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Ordinanza — n. 5769/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing and lack of interest in prescription issues regarding tax collection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5769/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the collection agency lacked standing to contest the merits of the debt and had no interest in the prescription ruling. The appellant argued that the lower court erred on prescription, but the Court held that only the tax authority can challenge the substantive merit of contributions. Consequently, the appeal was rejected as legally unfounded and procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. proc. civ.; The collection agency lacks standing to challenge the substantive merit of contributions and has no interest in rulings regarding prescription, which are reserved for the tax authority.

Parole chiave

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lack of standing lack of interest prescription of claims tax collection agency substantive merit legittimazione ad agire cassation appeal ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1.
Art. 81 cod. proc. civ.
Il difetto di legitimatio ad causamè rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, in quanto si collega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
comma 1-bis of Art. 13 of the Unified Contribution Act
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del
art. 2697 cod. civ
art. 81 cod. proc. civ
Il difetto di legitimatio ad causamè rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, in quanto si collega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514
-4 - Questa Corte ha chiarito di recente che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, compete al solo ente impositore la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812
7925 del 2019)» (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812, in motivazione).
Cass., sez. lav., 29 novembre 2024, n. 30717
5.– Il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva,profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire (di recente, Cass., sez. lav., 29 novembre 2024, n. 30717, punto 6.3.
Cass., sez. lav., 7 marzo 2024, n. 6154
A tali princìpi, che il ricorsonon induce a rimeditare con argomenti persuasivi, questa Corte si è uniformata anche con riferimento ai giudizi instaurati dall’odierna ricorrente (Cass., sez. lav., 7 marzo 2024, n. 6154).
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
8.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo dellaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Testo completo

INANZA sul ricorso 18887-2021proposto da RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., ORA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, DIREZIONE REGIONALE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’avvocato TOMMASO RAIMONDO, con domicilio eletto pressoil suo indirizzo PEC – ricorren te – contro GRIPPI PIETRO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato CHRISTIAN ALESSI, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC –controricorrente – e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER R.G.N.18887/2021 Cron.

Rep. C.C. 12/12/2024 giurisdizione Azioni concernenti il merito della pretesa e legittimazione del concessionario. -2 - ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto –resistente con procura – per la cassazione della sentenza n.74 del 20 2 1 del la CORTE D’APPELLO DI PALERMO,depositata l’11 febbraio 20 2 1 (R.G.N. 539 /20 19 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 12 dicembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con sentenza n. 74 del 2021, depositata l’11 febbraio 2021, la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame di Riscossione Sicilia s.p.a. e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, dichiarando ammissibile l’azione di accertamento negativo e prescritti i crediti di cui alle cartelle e all’avviso di addebito impugnati.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che sussiste l’interesse del signor Pietro Grippi a contestare la pretesa impositiva, «allo scopo di far valere il sopravvenuto fenomeno estintivo dei crediti, non più esigibili» (pagina 5 della sentenza impugnata), e che le contestazioni, nel merito, sono fondate: non vi è alcun elemento che correli gli avvisi di ricevimento alle cartelle edunque si è compiuta la prescrizione «dei relativi crediti iscritti a ruolo rispetto ai quali non sono intervenuti validi atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica dei titoli esecutivi»(pagina 8 della pronuncia). 2.–Riscossione Sicilia s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale Sicilia, intervenuta in giudizio il 4 novembre 2024, ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello , articolando due motivi. 3.–Resiste con controricorso il signor Pietro Grippi.

L’INPS si è limitato a conferire procura. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. -3 - 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’omessa, errata, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, attinente alla carenza dell’interesse ad agire dell’obbligato.

Avrebbe errato la Corte di merito nel ravvisare l’interesse del signor Pietro Grippi ad impugnare i ruoli e le cartelle oggetto di causa, allo scopo di far valere l’intervenuta prescrizione del credito. In difetto della minaccia attuale di atti esecutivi, nessun interesse ad agire si potrebbe riconoscere e l’originaria domanda dovrebbe essere dichiarata, pertanto, inammissibile. 2.– Con la seconda censura, la ricorrente denuncia l’errata, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardante la regolare notificazione delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione, con conseguente violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

La sentenza d’appello avrebbe erroneamente escluso la riferibilità degli atti interruttivi della prescrizione ai crediti recati dalle cartelle opposte, in contrasto con il principio che ricollega alla prova dell’arrivo della raccomandata la presunzione di conoscenza dell’atto inviato e fa gravare su l destinatario la prova del diverso contenuto dell’atto a lui trasmesso. 3.–I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto investono entrambi il merito della pretesa, e si rivelano inammissibili. 4.–Il concessionario non è titolare di alcun interesse a impugnare le statuizioni in punto di prescrizione, che rappresentano il fulcro della decisione d’appello. -4 - Questa Corte ha chiarito di recente che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, compete al solo ente impositore la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).

Il difetto di legitimatio ad causamè rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, in quanto si collega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Il rilievo d’ufficio soggiace all’unico limite del giudicato interno, limite che, tuttavia, nel caso di specie non si riscontra. Come questa Corte ha puntualizzato di recente, «la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass.

S.U. n. 7925 del 2019)» (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812, in motivazione). 5.– Il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva,profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire (di recente, Cass., sez. lav., 29 novembre 2024, n. 30717, punto 6.3. del Ritenuto). A tali princìpi, che il ricorsonon induce a rimeditare con argomenti persuasivi, questa Corte si è uniformata anche con riferimento ai giudizi instaurati dall’odierna ricorrente (Cass., sez. lav., 7 marzo 2024, n. 6154). 6.– In virtù dei rilievi esposti, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. 7.– Il recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni controverse induce a compensare le spese del presente giudizio, nel rapporto processuale tra ricorrente e controricorrente. -5 - Nessuna pronuncia, invece, si deve adottare sulle spese nel rapporto processuale con l’INPS, che si è limitato a conferire procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 8.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo dellaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; compensa, tra parte ricorrente e parte controricorrente, le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del