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Ordinanza — n. 5718/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects automatic five-year tenure for medical directors, requiring available posts and funding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5718/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the appeal by the Frosinone ASL against a lower court ruling that granted medical directors professional functions after five years without an appointment. The lower court had interpreted the law as creating an automatic right to these roles upon meeting tenure requirements. The Supreme Court reversed this, holding that such functions remain conditional on available positions, financial coverage, and adherence to collective bargaining rules.

Regesto Legislator

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Art. 15 comma 4 d.lgs. n. 502/1992; In medical management, the five-year tenure rule for granting professional functions is not automatic but requires available posts, financial coverage, and compliance with selection procedures.

Parole chiave

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medical director tenure automatic right functions available posts requirement financial coverage condition collective bargaining rules healthcare management five year tenure incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 comma 4 d.lgs. n. 502/1992
art. 15 d.lgs. n. 502/1992
art. 118 disp. att. cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11574/2023
Cass. n. 11574/2023 cui adde Cass.
Cass. n. 1478/2024
11574/2023 cui adde Cass. n. 1478/2024 , Cass.
Cass. n. 5027/2024
1478/2024 , Cass. n. 5027/2024, Cass.
Cass. n. 11575/2024
5027/2024, Cass. n. 11575/2024, Cass.
Cass. n. 21544/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19175-2020 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA VALENZANO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro DURANTE MICHELE, SCARPINI ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO ROMANO 33, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE TOMASSO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 4300/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2019 R.G.N. 3913/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. Oggetto Dirigenza medica Conferimento incarichi Risarcimento danni R.G.N.19175/2020 Cron. Rep. Ud.05/02/2025 CC RILEVATO - che, con sentenza del 9 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma sulla domanda proposta da Alberto Scarpini, Michele Durante, Catia Pelle e Antonietta Cattani nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, riforma limitata alla declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti di Catia Pelle e Antonietta Cattani, confermava la decisione di accoglimento parziale della domanda nei confronti di Alberto Scarpini e Michele Durante e , disconosciuta la pretesa azionata ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992 al conferimento dell’incarico di direzione di struttura, riteneva sussistenti, in base al disposto del comma 4 della stessa norma, il diritto alle “funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, nonché funzioni ispettive, di verifica e controllo” e, in relazione al suo inadempimento, il diritto al risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto doversi interpretare il comma 4 dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992 come volto a sancire un automatismo per il quale il dirigente medico, in difetto dell’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura, decorsi cinque anni ha diritto al conferimento di “funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, nonché funzioni ispettive, di verifica e controllo”; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Frosinone, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, Scarpini e Durante; - che i controricorrenti hanno poi depositato memoria .

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme di legge, della contrattazione collettiva e del regolamento interno aziendale in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali nel settore sanitario, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale e deduce che non può desumersi dalla disciplina invocata il sancito automatismo implicante, una volta decorsi cinque anni, il riconoscimento delle funzioni di cui al comma 4, dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992; - che va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso della ASL di Frosinone sollevata dai controricorrenti, non trovando riscontro i diversi rilievi a riguardo formulati, a fronte della chiara individuazione del vizio che inficia la sentenza impugnata dato dalla violazione della disciplina di legge e di contratto in materia di cui si argomenta l’inidoneità a fondare il riconosciuto diritto; - che il motivo di ricorso è meritevole di accoglimento, alla luce dell’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. n. 11574/2023 cui adde Cass. n. 1478/2024 , Cass. n. 5027/2024, Cass. n. 11575/2024, Cass. n. 21544/2024) secondo cui “In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva”; - che il Collegio intende dare continuità al principio enunciato, perché gli argomenti sui quali lo stesso è fondato, da intendersi qui richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., resistono ai rilievi critici sviluppati nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., che svolgono considerazioni su temi già valutati dalle pronunce citate; - che il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, conil rigetto dell’originaria domanda e con la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, per essersi l’orientamento accolto consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso. -

P.Q.M.

- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa tra le