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Ordinanza — n. 5621/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares case extinguished due to out-of-court settlement and waives unified contribution fee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5621/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following an out-of-court settlement between the parties. The lower court had previously ordered La7 S.P.A. and TIM S.P.A. to pay severance and holiday pay adjustments to Flavia Filippi. The court ruled that since the parties signed a settlement agreement, no further judicial action was necessary, and the statutory fee for the unified contribution did not apply to a voluntary withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: When parties reach a settlement agreement, the proceedings are extinguished without the need to address costs, and the unified contribution fee is not applicable to a voluntary withdrawal from cassation.

Parole chiave

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out-of-court settlement extinguishment of proceedings unified contribution fee voluntary withdrawal severance pay dispute Corte di Cassazione labor law retribuzione del lavoratore dipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1327-2024 proposto da: LA7 S.P.A. (GIÀ LA 7 S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio LEGALE PESSI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO SANTORI, ANDREA STANCHI; -ricorrente - contro FILIPPI FLAVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI NICOLA D'AMATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIA COSTANTINI; -controricorrente - nonchécontro TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO N. 25/B, presso lo Oggetto Retribuzione R.G.N.1327/2024 Cron.

Rep. Ud.09/01/2025 CC studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono; -controricorrente - e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO N. 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono; -ricorrente successivo - contro FILIPPI FLAVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI NICOLA D'AMATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIA COSTANTINI; -controricorrente al ricorso successivo - nonchécontro LA7 S.P.A. (GIÀ LA 7 S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO SANTORI, ANDREA STANCHI, che la rappresentano e difendono; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 2800/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2023 R.G.N. 2512/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato La7 Spa e la TIM Spa (già Telecom Italia Spa), quest’ultima limitatamente ai crediti retributivi maturati antecedentemente alla cessione del ramo d’azienda, a pagare a Flavia Filippi la somma di euro 21.182,16 per l’incidenza delle maggiorazioni per lavorodomenicale, e di euro 7.084,17, per l’incidenza delle medesime maggiorazioni per il mancato riposo settimanale, oltre accessori; ha condannato LA7 Spa al conseguente ricalcolo del TFR accantonato e le società al risarcimento del danno da omissione contributiva;

2. per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso entrambe le società soccombenti; ha resistito con distinti controricorsi l’intimata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.in conseguenza di conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, risultano depositati atti di rinuncia ai ricorsi nonché le relative accettazioni, per cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;

2. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte: Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del p