Cassation Court allows material error correction to add lawyer fee deduction clause to INPS order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for material error correction regarding an order that omitted a lawyer fee deduction clause. The applicant argued that a prior request for deduction was overlooked due to a clerical mistake, while the INPS did not contest the omission. The court ruled that the remedy for such omissions is the specific correction procedure rather than standard appeals, thereby ordering the addition of the missing clause to the original order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: In the absence of legislative provision, the remedy for an omitted order on a lawyer's fee deduction request is the material error correction procedure, which ensures rapid enforceability and respects the principle of reasonable duration of proceedings.
Parole chiave
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INANZA sul ricorso 14474-2023proposto da RIANDA RITA, rappresentat a e difesa, in virtù di procura conferita a margine del ricorso, dall’avvocat a ESTER FERRARI MORANDI , con domicilio eletto pressoil suo studio, in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11 – ricorren te – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – per la correzione di errore materiale, contenuto nella ordinanza n. 6769 del 2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 7 marzo 2023 (RG 28254/2021).
Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 12 dicembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con ordinanza n. 6769 del 2023, depositata il 7 marzo 2023, questa Corte, sesta sezione civile, ha così provvedutosul ricorso 28254 del 2021: ha accolto il ricorso proposto dalla signora Rita Rianda, R.G.N.14474/2023 Cron. Rep. C.C. 12/12/2024 giurisdizione Correzione di errore materiale (art. 391-bis cod. proc. civ.) -2 - incentrato sull’erronea liquidazione delle spese di lite, in misura inferiore ai minimi tariffari;ha cassato la sentenza n. 7137 del 2021, pronunciata dal Tribunale di Roma e depositata il 14 settembre 2021; ha liquidato le spese del giudizio di merito in Euro 5.336,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; ha condannato l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge. 2.– La signora Rita Rianda propone ricorso per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., e chiede di correggere l’ordinanza n. 6769 del 2023, nella parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese processuali, con riferimento al giudizio di merito e a quello di legittimità. 3.– L’INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, numero 4-bis), cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Il ricorso è fondato. 2.– Dalle conclusioni del ricorso per cassazione (pagina 6), riprodotte anche nel ricorso per la correzione di errore materiale, emerge che è stata presentata richiesta di distrazione, ai sensi dell’art.93 cod. proc. civ., per il giudizio di merito e per il giudizio di legittimità e che, per mero lapsus calami, tale distrazione non è stata disposta. 3.– Questa Corte è ora costante nell’affermare che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari -3 - mezzi d’impugnazione.
La richiesta di distrazione, invero, non assurge a domanda autonoma (Cass., Sez.Un., 7 luglio 2010, n. 16037). La procedura di correzione non solo è in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, ma salvaguarda il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenerein modo più rapido un titolo esecutivo (sentenza n. 16037 del 2010, cit.).
Il rimedio, inoltre, è applicabile, ai sensi dell’art. 391-biscod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce di questa Corte. 4.–Si deve dunque disporre la correzione di errore materiale, nei termini indicati in dispositivo, con l’aggiunta della clausola di distrazione nella parte motiva e nel dispositivo dell’ordinanza n. 6769 del 2023. 5.–Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese. Il procedimento di correzione di errore materiale presenta natura sostanzialmente amministrativa e non incide , in una situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto d’interessi già regolato dal provvedimento da emendare.
Ne consegue che nessuna situazione di soccombenza si puòconfigurare, anche nell ’ ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica(Cass., Sez.Un., 14 novembre 2024, n. 29432). 6.–La presente ordinanza dovrà essere annotata sull’originale del provvedimento corretto , in conformità alle prescrizioni dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dispone che, nella propria ordinanza n. 6769 del 2023, depositata il 7 marzo 2023, siano apportate le seguenti correzioni: nella parte motiva, all’ultima pagina, al rigo 11, dopo le parole «rimborso spese forfetario nella misura del 15%» e prima del punto -4 - fermo, siano aggiunte le parole «da distrarsi a favore dell’avvocata Ester Ferrari Morandi»; nella parte motiva, all’ultima pagina,al rigo 12, dopo le parole «seguono la soccombenza» e prima del punto fermo, siano aggiunte le parole «con distrazione a favore dell’avvocata Ester Ferrari Morandi»; nel dispositivo, dopo le parole «accessori di legge» e prima del punto fermo, siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore dell’avvocata Ester Ferrari Morandi, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.»; nel dispo sitivo, dopo le parole «accessori come per legge» e prima del punto fermo, siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore dell’avvocata Ester Ferrari Morandi, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.».
Manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del provvedimento corretto , a norma dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. Così deci