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Ordinanza — n. 5799/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses INPS's jurisdiction claim, ruling competence lies with the employer's location, not the INPS office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5799/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's request to transfer jurisdiction to Teramo, upholding the Milan court's competence. The employer argued that INPS's dual office locations in Milan and Turin should dictate the forum, citing specific administrative codes. The court rejected this, distinguishing the current case from prior precedents where the employer managed funds directly for the INPS, noting that this dispute concerns the employer's liability for unpaid contributions rather than a direct claim against the social security institute.

Regesto Legislator

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Art. 444, co. 1, c.p.c.; Art. 444, co. 3, c.p.c.: In disputes regarding the employer's liability for unpaid social security contributions, territorial jurisdiction belongs to the court of the employer's location, not the social security institute's office.

Parole chiave

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territorial jurisdiction social security contributions employer liability competence regulation INPS office location substitute management contributory rights conflitto di competenza lavoristica

Disposizioni normative citate

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Art. 444, co. 1, c.p.c.
ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Teramo in applicazione dell’art. 444, co. 1, c.p.c. 7.- Soltanto Storti Francesco ha svolto difese mediante deposito di memoria ex art.
Art. 444, co. 3, c.p.c.
3.- In accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’INPS in applicazione dell’art. 444, co. 3, c.p.c., il Tribunale di Frosinone dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano.
D.L.vo n. 357/1990
Art. 2116 comma 1° c.c.
Art. 27, r.d.l. n. 636/1939
nei limiti della prescrizione dei contributi (ex art. 27, r.d.l. n. 636/1939), e, in caso contrario, ad integrare il presupposto per l’azione risarcitoria da esperirsi nei confronti del datore di lavoro, di cui questa Corte ha da tempo ammesso la proponibilità anche prima del verificarsi del danno in concreto (cfr.
art. 378 c.p
7.- Soltanto Storti Francesco ha svolto difese mediante deposito di memoria ex art. 378 c.p.c., con cui ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Frosinone, trattandosi di causa di lavoro, oppure ai sensi dell’art.
art. 444 c.p
Ne deriverebbe che – in applicazione del primo comma dell’art. 444 c.p.c., ossia del criterio del foro del luogo di residenza dell’attore – la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Teramo, poiché in quella cittadina risulta risiedere lo Storti.
art. 409 c.p
art. 413 c.p
409 c.p.c., ossia una controversia di lavoro, per la quale i criteri di individuazione e determinazione della competenza territoriale sono quelli alternativamente previsti dall’art. 413 c.p.c.
art. 81 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3114/2009
In senso contrario non rileva e non è utile il richiamo a Cass. n. 3114/2009.
Cass. nn. 2392 del 1965
Cass. n. 1304 del 1971
Cass. n. 1374 del 1974
Cass. n. 7104 del 1992
Cass. n. 3661 del 2019
Cass. n. 6311 del 2021
Cass. n. 701/2024
n.6911/2000; Cass. n. 701/2024).
Cass. nn. 10945 del 1998
in tal senso già Cass. nn. 10945 del 1998 e 11842 del 2002) …” (Cass.
Cass. n. 11842 del 2002
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza iscritto al n. 12549/2024 r.g., proposto d’ufficio dal Tribunale di Milano con ordinanza del 27/05/2024 nella causa n.r.g. 681/2024, vertente tra Storti Francesco, elett. dom.to presso il domicilio digitale del suo difensore risultate dai registri di giustizia, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Nucifero. e Brenntag spa, in persona del legale rappresentante pro tempore; I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/01/2025dal Consigliere dott.

Francescopaolo Panariello; Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Olga Pirone. RILEVATO CHE 1.- Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 447/2019, passata in giudicato, aveva dichiarato la natura subordinata de l rapporto di lavoro intercorso fra Brenntag spa e Francesco Storti dal 16/06/2016 presso la OGGETTO: regolamento di competenzad’ufficio sede di Anagni e aveva ordinato alla società di riammettere in servizio il dipendente. La riammissione in servizio non vi era mai stata, ma le parti avevano infine risolto consensualmente il rapporto di lavoro mediante una transazione sottoscritta presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Frosinone. 2.- Con successivo ricorso lo Storti adìva nuovamente il Tribunale di Frosinone per ottenere l’accertamento dell’efficacia vincolante del giudicato di cui alla sentenza n. 447/2019 relativamente al suo diritto ad essere inquadrato nella categoria A, posizione organizzativa I, profilo quadro del CCNL chimica farmaceutica industria e la condanna della società al versamento in favore dell’INPS dei contributi previdenziali omessi nel corso del rapporto di lavoroaccertato da quel giudicato. 3.- In accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’INPS in applicazione dell’art. 444, co. 3, c.p.c., il Tribunale di Frosinone dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano. 4.- Riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo foro, Brenntag spa contestava l’ordinanza del Tribunale di Frosinone non nella parte declinatoria della competenza, quanto nella parte in cui era stato indicato il Tribunale di Milano come territorialmente competente.Assumeva infatti che ai sensi dell’art. 444, co. 3, c.p.c., la competenza si radica preso il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.

Precisava e documentava di avere due matricole attive, una presso Milano Centro, l’altra presso Moncalieri (TO) e su entrambe le matricole era attivo il codice accentramento B1 – azienda con più unità operative autorizzata all’accentramento contributivo. Deduceva che, di conseguenza, il giudice territorialmente competente sarebbe stato il Tribunale di Torino. 5.-Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha proposto d’ufficio il regolamento di competenza. 6.-Il P.G. ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Teramo in applicazione dell’art. 444, co. 1, c.p.c. 7.- Soltanto Storti Francesco ha svolto difese mediante deposito di memoria ex art. 378 c.p.c., con cui ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Frosinone, trattandosi di causa di lavoro, oppure ai sensi dell’art. 444, co. 1, c.p.c. del Tribunale di Napoli, posto che nel frattempo egli ha spostato la sua residenza da Teramo a Casoria (NA).

CONSIDERATO CHE 1.- Nell’ordinanza con cui è sollevato d’ufficio il regolamento di competenza il Tribunale di Milano sostiene che dovrebbe applicarsi non il comma terzo, bensì il comma primo dell’art. 444 c.p.c., in considerazione della natura eccezionale del foro previsto dal comma terzo che introduce una deroga alla regola generale espressa dal comma primo (Cass. n. 30472/2019). Precisa che il foro previsto dal comma terzo dell’art. 444 c.p.c. si riferisce alle controversie fra datore di lavoro e INPS, mentre quella in esame è una controversia promossa dal lavoratore affinché il datore di lavoro sia condannato a versare i contributi all’INPS.

Ne deriverebbe che – in applicazione del primo comma dell’art. 444 c.p.c., ossia del criterio del foro del luogo di residenza dell’attore – la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Teramo, poiché in quella cittadina risulta risiedere lo Storti. Infine, lo stesso Tribunale di Milano ha prospettato una diversa soluzione, che postula la diversa considerazione della controversia in esame come appartenente al novero di quelle previste dall’art. 409 c.p.c., ossia una controversia di lavoro, per la quale i criteri di individuazione e determinazione della competenza territoriale sono quelli alternativamente previsti dall’art. 413 c.p.c. (e non dall’art. 444 c.p.c.).

E pertanto competente sarebbe il Tribunale di Frosinone, perché giudice del luogo dove si trova l’azienda o la dipendenza presso la quale il lavoratore svolgeva la sua prestazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 2.-Quest’ultima prospettazione è fondata. Questa Corte ha già affermato che, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001/1972;

Cass. n.6911/2000; Cass. n. 701/2024). Si è infatti precisato che “ ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare … o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod.proc.civ.) …” (Cass. n. 23376/2020).

Ne consegue che “… ciò che viene impropriamente denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi” è una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, co. 2, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno (Cass. n. 23376/2020). La peculiarità in tal caso è rappresentata dal fatto che si tratta di una domanda risarcitoria che il lavoratore avanza non a proprio favore, ma in termini di condanna a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno e alla protezione della sua posizione contributivo-assicurativa nascente dal rapporto di lavoro (Cass. n. 483/1989).

Quindi si tratta di una particolare tutela risarcitoria in forma specifica. Tanto è vero che, in casodi accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti (Cass. n. 23376 cit.; Cass. n. 1703/1991). Alla luce di tali considerazioni, quella in esame è una controversia di lavoro, di natura risarcitoria (in forma specifica), sicché i criteri di competenza territoriale sono quelli dettati dall’art. 413 c.p.c.

Ne consegue che nella controversia introdotta da Storti Francesco contro Brenntag spa e INPS, territorialmente competente è il Tribunale di Frosinone (giudice del luogo dove si trova l’azienda o la dipendenza presso la quale il lavoratore svolgeva la sua prestazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro), dinanzi al quale la causa andrà riassunta. In senso contrario non rileva e non è utile il richiamo a Cass. n. 3114/2009. In quella pronunzia questa Corte ha affermato che la domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'obbligo contributivo appartiene, ove il datore di lavoro (in forza di speciale rapporto convenzionale) sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell'Istituto di previdenza, alla competenza del giudice del luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 444, primo comma, c.p.c.

In quel caso il lavoratore, già dipendente dell'ex Banco di Napoli, aveva chiesto la determinazione della prestazione previdenziale a carico dell'apposito Fondo di solidarietà. E questa Corte, sul rilievo che il D.L.vo n. 357/1990, nell'istituire una apposita gestione speciale presso l'INPS, aveva previsto che i trattamenti fossero erogati direttamente dal datore di lavoro "per conto dell'INPS", ha ritenuto che l'estraneità dell'istituto previdenziale al giudizio comportasse la piena applicazione delle regole generali sulla competenzanelle controversie previdenziali (art. 444, co. 1, c.p.c.).

In quel caso, infatti, la domanda era pur sempre relativa alla materia previdenziale, perché il datore di lavoro erogava trattamenti previdenziali “per conto dell’INPS”. Invece, la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Milano, alla quale si riferisce il presente regolamento di competenza, è di tutt’altro tenore e natura. E dunque va ribadito che “… l’indiscutibile interesse del lavoratore all’integrità della posizione contributiva, che la costante giurisprudenza di questa Corte costruisce alla stregua di diritto soggettivo, pur essendo connesso sia geneticamente che funzionalmente al diritto di credito che l’ente previdenziale vanta sui contributi, è nondimeno affatto distinto da quest’ultimo: non solo perché sopravvive all’estinzione per sopraggiunta prescrizione del diritto dell’ente al versamento dei contributi medesimi, ma soprattutto perché … ha come soggetto passivo unicamente il datore di lavoro, nei cui riguardi può esser fatto valere sub specie di diritto al risarcimento del danno (così già Cass. nn. 2392 del 1965, 1304 del 1971, 1374 del 1974, 7104 del 1992 e, più recentemente, 3661 del 2019 e 6311 del 2021).

Sotto questo profilo, anzi, si palesa l’assoluta irrilevanza della distinzione che parte ricorrente pretenderebbe di introdurre in relazione al fatto che il rapporto di lavoro sia stato o meno regolarmente denunciato e i contributi si siano o meno prescritti: si tratta infatti di circostanze che, lungi dal conferire fondamento alla domanda proposta nel presente giudizio, possono semmai rilevare ai fini della prova e della stessa conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali, valendo normalmente l’automatismo di cui all’art. 2116 comma 1° c.c. nei limiti della prescrizione dei contributi (ex art. 27, r.d.l. n. 636/1939), e, in caso contrario, ad integrare il presupposto per l’azione risarcitoria da esperirsi nei confronti del datore di lavoro, di cui questa Corte ha da tempo ammesso la proponibilità anche prima del verificarsi del danno in concreto (cfr. in tal senso già Cass. nn. 10945 del 1998 e 11842 del 2002) …” (Cass. n. 701/2024, pp. 7-8della motivazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara la