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Sentenza — n. 5804/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses family allowance claim due to lack of income proof and inadmissible late document submission.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5804/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Diop Ngoumb's appeal against the Bologna Court of Appeal's rejection of his family allowance claim. The appellant failed to provide income documentation, merely requesting the production of a tax certificate (CUD) in the second instance, which was denied as inadmissible. The court ruled that income proof is a constitutive requirement for the benefit and cannot be satisfied by late submissions lacking prior evidentiary trails.

Regesto Legislator

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Art. 2, d.l. n. 69/1988; Art. 12 prel. c.c.: The family allowance requires proof of both employment and income thresholds; extracomunitary citizens face the same evidentiary burden as nationals, and late document production is inadmissible without prior probative trails.

Parole chiave

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family allowance eligibility income proof requirement extracomunitary discrimination inadmissible late evidence probative trail necessity CUD certificate production second instance procedure assegni familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988)
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorniper il deposito del provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, Diop Ngoumb deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l.
Art. 12 prel. c.c.
153/1988, e dell’art. 12 prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l.
Direttiva 2003/109/CE
c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l.
Cass. 8973/14
Cass. 16710/22
Cass. 7097/23
Cass. 6953/23
Art. 115 c.p.c.
Art. 421 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 152 d.a. c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8973/14
Cass. 16710/22
Cass. 7097/23
Cass. 6953/23
Cass. 11845/18
CGUE, 25.11.2020, C-303/19
c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3819-2022 proposto da: DIOP NGOUMB, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE BAIOCCHI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, MASSIMO BOCCIA NERI, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - Oggetto Assegno nucleo familiare R.G.N.3819/2022 Cron.

Rep. Ud.14/01/2025 PU avverso la sentenza n. 873/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 139/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; udito l'avvocato MARIA PASSARELLI. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di prova del requisito reddituale, la domanda di Diop Ngoumb volta a conseguire l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal.

Riteneva la Corte che l’appellante non avesse prodotto alcun documento attestante il reddito percepito, essendosilimitato a chiedere in appello la produzione del CUD. Avverso la sentenza Diop Ngoumb ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorniper il deposito del provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, Diop Ngoumb deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 153/1988, e dell’art. 12 prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l. n.153/88.

Il motivo argomenta altresì che il requisito reddituale non è elemento costitutivo del diritto ma rileva ai soli fini della quantificazione dell’assegno. Con il secondo motivo di ricorso, Diop Ngoumb deduce violazione o errata applicazione degli artt.115, 421 c.p.c. e 2697 c.c.per non avere la Corte d’appello risposto alla domanda,svolta in appello, di autorizzazione al deposito della certificazione reddituale. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati. Va innanzitutto ribadito l’orientamento più volte affermato da questa Corte (Cass.8973/14, Cass.16710/22, Cass.7097/23), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione –la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato – dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

È stato altresì aggiunto (Cass.6953/23, Cass.7097/23) che la necessità di provare il requisito redditualeda parte dei cittadini extracomunitari non può costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo. Nel caso di specie la Corte ha accertato che la prova del requisito reddituale non emergeva da alcun documento allegato dal ricorrente. Questi si è limitato in appello a chiedere di essere autorizzato a produrre, per la prima volta in secondo grado, la certificazione CUD.

Tale produzione non è stata ammessa dalla Corte, e la domanda dell’appellante in tal senso è stata rigettata con corretta motivazione, ovvero richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto dal giudice anche d'ufficio ove ritenga detti documenti indispensabili ai fini della decisione, siccome idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi deidiritti in contestazione, presuppone pur sempre che tali fatti (nella specie: l’ammontare del reddito eventualmente prodotto dal nucleo familiare) siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (così, tra le numerose, Cass.11845/18).

Il richiamo ai poteri istruttori ufficiosi dell’art.421 c.p.c., svolto nel secondo motivo, è infondato poiché esso, appunto, presuppone una pista probatoria già risultante dagli atti, e il ricorso non allega alcunché di specifico sugli elementi probatori versati agli atti e capaci di integrare una rilevante pista probatoria. Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendo prodotta dichiarazione rilevante ai fini dell’art.152 d.a. c.p.c., ma solo dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers