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Ordinanza — n. 6182/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against ASL disciplinary suspension due to parties' joint settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6182/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the subject matter of the dispute between the two public servants and the ASL of Taranto ceased following their joint request for settlement. The parties had previously lost at the appellate level regarding their disciplinary suspensions but subsequently agreed to resolve the matter amicably. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002; When parties in a cassation proceeding jointly request the cessation of the subject matter due to a settlement, the court must declare the dispute resolved and compensate litigation costs.

Parole chiave

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cessation of subject matter joint settlement agreement compensation of litigation costs disciplinary suspension appeal public servant liability sanzione disciplinare concorso amministrativo violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21762/2021 R.G. proposto da : FISCHETTI PAOLA, NICOLÌ PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DECORATO BRUNO -ricorrenti- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato PARADISO CESARE MARIA, che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.

DI TARANTO n.53/2021 pubblicata i l 16/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato il gravame proposto da Paola Fischetti e Pasquale Nicolì nella controversia con la ASL di Taranto; la controversia ha per oggetto la impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione (tre giorni per la Fischetti e cinque giorni per Nicolì) inflitta dalla ASL con delibera del 09/12/2015, nella loro qualità di direttore del dipartimento risorse umane (Nicolì) e responsabile del settore concorsi, assunzioni, gestione ruolo e gestione amministrativa del personale (Fischetti); il Tribunale di Taranto rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti; per la cassazione della sentenza ricorrono Fischetti e Nicolì, con ricorso affidato a tre motivi.

La ASL di Taranto resiste con controricorso; CONSIDERATO CHE con istanza depositata in via telematica il 20/02/2025 le parti hanno chiesto, in via congiunta, che fosse dichiarata a cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, per effetto della transazione allegata all’istanza; sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, così come proposta;

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consigl