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Ordinanza — n. 5624/2025 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal judgment for insufficient reasoning on agency's indemnity obligation, remanding case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5624/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the first ground of appeal regarding the agency's liability, finding the lower court correctly identified contractual duties over statutory violations. However, the Court allowed the second ground, declaring the judgment null due to apparent and contradictory reasoning concerning the indemnity amount. Consequently, the decision was quashed and remanded for a new examination of the specific damages issue.

Regesto Legislator

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Art. 1175 c.c.; Art. 1375 c.c.; Art. 111 comma 6 Cost.: The court's reasoning must be logically coherent and sufficient; a judgment is null if it contains apparent or contradictory motives that fail to explain the decision's basis.

Parole chiave

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apparent motivation contradictory reasoning indemnity obligation contractual duties nullity of judgment remand for new trial good faith principle pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 1175 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 111 comma 6 Cost.
16599 del 2016); in ossequio si è ribadito che la motivazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.(Cass.
art. 111 comma 6 Cost
16599 del 2016); in ossequio si è ribadito che la motivazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.(Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016
Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016
pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016); in ossequio si è ribadito che la motivazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.
Cass. n. 13248 del 2020
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Ordinanza — n. 36207/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal on illegal labor subcontracting, upholding lower court's finding of subordinate employment relationship.
Ordinanza — n. 14632/2024 — snciv
Italian Court dismisses appeal on illegal labor placement, citing proper burden of proof allocation and evidence evaluation.
Ordinanza — n. 22869/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding illegal fixed-term contracts and evidence evaluation violations.
Ordinanza — n. 6237/2026 — snciv
Cassation court dismisses Poste Italiane's appeal regarding illegal labor subcontracting and de facto employment relationship. The court rejects the claim that the contract was merely a service agreement. The decision upholds the lower court's finding of a direct employment relationship. The ruling clarifies the distinction between legitimate subcontracting and illegal labor intermediation. The court emphasizes the necessity of organizational autonomy for the contractor. The judgment confirms the workers' rights to back pay and benefits. The case establishes strict criteria for identifying disguised employment. The outcome favors the employees against the public utility company. The decision reinforces the principle of substantive over formalistic analysis. The ruling ensures compliance with labor standards in public contracts.
Ordinanza — n. 19113/2023 — snciv
Italian Court dismisses appeal claiming false contract interpretation, ruling it is a factual assessment for lower courts.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28392-2020 proposto da: ALI -AGENZIE PER IL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO MANCUSO; -ricorrente - contro POSTEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio degli avvocati LUIGI FIORILLO, FRANCESCA BONFRATE, che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonché contro MASTROSIMONE PIERO; -intimato - Oggetto Rapporto di lavoro interinale R.G.N.28392/2020 Cron.

Rep. Ud.09/01/2025 CC avverso la sentenza n. 976/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 227/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 29962 del 2017, ha così disposto: “a) dichiara che tra Mastrosimone Pietro e Postel Spa è intercorso, dal 18.12.2002, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l’effetto, condanna tale ultima società al ripristino del rapporto nonché al pagamento in favore dell’appellante di una indennità pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26.1.2012 al saldo;

b) condanna Postel Spa al pagamento in favore di Mastrosimone Piero delle retribuzioni maturate a partire dal 26.1.2012 fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

c) condanna Ali – Agenzia per il lavoro Spa a manlevare Postel Spa delle somme corrisposte a Mastrosimone Piero per effetto delle prescrizioni di cui ai predetti capi a) e b)”; la Corte siciliana ha poi confermato nel resto la sentenzadi primo grado, provvedendo sulle spese; 2.la Corte, per quanto qui ancora rileva e nei limiti di quanto devoluto con il giudizio di rinvio, ha accolto la domanda di manleva formulata da Postel Spa avverso Ali Spa, affermando che nel contratto commerciale fra loro intercorso era indicata la causale per la quale si faceva ricorso alla somministrazione, causale che, ben nota all’agenzia di lavoro interinale, non era stata riprodotta nel successivo contratto a tempo determinato intercorso tra Ali Spa e il Mastrosimone, determinando così la declaratoria di illegittimità del termine ivi apposto, con conseguente condanna di Postel Spa, quale utilizzatrice, alla riassunzione del lavoratore e alla corresponsione in suo favore delle connesse poste risarcitorie; la Corte del rinvio ha quindi argomentato:

“la palese inottemperanza di Ali Spa all’osservanza degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti, come originati dal combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c., costituisce valido presupposto legittimante le pretese risarcitorie articolate da Postel Spa, da limitarsi, tuttavia, […] al ristoro esclusivamente dell’indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e delle spese di lite come liquidate in dispositivo”; 3.per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la ALI Spa con tre motivi; ha resistito con controricorso Postel Spa, mentre non ha svolto attività difensiva Piero Mastrosimone; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati; 1.1.il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 196 del 1997, 1218, 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, “in materia di somministrazione di lavoro, la norma non prevede alcun obbligo di manleva sussistente in capo alle agenzie di somministrazione, in quanto è proprio essa a prevedere, quale unica conseguenza diretta della nullità (o illegittimità) del contratto di somministrazione, la costituzione del rapporto di lavoro in capoall’utilizzatore”;1.2. il secondo motivo denuncia, in via subordinata, la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., “per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo”, atteso che la sentenza impugnata, dopo aver affermato nella motivazione che la Ali era condannata “al ristoro esclusivamente dell’indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 e delle spese di lite”, nel dispositivo ha poi condannato detta società a manlevare Postel Spa anche per le somme di cui al punto b), contenente la condanna al pagamento, in favore del Mastrosimone, delle retribuzioni maturate a partire dal 26.1.2012 sino alla effettiva riammissione in servizio; 1.3. il terzo mezzo, in via ancor più gradata, deduce la violazione dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, in quanto la Corte del rinvio avrebbe disatteso, con la condanna al pagamento di ulteriori somme, il principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente che aveva limitato le poste risarcitorie all’indennizzo previsto dalla norma richiamata;

2. il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo di censura; 2.1.il primo motivo è inammissibile perché non si confronta, né confuta adeguatamente, la ratio decidendi della sentenza gravata che ha ravvisato la fonte dell’obbligo di manleva riconosciuto in capo all’agenzia di lavoro interinale non nella l. n. 196 del 1997, di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione, bensì negli obblighi nascenti dal contratto commerciale intercorso tra le due società, interpretato alla luce dell’osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede; 2.2.il secondo motivo è, invece, fondato; come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoche comporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016); in ossequio si è ribadito che la motivazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.(Cass. n. 13248 del 2020); orbene, la statuizione contenuta nel dispositivo con cui si condanna Ali –Agenzia per il lavoro Spa a manlevare Postel Spa delle somme corrisposte a Mastrosimone Piero anche avuto riguardo alle somme di cui al punto b), contenente la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate a partire dal 26.1.2012 sino alla effettiva riammissione in servizio, non è sorretta da alcuna motivazione idonea a rendere percepibile le ragioni che hanno indotto il Collegio a tale determinazione; anzi, la motivazione sul punto è radicalmente contraddittoria nella parte in cui la condanna alla manleva è limitata “al ristoro esclusivamente dell’indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e delle spese di lite”; il vizio radicale impone la cassazione della sentenza impugnata in questa parte, con nuovo esame sul punto demandato al giudice del rinvio; 2.3. l’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, esplicitamente formulato in via subordinata;

3. pertanto, respinto il primo motivo, deve essere accolto il secondo, con declaratoria di assorbimento del terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo ritenuto fondato e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformeràa quanto statuito, provvedendo pure sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo a