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Sentenza — n. 5803/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses family allowance claim due to lack of income proof and inadmissible late evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5803/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the family allowance claim against INPS, ruling that the applicant failed to prove the required income threshold. The court held that the applicant's request to submit a tax certificate (CUD) for the first time on appeal was inadmissible because no evidentiary trail existed in the initial filing. Consequently, the appellate court's rejection of the claim based on the absence of documentary proof was upheld as legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 2, d.l. n. 69/1988; Art. 12 prel. c.c.: The burden of proving income eligibility for family allowances rests on the applicant, and late submission of evidence without a prior probative trail constitutes a failure to meet statutory requirements.

Parole chiave

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family allowance eligibility income proof burden appellate evidence admissibility probative trail requirement extracomunitary discrimination CUD certificate submission INPS family benefit prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988)
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorniper il deposito del provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, Modou Niang deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l.
Art. 12 prel. c.c.
153/1988, e dell’art. 12 prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l.
Direttiva 2003/109/CE
c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l.
Artt. 115, 421 c.p.c. e 2697 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Giurisprudenza citata

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Cass. 8973/14
Cass. 16710/22
Cass. 7097/23
Cass. 6953/23
Cass. 11845/18
CGUE, 25.11.2020, C-303/19
c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5663-2022 proposto da: NIANG MODOU, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE BAIOCCHI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MASSIMO BOCCIA NERI, VINCENZO STUMPO; -controricorrente - Oggetto Assegno nucleo familiare R.G.N.5663/2022 Cron.

Rep. Ud.14/01/2025 PU avverso la sentenza n. 940/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/12/2021 R.G.N. 188/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; udito l'avvocato MASSIMO BOCCIA NERI. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di prova del requisito reddituale, la domanda di Modou Niang volta a conseguire l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal.

Riteneva la Corte che l’appellante non avesse prodotto alcun documento attestante il reddito percepito, essendo limitato a chiedere in appello la produzione del CUD. Tale produzione non poteva essere ammessa in assenza di una pista probatoria già agli atti. Avverso la sentenza Modou Niang ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorniper il deposito del provvedimento.MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, Modou Niang deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 153/1988, e dell’art. 12 prel. c.c., nonché violazione della direttiva 2003/109/CE, per come interpretata da CGUE, 25.11.2020, C-303/19, per aver ritenuto all’uopo necessaria un’autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla l. n.153/88.

Il motivo argomenta altresì che il requisito reddituale non è elemento costitutivo del diritto ma rileva ai soli fini della quantificazione dell’assegno. Con il secondo motivo di ricorso, Modou Niang deduce violazione o errata applicazione degli artt.115, 421 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere la Corte d’appello risposto alla domanda svolta in appello di autorizzazione al deposito della certificazione reddituale. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati. Va innanzitutto ribadito l’orientamento più volte affermato da questa Corte (Cass.8973/14, Cass.16710/22, Cass.7097/23), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione –la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato – dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

È stato altresì aggiunto (Cass.6953/23, Cass.7097/23) che la necessità di provare il requisito redditualeda parte dei cittadini extracomunitari non può costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo. Nel caso di specie la Corte ha accertato che la prova del requisito reddituale non emergeva da alcun documento allegato dal ricorrente. Questi si è limitato in appello a chiedere di essere autorizzato a produrre, per la prima volta in secondo grado, la certificazione CUD.

Tale produzione non è stata ammessa dalla Corte, e la domanda dell’appellante in tal senso è stata rigettata con corretta motivazione, ovvero richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto dal giudice anche d’ufficio ove ritenga detti documenti indispensabili ai fini della decisione, siccome idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi deidiritti in contestazione, presuppone pur sempre che tali fatti (nella specie: l’ammontare del reddito eventualmente prodotto dal nucleo familiare) siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (così, tra le numerose, Cass.11845/18).

La pista probatoria è stata esclusa dal collegio d’appello in quanto l’appellante aveva prodotto solo copia del libretto di famiglia, contenente un’indicazione reddituale priva di qualsiasi riscontro e indicazione di verificabilità. Le spese di lite del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,