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Ordinanza — n. 5519/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding unconstitutional regional pay equity law and lack of reliance interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5519/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Anna Maria Iezzi's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of her claim for pay equity adjustments. Iezzi argued that regional laws mandated equal treatment for public employees, but the Constitutional Court had previously ruled the specific legal basis unconstitutional. The Court reasoned that no subjective right existed and, crucially, no legitimate reliance interest could be claimed since the region never applied the now-invalidated norms and the employee had not yet received the disputed funds.

Regesto Legislator

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Art. 43 legge Regione Abruzzo n. 6/2005; Art. 1, comma 2 bis legge Regione Abruzzo n. 118/1998: A claim for monetary compensation based on a norm declared unconstitutional lacks a foundation for reliance interest if the public authority never applied the provision and the claimant has not yet received the funds.

Parole chiave

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unconstitutional norm reliance interest public employees pay equity inadmissible appeal subjective right regional law lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005
211 del 2014, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005, come modificato dall’art.
Art. 1, comma 2 bis della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998
43, era stato introdotto l’art. 1, comma 2 bis, della legge Regione Abruzzo n.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2014
Sentenza della Corte di Cassazione n. 19095 del 25 settembre 2015
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16420/2024proposto da: Iezzi Anna Maria, rappresentata e difes a da ll’Avv. Augusto Careni e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella Corte d’appello di L’Aquila n. 87/2024 pubblicata il 12 febbraio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Anna Maria Iezzi, dipendente di ruolo della Regione Abruzzo con inquadramento “Assistente Tecnico cat. C dal 1° aprile 1981, aveva adito originariamente il Tribunale di Pescara esponendo che, in seguito all’entrata in vigore della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005, in virtù del suo art. 43, era stato introdotto l’art. 1, comma 2 bis, della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998, che aveva riconosciuto a tutti i dipendenti della detta Regione lo stesso trattamento economico di anzianità di colleghiche lo avevano maturato presso altro ente pubblico e che lo avevano “trascinato” con sé, ove più favorevole, una volta assunti dalla Regione Abruzzo con pubblico concorso.

La ricorrente avevarappresentato che la successiva legge Regione Abruzzo n. 16 del 2008 aveva modificato il citato comma 2 bis, prescrivendo che, ai dipendenti i quali, alla data del 1989, erano inquadrati in ruolo in una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, era riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito a quelli appartenenti alla prima qualifica cui era stato applicato il comma 1, tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito, a parità di anzianità di servizio, al momento dell’inquadramento in ruolo regionale, nella qualifica attualmente ricoperta.

La dipendente avevachiesto, quindi, l’adeguamento della sua retribuzione, ai sensi della legislazione sopra riportata. La sua domanda erastata accolta dal Tribunale di Pescara e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila, ma la Corte di cassazione avevarigettato tale domanda in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 211 del 2014, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005, come modificato dall’art. 1, comma 2, della legge Regio Abruzzo n. 16 del 2008, nella parte ove aveva introdotto il comma 2 bis nell’art. 1 della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998.

Anna Maria Iezzi ha, quindi, proposto un nuovo ricorso al Tribunale di L’Aquila, poi riassunto davanti a quello di Pescara, chiedendo la condanna della Regione Abruzzo a corrispondere delle somme di denaro per le causali esposte. Il Tribunale di Pescara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 477 del 2022, ha rigettato il ricorso.Anna Maria Iezzi ha proposto appello. La Regione Abruzzo ha presentato appello incidentale, in ordine alla quantificazione delle spese di lite. La Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 87/2024, ha rigettatol’appello principale e accolto quello incidentale.

Anna Maria Iezzi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La Regione Abruzzo si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 bis, della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998, introdotto dall’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005, nonché degli artt. 112, 113 e 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 13, 15, 24 e 111, comma 6, Cost., e l’omesso esame di fatto decisivo. Afferma che le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime non sarebberoautomaticamente espunte dall’ordinamento, ma con tinuerebbero ad avere effetto per i rapporti costituitisi prima della sentenza della Corte costituzionale.

Inoltre, l’art. 43 citato avrebbe inserito solo formalmente i commi 2 bis e 2 ter dell’art. 1 della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998, e avrebbe solo disciplinato un criterioautomatico di riconoscimento. Il criterio di perequazione introdotto dall’art. 43 in esame avrebbe inciso sulla retribuzione, diventando elemento della stessa e diritto soggettivo patrimoniale perfetto, personale e sociale. In ogni caso, il comma 2 ter, successivo al menzionato 2 bis, sarebbe sopravvissuto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (pur se abrogato nel 2011).

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata, quindi, carente. In aggiunta a ciò, sarebbe stato leso pure il suo legittimo affidamentoe non sarebbero stati esaminati dei fatti che erano il presupposto del suo diritto.Le doglianze sono inammissibili. In primo luogo, si osserva che questa Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 19095 del 25 settembre 2015, ha cassato la decisione di appello che aveva dichiarato il diritto di alcuni dipendenti della Regione Abruzzo, fra cui l’attuale ricorrente,alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità a quellapercepita da altri dipendenti inquadrati in pari ruolo a norma degli artt. 1 legge Regione Abruzzo n. 16 del 2008,43 legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005 ed 1 legge Regione Abruzzo n. 118 del1998 fino all’ abrogazione sopravvenuta per effetto della legge Regione Abruzzo n. 24 del 2011, con condanna della Regione a corrispondere le differenze retributive maggiorate degliinteressi legali a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore delle citate leggiregionali.

La S.C., in tale occasione, ha deciso nel merito la causa, rigettando la domanda in esame. Ha affermato, in motivazione, richiamando il precedente conforme di Cass., Sez. L, n. 26320 del15 dicembre 2014, che “la Corte costituzionale con sentenza n.211 del 2014 investita dal Tribunale di Teramo della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della l.r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 dellaLegge Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1,comma 2, della l.r.

Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili) in riferimento all ’ art. 117, secondo comma, lettera l ), della Costituzione e dal momento che la disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionalirientrerebbe nella materia dell ’ ordinamento civile che appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della predettal.r. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 come sostituito dall’art. 1, comma 2, della l.r. Abruzzo21 novembre 2008 n. 16 nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. 1 della l.r.Abruzzo 13 ottobre 1998 n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti delpersonale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione deibenefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977).

Tantoperché l’art. 43 della citata l .r. n. 6 del 2005, nel disciplinare la retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l’ammontare a quello percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli regionali, incide sul trattamento economico dei dipendenti regionali prevedendone un incremento allorché ricorrano le condizioni previste e, quindi eccede dall’ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’ordinamento civile, riservataalla potestà legislativa esclusiva dello Stato”.

Ne derivavache, secondo i precedenti richiamati, per effetto della declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge RegioneAbruzzo n. 16 del 2008, nella parte in cui introduce il comma 2bis nell’art. 1 della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998 - su cui si fonda va la domanda del dipendente - il ricorso per cassazione dovevaessere accolto e la sentenza impugnata cassata. Pertanto, il giudicato formatosi in seguito alla sentenza di questa Sezione della Corte di cassazione, n. 19095 del 25 settembre 2015, preclude l’accoglimento di ogni domanda della ricorrente fondatasull’art. 43 della legge Regione Abruzzo n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge Regione Abruzzo n. 16 del 2008, nella parte in cui introduce il comma 2 bis nell’art. 1 della legge Regione Abruzzo n. 118 del 1998.

A questa affermazione consegue l’impossibilità di ritenere che un diritto soggettivo perfetto si sia radicato in capo alla detta ricorrente sulla base della menzionata normativa, seppure per il tempo antecedente alla sentenza della Corte costituzionalen. 211 del 2014, atteso che il diritto qui reclamato non era mai stato riconosciuto finora, né dalla Regione Abruzzo né in sede giudiziariain via definitiva. Neanchepuò ipotizzarsi che il citato comma 2 bis avrebbe solo codificato un principio già esistente nell’ordinamento. Infatti, se così fosse, la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicarne il fondamento normativo che, invece, è rimasto del tutto sconosciuto.

D’altronde, se mai si volesse ammettere che vi fosse un diritto soggettivo personale e sociale della dipendente alla perequazione - che, invero, non si ritiene sussista - , e prescindendo dal fatto che non fosse stato accertato in precedenza, non sarebbe ravvisabile un criterio di quantificazione della pretesa che, per la medesima ricorrente, avrebbe dovuto essere quello riportato nel comma 2 bis dichiarato ormai costituzionalmente illegittimo. Del tutto priva di valore è la menzione del comma 2 ter in quanto, anche a volere ignorare il giudicato del 2015 sfavorevole alla dipendente, tale disposizione era chiaramente strumentale a quelladel precedente comma 2 bis e, quindi, non può servire a fondare un diritto che non può più basarsi su tale comma 2 bis.

Adeguata è, quindi, la motivazione della sentenza impugnata, che ha esaminato tutti i fatti rilevanti posti a fondamento della pretesa della ricorrente. Infine, nessuna lesione dell’affidamento della lavoratricevi è stata. Esattamente, la corte territoriale ha rilevato che la Regione Abruzzo non aveva mai applicato la norma oggetto di causa, con l’effetto che non aveva potuto ingenerare l’affidamento circa la spettanza del diritto in capo alla lavoratrice, atteso che le somme in questione non erano mai entrate nella sua sfera patrimoniale, soprattutto dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 211 del 2014 e della Corte di cassazione n. 19095 del 25 settembre 2015.

Infatti, non può esservi un valido affidamento su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Peraltro, la stessa ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere quello che considerava il riconoscimento di un suo diritto e, quindi, l’esito sfavorevole del processo è prova che non vi erano i presupposti per parlare di un legittimo affidamento. Se, poi, volesse ipotizzarsi la presenza di un affidamento preesistente a tutte le disposizioni de quibus, non si comprenderebbe il motivo per il quale la dipendente, invece di farlo valere da subito, abbia agito sulla base di una regolamentazione della quale, adesso, prospetta la sostanziale inutilità.

Al contrario, ciò palesa come nessun affidamento vi fosse da parte sua, almeno fino al passaggio in giudicato delle pronunce giudiziarie a lei contrarie. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale e in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%; - ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa