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Ordinanza — n. 5504/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for missing document examination and evidence re-evaluation in unpaid vacation indemnity case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5504/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Franco Corrado inadmissible against the Reggio Calabria Regional Health Service's judgment. Corrado argued that the appellate court failed to examine specific attendance records and confused vacation with ordinary leave, while the ASP contended the lower court properly evaluated documentary evidence. The court rejected these claims, ruling that the documents were already reviewed and the appeal sought an impermissible re-evaluation of factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 360 c.p.c. n. 5: An appeal alleging omitted examination of documents or re-evaluation of facts is inadmissible unless the unexamined document proves decisive circumstances with certainty that would invalidate the lower court's conviction.

Parole chiave

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omitted document examination vacation indemnity dispute re-evaluation of facts documentary evidence assessment inadmissible appeal ferie non retribuite spese mediche congedo di malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ.
Art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.
Art. 36 comma terzo Cost.
Art. 21 del CCNL 05/12/1996
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/06/2018 n.16812
Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (Cass. 26/06/2018 n.16812).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12054/2024 R.G. proposto da : FRANCO CORRADO, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato MACRI' GIUSEPPE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro A.S.P. DI REGGIO CALABRIA , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA n. 164/2024pubblicata il 04/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza n.164/2004 pubblicata il 04/03/2024, ha accolto il gravame proposto dalla A.S.P. di Reggio Calabria nella controversia con Franco Corrado e, in parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato l’appellante al pagamento della somma di euro 7.255,28 a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, soltanto per le giornate indicate dalla A.S.P. medesima.

2. La controversia ha per oggetto l’indennità sostitutiva per le ferie non godute dall’anno 2013 sino al collocamento in quiescenza del Corrado, avvenuto il 31/10/2017, per un importo pari ad euro 39.882,67.

3. Il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta dal Corrado.

4. La corte territoriale ha ritenuto la documentazione prodotta in giudizio (ed in particolare: i prospetti presenza) non fosse concludente nel senso della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata. La corte ha condannato la A.S.P. al pagamento della indennità sostitutiva per le ferie non godute come ammesse dal datore di lavoro.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre il Corrado, con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria. La A.S.P. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo ai documenti ed alle comunicazioni prodotti nel fascicolo di primo grado ed indicati nelle lettere da a) ad e) del motivo di ricorso, con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardi ai prospetti di presenza degli anni dal 2000 al 2017, con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.36 comma terzo Cost. e dell’art.21 del CCNL 05/12/1996 con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

4. Il primo motivo è inammissibile. Sul punto si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale «il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa» (Cass. 26/06/2018 n.16812).

5. Nel ricorso non è stato riprodotto né sintetizzato il contenuto dei documenti che non sarebbero stati esaminati, i fatti che ne costituirebbero l’oggetto e la decisività di tal i fatti, con giudizio di certezza. Il motivo è pertanto inammissibile.

6. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente lamenta l’omesso esame dei prospetti di presenza, ma dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la corte territoriale li abbia invece esaminati, traendone conclusioni opposte rispetto a quelle tratte dal giudice di prime cure con riferimento alla prova delle ferie non godute per fatto non imputabile al lavoratore. Il motivo si risolve nella critica alla valutazione della prova documentale compiuta dalla corte territoriale, non sindacabile in questa sede in quanto aventi ad oggetto documenti liberamente apprezzabili dalla corte, privi della natura e della efficacia della prova legale ex art.116 comma primo cod. proc. civ.

7. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel confondere l’istituto delle ferie con quello del congedo ordinario. La corte territoriale non ha affatto confuso i due istituti, ma ha ritenuto -con apprezzamento non sindacabile in questa sede-che la sigla «CO» riportata nei prospetti presenza non fosse riferibile al «cumulo ore» come sostenuto dal ricorrente e ritenuto dal giudice di primo cure, con motivazione puntuale ed esaustiva. Il motivo travalica dunque verso la rivalutazione del fatto storico.

8. Per questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese, perché la ASP è rimasta intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se