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Ordinanza — n. 6169/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible for raising a new issue without sufficient factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6169/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible and ordered the INPS to pay litigation costs. The INPS argued that the lower court erred by applying a minimum contribution rate instead of the higher rates under the actual collective labor agreement. The court rejected this claim because the appeal introduced a new factual question regarding unpaid contributions that was not addressed in the contested judgment and lacked specific evidence of the parties' conduct.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: An appeal is inadmissible if it raises a new issue not previously examined by the court of first instance and lacks the necessary factual specificity to be considered by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal new issue raised minimum contribution rate collective labor agreement litigation costs social security contributions factual specificity retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
D.P.R. n. 797/55
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 19475/05
Cass. 20694/18
Cass. 23675/13
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7868-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti - contro TRE D. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato GIANLUCA PESCOLLA, che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 124/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/08/2018 R.G.N. 133/2017;

Oggetto Minimale contributivo R.G.N.7868/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE Con sentenza n.124/18, la Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’opposizione svolta da Tre D . s.r.l. avverso un verbale ispettivo dell’Inps in cui era contestato il mancato pagamento ai lavoratori delle retribuzioni dovute in base al CCNL di riferimento. Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che la società, in relazione al CCNL applicato ai propri lavoratori, avesse dimostrato il pagamento delle retribuzioni e dei contributi.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.), per un motivo illustrato da memoria. Tre D.s.r.l. resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 2 d.l. n.692/45 recepito negli artt.27 e 28 d.P.R. n.797/55, e successive modificazioni, nonché dell’art.1 d.l. n.338/89, conv. con modif. in l. n.389/89 e degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c.

Sostiene che a fronte del CCNL applicato dalla società ai lavoratori, diverso da quello ritenuto dall’Inps e con previsione di retribuzioni superiori, la Corte abbiaerrato nel suo riferirsi al minimale contributivo. Al contrario, era questione di omesso versamento contributivo su tutte le voci retributive pagate dalla società aipropri lavoratori. Il motivo è inammissibile. Premesso che la qualificazione dell’azione giudiziale compete al giudice di merito(Cass.19475/05), va detto che il verbale ispettivo non faceva affatto riferimento al mancato versamento contributivo su tutte le voci retributive corrisposte ai lavoratori, come affermato nel motivo di ricorso, ma contestava che, in base al CCNL ritenuto applicabile dall’Ente, non fosse stata pagata l’intera retribuzione dovuta e, di conseguenza, nemmeno versato il minimale contributivo.

Recitava infatti il verbale ispettivo che la società: “non ha adeguato le retribuzioni a quelle previste dal CCNL in vigore per il settore cui essa appartiene (Legno e arredamento) e quindi non ha corrisposto ai lavoratori dipendenti occupati in tali mesi il trattamento economico previsto dal predetto CCNL applicabile”. Con il ricorso l’Inps deduceuna questione nuova, di cui non è cenno nella sentenza impugnata; deduce che, una volta individuato il CCNL applicato dal datore, il quale prevedeva retribuzioni superiori a quelle dovute in base al CCNL invocato dall’Inps, su tali retribuzioni non sarebbero stati pagati per intero i contributi dovuti: la società avrebbe erogato voci retributive senza versare la correlata contribuzione.Ora, il motivo è inammissibile poiché, come anticipato, deduce una questione nuova senza specificare in quale grado di giudizio e in quali atti essa sarebbe stata sottoposta al giudice di merito (v.

Cass . 20694/18, Cass.23675/13). L’Inps afferma come pacifico tra le parti che il CCNL applicato dal datore prevedesse retribuzioni superiori a quelle corrispondenti al minimale contributivo dovuto in base al CCNL invece invocato nel verbale ispettivo. Tuttavia, il motivo è privo sul punto di autosufficienza, non riportando specificamente il contenuto degli atti difensivi dei gradi di merito dal quale evincere l’esistenza del fatto pacifico. Oltre a ciò, il motivo si mostra del tutto generico, non specificando quale parte della (maggior) retribuzione non sarebbe stata assoggettata a contribuzione.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €3500per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr