Cassation court quashes appeal sentence for lack of effective notice of debt collection warning to interrupt prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Florence Court of Appeal's decision regarding a debt collection notice sent to an invalid address. The appellant argued the notice failed to interrupt the statute of limitations because it never reached him effectively, despite formal service rules. The court ruled that for prescription interruption, actual knowledge is presumed only if the recipient is reachable, and mere formal service without effective delivery is insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2943, co. 3 c.c.; Art. 143 c.p.c.: For the purpose of interrupting the statute of limitations, an act of notice must reach the addressee's knowledge; formal service to an unreachable address does not constitute effective interruption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28819-2019 proposto da: ORSOLINI VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLA SAPUPPO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrenti– nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto Avviso di addebito R.G.N.28819/2019 Cron.
Rep. Ud.14/02/2025 CC avverso la sentenza n. 453/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/08/2019 R.G.N. 694/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE Con sentenza n.453/19, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’opposizione proposta da Orsolini Valerio avverso una intimazione di pagamento notificata dal concessionario Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avente ad oggetto contributi dovuti all’Inps e già portati da un avviso di addebito notificato dall’Istituto e non opposto.
Riteneva la Corte che l’intimazione di pagamento fosse formalmente valida e, invece, non ammissibile l’eccezione di decadenza ex art.25 d.lgs. n.46/99, siccome da proporre in sede di opposizione all’avviso di addebito. Infine, escludeva la prescrizione del credito , poiché valido atto interruttivo era da rinvenirsi nella notifica dell’avviso di addebito, perfezionatasi ai sensi dell’art.143 c.p.c. In particolare, secondo la Corte la notifica era valida anche in assenza delle indagini imposte dall’ordinaria diligenza, poiché l’Inps aveva in precedenza inviato allo stesso indiri zzo una raccomandata non recapitata per irreperibilità del destinatario e aveva in seguito accertato che Orsolini era stato cancellato dalle liste del Comune di Livorno senza fissare la residenza in altro luogo all’interno del Comune.
Avverso la sentenza, Orsolini Valerio ricorre per quattro motivi.L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso. AdER è rimasta intimata. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo e secondo motivo di ricorso, Orsolini Valerio deduce violazione dell’art.30 l. n.122/10 per non avere la Corte dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento per difetto di motivazione.
Con il terzo motivo di ricorso, Orsolini Valerio deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la Corte che la decadenza ex art.25 d.lgs. n.46/99 non poteva essere eccepita riguardo all’avviso di addebito di cui egli non ebbe conoscenza. Con il quarto motivo di ricorso, Orsolini Valerio deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.143 c.p.c. per non avere la Corte ritenuto la nullità della notifica dell’avviso di addebito, nonostante la mancanza di alcuna ricerca ex art.143 c.p.c. effettuata da parte dell’ufficiale postale.
Rilievo logicamente preliminare ha il quarto motivo di ricorso. Esso è fondato. Va premesso che la notifica dell’avviso di addebito rileva solo ai soli fini dell’interruzione della prescrizione, ovvero ai sensi dell’art.2943, co.3 c.c. quale atto di costituzione in mora. Non trattandosi di domanda giudiziale, la costituzione in mora non viene in luce quale atto giudiziario che debba essere notificato secondo le norme del codice di procedura civile; viene in luce piuttosto come atto giuridico recettizio, cui si applica l’art.1335 c.c. A prescindere quindi dalla validità o meno della notifica ai sensi dell’art.143 c.p.c., ciò che rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione è che la costituzione in mora, in quanto atto recettizio, sia pervenuta a conoscenza del destinatario.
Tale conoscenza si presume, salvo prova contraria, in caso di atto giunto all’indirizzo del destinatario. Nel caso in questione, però, è pacifico che l’avviso di addebito fu notificato ad un indirizzo dove il ricorrente non viveva più da anni, sicché egli non ne venne mai a conoscenza. Anche ipotizzando, come ha ritenuto la Corte d’appello, che la notifica ex art.143 c.p.c. fosse valida, rimane il fatto che l’atto non è giunto a conoscenza effettiva del destinatario, poiché all’indirizzo egli era irreperibile. Questa Corte ha avuto modo di affermare l’inidoneità, ai fini dell’art.2943, co.3 c.c.,della notificazione effettuata nelle forme dell’art.143 c.p.c. (Cass.250/1978).
Peraltro, nemmeno ignora il Collegio che il più recente orientamento di legittimità è nel senso di escludere, ai fini dell’art.143 c.p.c.,la sufficienza delle mere risultanze delle certificazioni anagrafiche, presupponendo invece la norma che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass.27699/2024, Cass.40467/2021). I restanti motivi sono assorbiti.All’accoglimento del quarto motivo segue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diver