Cassation court allows ASL appeal against doctor's hourly debt claim, ruling medical directors cannot claim overtime pay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the ASL of Avellino's appeal against the lower court's judgment ordering the payment of hourly wage differences to a medical director. The court held that medical directors receiving a monthly salary cannot claim compensation for work exceeding the collective agreement's weekly hours, even if calculated based on an erroneous hourly debt system. Consequently, the lower sentence was quashed and the original claims by the doctor were rejected in the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 65 c.c.n.l. 5.12.1996; Art. 24 d.lgs. n. 165/2001: Medical directors receiving a monthly comprehensive salary cannot claim compensation for work exceeding the collective agreement's weekly hours, even if calculated based on an erroneous hourly debt system.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18286/2024 R.G. proposto da : A.S.L. AVELLINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato MARIANO MARCO, che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro VILLANO NICOLA FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1443/2024 pubblicata il 28/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 1443/2024 pubblicata il 28/03/2024 ha rigettato il gravame proposto dalla ASL di Avellino nella controversia con Nicola Francesco Villano.
2. La controversia ha per oggetto l’accertamento dell’erroneo sistemadi calcolo del cd. debito orario giornaliero adottato dall’ASL per i dirigenti medici in occasione delle assenze per ferie, festività, permessi ecc. e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive per il periodo 1.1.2013/28.2.2018.
3. Il Tribunale di Napoli accoglieva le domande proposte dal Villano.
4. La corte territorialeha ritenuto che non poteva venire in rilievo il concetto di lavoro straordinario in quanto escluso dall’art. 65 c.c.n.l. 5.12.1996 per l’area della dirigenza medica, versandosi nella diversa ipotesi in cui il dirigente medico , non vedendosi computate correttamente le ore lavorative nei giorni di legittima assenza, finiva con l’avere un debito orario inesistente che l o costringeva a rendere una prestazione eccedente rispetto a quella (38 ore settimanali) che avrebbe espletato qualora non si fosse assentatoper ferie, festività, permessi ecc.
5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la ASL di Avellino con un unico motivo. Villano è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la ASL di Avellino lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 14 del c.c.n.l. ; contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione del titolo di condanna al pagamento, illogicità della motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 cod. proc. civ.
2. Deve in primo luogo dichiararsi la inammissibilità del motivo con riferimento alla «contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione del titolo di condanna al pagamento, illogicità della motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 cod. proc. civ.», sia in considerazione del fatto che tale censura risulta proposta nella sola rubrica del motivo, ma non sviluppata, sia in considerazione della palese inammissibilità dei vizi afferenti alla motivazione in sé, a seguito della riforma dell’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.
3. Nella parte restante il motivo è fondato.
4. Si intende dare continuità all’orientamento di Cass. 17/10/2024 n.26965 (oltre che Cass. 24327/2024, Cass. 21886/2024, Cass, 21575/2024, Cass. 21529/2024 e Cass. 20796/2024, citate anche da parte ricorrente), qui richiamato anche ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., ed in particolare al principio di diritto che di seguito si riporta: «il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempoeffettivo dedicato al lavoro.
In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipesodall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici».
5. Il caso in esame è esattamente sovrapponibile a quello deciso da Cass. 26965/2024 cit., e tanto basta per l’accoglimento del ricorso.
6. La sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 comma 2 cod. proc. civ.) con reiezione dell’originario ricorso proposto dal dott. Villano. La formazione del principio di diritto in periodo successivo al deposito del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande originariamente proposte da Villano Nicola Francesco. Compensa le spese dell’intero processo. Così de