1, n. 22767/2013, rv. 628128-01, Cass. n. 22079/2014, rv. 632870-01, Cass. n. 608/2015, rv. 633916-01, ma anche la più recente Cass. 6300/2023, rv. 667544-01 ove il principio è affermato in relazione al controricorso).
4. Va quindi disposta, come anticipato, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. la rinotifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Cancelleria.5. Inoltre ilCollegio, rilevato che il ricorso per cassazione riveste valenza nomofilattica, anche in considerazione del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223/2023, la cui ampiezza ed estensione alla peculiarità della fattispecie vanno opportunamente esplorate, anche in considerazione degli sviluppi della giurisprudenza. PQM rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica, disponendo il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione all’Avvocatura generale dello Stato entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza da parte de