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Ordinanza Interlocutoria — n. 6226/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to appellate court regarding retroactive recognition of paritary school status validity for diploma issuance.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6226/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and remanded the case to the Appellate Court of Venice for a new hearing. The appellant argued that the Ministry's dismissal of his diploma violated the retroactive recognition of the 'Centro di Studi Sannitico' as a paritary school. The Court noted the case's nomofilactic value but deferred the substantive legal analysis to the lower court for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 62/2000; Art. 116 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When an appeal raises issues of general legal principle (nomofilactic value), the Court may declare it inadmissible and remand the case to the appellate court for a new hearing to explore the specific legal developments.

Parole chiave

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nomofilactic value retroactive recognition paritary school status diploma validity remand for new hearing riconoscimento dei titoli professionali assegni di formazione quadro delle qualifiche

Disposizioni normative citate

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Art. 62 della l. n. 62 del 2000
Art. 116 c.p.c.
62 del 2000, dell’art. 116 c.p.c. e degli artt.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 5 della l. n. 2248 del 1865
2697, 2729 c.c., dell’art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all.
Art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
E, dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art.
Art. 21-nonies l. n. 241 del 1990
165 del 2001 e dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
241 del 1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Corte di Appello disapplicato il decreto n.
art. 414 c.p
Sulla scorta di detta motivazione, la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, rigettava tutte le domande proposte da Villalunga nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
art. 116 c.p
62 del 2000, dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17223/2023
Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015
Il mezzo denunzia in primis l’erroneità della decisione per non aver valorizzato l’avvenuto riconoscimento retroattivo della natura paritaria del “Centro di Studi Sannitico”, in virtù della pronunzia del Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto dell'USR Campania n.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3533-2024 proposto da: VILLALUNGA ANGELO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO D'ERRICO, GIANLUCA CORRIERE, GIUSEPPE TESCIONE; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente – Oggetto Riconoscimento retroattivo della natura paritaria del “Centro di Studi Sannitico”– Titoli di studio – Rinvio a pubblica udienza.

R.G.N.3533/2024 Cron. Rep. Ud.20/02/2025 CC avverso la sentenza n. 431/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/07/2023 R.G.N. 591/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. Rilevato che 1. Il Tribunale di Padova con sentenza n. 385 del 2022 accoglieva la domanda proposta dall’odierno controricorrente Villalunga Angelo e accoglieva la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità del depennamento dalla graduatoria scolastica di istituto III fascia personale ATA (triennio 2017-2019, con proroga al successivo triennio 2018- 2021) emesso dal dirigente dell’I.C. di Piombino Dese in data 30.4.2020, con conseguente dequotazione a mero fatto dei servizi prestati medio tempore come supplente con i contratti specificamente indicati in sentenza. 1.1.

Avverso detta pronunzia proponeva appello il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro p.t. 1.2. Centrale ai fini della decisione della controversia la questione relativa alla validità o meno del diploma di qualifica triennale rilasciato dal “Centro studi sannitico” (in seguito anche CSS) di Durazzano nell’anno scolastico 2012/2013, titolo necessario al fine dell’iscrizione nella graduatoria indicata al punto 1, la Corte d’appello, nella sentenza qui impugnata, premesso che all’Istituto “Centro studi sannitico” di Durazzano era stato riconosciuto, con effetto ex tunc, lo status di scuola paritaria all'Istituto tecnico e professionale, per effetto di sentenza del Cons. St., Sez.

VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016, riteneva che il predetto istituto non potesse comunque nell’a.s. 2012/2013 espletare validamente gli esami di qualifica. 1.3. I n ogni caso considerava invalido il diploma rilasciato al Villalunga per carenze della procedura di svolgimento degli esami, alla stregua degli artt. 26 e 28 dell’o.m. n. 90/2001. Nello specifico la Corte territoriale rimarcava,altresì, quanto alla posizione del Villalunga, che non era documentata la sua esperienza lavorativa o la frequenza a un corso attinente alla qualifica, presupposti indispensabili per l’accesso all’esame di qualifica. 1.4.

Sulla scorta di detta motivazione, la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, rigettava tutte le domande proposte da Villalunga nel ricorso ex art. 414 c.p.c.

2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione AngeloVillalunga, con un unico motivo.

4. Resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

5. Entrambe le parti depositano memorie. Considerato che 1. Con l’unico motivo articolato in più censure il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. unico della l. n. 62 del 2000, dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 c.c., dell’art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Corte di Appello disapplicato il decreto n. 360 dell’11.1.2016 dell’U.S.R. della Campania che ha riconosciuto la parità dell’istituto C.S.S. ai sensi della l. n. 62 del 2000, ordinato l’aggiornamento dei dati dell’anagrafe delle scuole paritarie, degli esisti degli esami, dell’anagrafe degli alunni. 1.1.

Il mezzo denunzia in primis l’erroneità della decisione per non aver valorizzato l’avvenuto riconoscimento retroattivo della natura paritaria del “Centro di Studi Sannitico”, in virtù della pronunzia del Cons. St., Sez. VI, n. 5211 del 16/11/2015 e del decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016. Lamenta altresì che, ai fini del rilascio dei diplomi, non è prevista – a differenza di quanto ritenuto nella sentenza della Corte territoriale - l’autorizzazione allo svolgimento degli esami di qualifica triennale quale atto distinto rispetto allo status di parità scolastica e che la decisione impugnata porrebbe in essere –di fatto – la disapplicazione del provvedimento che riconosce la parità.

Rileva la parte ricorrente in cassazione, infine, che,al di là del nomen utilizzato,il provvedimento di depennamento è da inquadrare nelle ipotesi di annullamento di ufficio, con la conseguenza che esso è sottoposto alle disposizioni dell’art. 21- nonies l. 241 del 1990 e può essere annullato solo per ragioni di interesse pubblico e con il rispetto dei presupposti ivi previsti e qui carenti.

2. Il Collegio, rilevato che il ricorso per cassazione riveste valenza nomofilattica, anche in considerazione del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223/2023, la cui ampiezza ed estensione alla peculiarità della fattispecie vanno opportunamente esplorate in considerazione degli ulteriori sviluppi della giurisprudenza;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza p