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Ordinanza — n. 5619/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil proceedings extinguished due to post-trial settlement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5619/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a judicial settlement reached between the parties. Although the Court of Appeal had previously ordered La7 and Telecom Italia to pay damages regarding Sunday work premiums and social security omissions, the parties subsequently signed a settlement agreement. Consequently, the court ruled that no further judgment on the merits or costs was necessary under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: Judicial settlement extinguishes the proceedings, precluding the application of the unified contribution to the losing party.

Parole chiave

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judicial settlement extinction of proceedings Code of Civil Procedure unified contribution post-trial agreement retribuzione del lavoratore dipendente restituzione dell'indennità per lavoro ridotto compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24859-2023 proposto da: TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO SANTORI, ROBERTO PESSI, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro ROVERSI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI NICOLA D'AMATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIA COSTANTINI; -controricorrente - nonché contro LA7 S.P.A. (GIÀ LA 7 S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO Oggetto Retribuzione R.G.N.24859/2023 Cron.

Rep. Ud.09/01/2025 CC SANTORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA STANCHI; -controricorrente - e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. LA7 S.P.A. (GIÀ LA 7 S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SANTORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA STANCHI; -ricorrente successivo - contro ROVERSI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI NICOLA D'AMATI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIA COSTANTINI; -controricorrente al ricorso successivo - nonché contro TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO SANTORI, ROBERTO PESSI, che la rappresentano e difendono; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 2394/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2023 R.G.N. 2509/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATOCHE 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato La7 Spa e Telecom Italia Spa, in solido, a pagare a Francesca Roversi la somma di euro 9.650,89 per l’incidenza delle maggiorazioni per lavoro domenicale, oltre accessori; ha condannato LA7 Spa al conseguente ricalcolo del TFR accantonato e le società al risarcimento del danno da omissione contributiva;

2. per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso entrambe le società soccombenti; ha resistito con distinti controricorsi l’intimata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.in conseguenza di conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, risultano depositati atti di rinuncia ai ricorsi nonché le relative accettazioni, per cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.;

2. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, " lato sensu " sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte: Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del