Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lack of defense by the public employer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Ferraro against the dismissal of a public employee inadmissible. Ferraro argued that the disciplinary procedure violated statutory time limits and that the employer lacked authority to terminate the contract. The court rejected these claims because the employer failed to present any defense, rendering the appeal procedurally defective. Consequently, the appeal was dismissed without an allocation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the opposing party, duly summoned, fails to exercise its right of defense, thereby depriving the court of the necessary adversarial proceedings to assess the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 13213-2024 proposto da: FERRARO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO NIZZARI; -ricorrente - contro COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA; -intimato - avverso la sentenza n. 536/2023 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/11/2023 R.G.N. 531/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI per delega verbale avvocato FRANCESCO NIZZARI; Oggetto LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13213/2024 Cron. Rep. Ud.04/02/2025 PU FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 28 novembre 2023, la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava la decisione resa dal Tribunale di Palmi e rigettava la domanda proposta da Massimo Ferraro nei confronti del Comune di Oppido Mamertina avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al Ferraro, assunto presso l’Ente nell’ambito del processo di stabilizzazione degli LSU con contratto a tempo determinato decorrente dal 30.1.2014 con scadenza il 20.1.2015 prorogato sino al 31.12.2016, per violazione dell’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 in relazione al procedimento penale avviato a suo carico per truffa aggravata ai danni di Ente pubblico avendo attestato falsamente, con modalità fraudolenta, la propria presenza in servizio. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere il licenziamento intimato legittimamente sotto il profilo formale per essere il Comune in ragione del contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e a termine concluso tra le parti il reale datore di lavoro, rispettato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, insussistente l’incompatibilità del segretario comunale rispetto alle funzioni espletate con riferimento all’ufficio per i procedimenti disciplinari e sotto il profilo sostanziale per essere irrilevanti tanto la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti incorsi nel medesimo illecito sia i motivi invocati ad esonero della responsabilità e conseguentemente infondate le pretese risarcitorie avanzate. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ferraro, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Comune di Oppido Mamertina, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., lamenta l’aver la Corte territoriale erroneamente riconosciuto in capo al Comune il potere di recesso dal rapporto di lavoro, quando, in ragione dell’appartenenza del ricorrente al bacino degli LSU, titolare del rapporto doveva essere ritenuta la Regione Calabria. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all’eccezione di decadenza dall’azione disciplinare per violazione del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del relativo procedimento, dovendo individuarsi il dies a quo per la decorrenza del termine dalla data di intervenuta conoscenza dell’infrazione da parte dell’ufficio di appartenenza del ricorrente (7.7.2016) o da parte dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (8.7.2016), date rispetto alle quali il 18.11.2016, data di comunicazione del provvedimento, si pone oltre il decorso del predetto termine; - Il primo motivo si rivela inammissibile risolvendosi la censura sollevata dal ricorrente nella mera confutazione della qualificazione della fonte del rapporto operata dalla Corte territoriale per la quale il rapporto predetto discende da un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e a termine concluso tra il Comune ed il ricorrente e recante la puntuale disciplina delle reciproche obbligazioni, appuntandosi così sul Comune la titolarità del rapporto, rispetto al quale la Regione Calabria rivestiva il mero ruolo di ente finanziatore, restando irrilevante sul piano della titolarità del rapporto l’essere il rinnovo del contratto condizionato alla previsione degli stanziamenti regionali; - Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, limitandosi, anche in questo caso, il ricorrente a confutare il convincimento espresso dalla Corte territoriale per il quale il dies a quoper la decorrenza del termine in questione doveva individuarsi nella data del 22.7.2016, allorché risultava formalmente acquisita dal Comune la copia dell’ordinanza cautelare con la quale veniva disposta la misura degli arresti domiciliari, atteso che la comunicazione precedente, cui il 7.7.2016 seguiva la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, recava solo l’indicazione del titolo del reato contestato, rilievo che il ricorrente non ha qui fatto oggetto di censura e che, del resto, risulta coerente con l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. n. 14896/2024) espressasi nel senso che “il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ratione temporis applicabile, decorre dall’acquisizione della notizia dell’infrazione, da individuarsi all’esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante , avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione” - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese di lite per non aver il Comune di Oppido Mamertina svolto alcuna attività difensiva
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro