Court dismisses appeal on prescription of forensic pension contributions due to procedural error in proving dates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals from both the lawyer and the Forensic Pension Fund inadmissible. The lawyer argued that the lower court misinterpreted the date of income submission, which would have triggered the statute of limitations, while the Fund claimed the limitation period was ten years. The court ruled that the error regarding the document date constituted a factual perception error rather than a logical evaluation error, making it a ground for revocation rather than a standard appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 395 c.p.c.: An error in perceiving the date of a document, concerning a fact uncontroversed in the proceedings, constitutes a ground for revocation under Art. 395, n. 4 c.p.c., not for appeal under Art. 360 c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28345-2019 proposto da: DEL NOCE MARIO GERARDO GAETANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE PELLITTERI, FILIPPO PELLITTERI; -ricorrente principale- contro C.N.P.A.F. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 264/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/04/2019 R.G.N. 1297/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Contributi cassa forense R.G.N.28345/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2025 CC RILEVATO CHE Con sentenza n.264/19, la Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’azione dell’avv. Del Noce Mario Gerardo Gaetano svolta nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione d’ufficio con relativa pretesa di pagamento dei contributi non versati dal 2004 al 2012. Per quanto qui d’interesse, la Corte d’appello ha ritenuto che la pretesa della Cassa non fosse prescritta relativamente agli anni 2004 e 2005, poiché il termine di prescrizione quinquennale decorreva dal 18.10.2010, data in cui il professionista aveva per la prima volta comunicato alla Cassa i redditi prodotti nel 2004 e 2005; l’interruzione della prescrizione era avvenuta il 26.6.2005 con la richiesta di pagamento dei contributi.
Avverso la sentenza, Del Noce Mario Gerardo Gaetano ricorre per un motivo. La Cassa resiste con controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato da memoria. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso principale, Del Noce Mario Gerardo Gaetano deduce travisamento della prova, violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., 17, co.1, ult. parte e 19, co.2 l. n.576/80, nonché dell’art.3, co.9 e 10 l.n.335/95, nonché nullità della sentenza per motivazione apparente ex art.132, co.2, n.4 c.p.c.
La Corte avrebbe travisato la data di comunicazione dei redditi alla Cassa, che avvenne non il 18.10.2010, ma il 18.1.2010. Ciò determinava la prescrizione delle annualità 2004 e 2005, nonché di quelle successive,fino al 2008. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la Cassa deduce omesso esame di un punto decisivo, nonché omessa applicazione dell’art.66 l. 247/12, per non avere la Corte considerato che la prescrizione era decennale ai sensi della citata norma. Il ricorso principale è inammissibile. Questa Corte a S ezioni U nite (Cass.
S ez. U n . n.5972/2024) ha negato che nel caso di travisamento della prova, cioè di errore percettivo concernente il fatto probatorio in sé e non la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, possa proporsi ricorso ai sensi dell’art.360 c.p.c., essendo il rimedio istituzionale quello della revocazioneper errore di fatto; ciò a meno che il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, nel qual caso va applicato l’art.360, n.4 o 5 c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Ora, nel caso di specie si tratta di errore percettivo e non di errata valutazione dell’informazione probatoria riconducibile al fatto probatorio. L’errore percettivo in cui è incorsa la Corte consiste nell’aver erroneamente percepito la data di un documento – quello di comunicazione alla Cassa dei redditi percepiti nel 2004 – indicandola nel 18.10.2010 anziché nel 18.1.202010. Già questa Corte ha avuto modo di affermare che è errore revocatorio ai sensi dell’art.395, n.4 c.p.c. quello di errata percezione circa la data di un documento (Cass.2520/2016, v. anche Cass.
Sez.Un. n.4193/2012). Tale errore è caduto su un fatto incontroverso, poiché emerge dalla sentenza –ed è pacifico tra le parti – che mai si discusse nei gradi di merito di quale fosse l’esatta data del documento. Dunque, in base alla citata pronuncia delle Sezioni Unite il ricorso risulta inammissibile, poiché proposto ai sensi dell’art.360 c.p.c. e non mediante ricorso per revocazione. Inammissibile è anche il ricorso incidentale della Cassa, poiché essa era risultata totalmente vittoriosa nei gradi di merito(Cass.658/2015), mentre il ricorso deduc e una questione rimasta assorbita in grado d’appello (Cass.10848/2006).
Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio di cassazione; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorsoprincipale e di quello incidentale, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il