Cassation court dismisses prison labor claim reduction due to lack of valid legal representation in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal to reduce prison labor compensation by invoking the statute of limitations. The prisoner argued that the Ministry's failure to appoint a lawyer in the first instance rendered the limitation defense invalid. The court held that the Ministry's participation by a non-lawyer staff member did not constitute a valid legal representation, thereby invalidating the limitation defense and ordering the full original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 417-bis c.p.c.; Art. 182 c.p.c.: The derogatory nature of Art. 417-bis c.p.c. excludes prison labor disputes from its scope, meaning a public official's unauthorized participation does not cure a lack of valid legal representation, rendering the limitation defense inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10891/2024 R.G. proposto da : Giannone Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, via Ciro Menotti, n. 24, presso lo studio dell’Avv. Pietro Caponetti, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman. 4785/2023 depositata il 03/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello principale proposto dal Ministero della giustizia e disatteso quello incidentale condizionato avanzato da Antonio Giannone, detenuto che aveva svolto attività lavorativa all’interno di diverse Case circondariali, così riducendo da 5.651,66 euro a 734,44 euro l’ammontare della condanna del l’amministrazione al pagamento dovuto per il lavoro carcerario svolto in virtù dell’eccezione di prescrizione, ritenuta correttamente sollevata in primo grado dal funzionario costituitosi ai sensi dell’art. 417-biscod. proc. civ.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Antonio Giannone articolando due motivi, cui resiste il Ministero della giustizia con controricorso.
3. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 417, 417-bis, 112, 115 e 132 n. 4, 82, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697, secondo comma,cod. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per difetto di ius postulandi da parte del funzionario del M inistero, costituitosi in primo grado, con conseguente impossibilità di tenere conto dell’eccezione di prescrizione dallo stesso sollevata.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.2697 cod. civ., degli artt. 115, 112, 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 19, n. 4, d.lgs. n. 81 del 2015, nonché degli artt. 2246, 2729 cod. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 C ost. e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., in ordine alla asserita esistenza di rapporti a termine fra le parti, con conseguente cessazione dei singoli rapporti e decorrenza della prescrizione.
3. Il primo motivo è fondato. Il Collegio ritiene di dare continuità a precedenti in termini di questa Corte(Cass. Sez. L, 19/01/ 2024, n. 2092; Cass. Sez. L, 22/10/2024, n. 27372), alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel senso che l’art. 417-bis cod. proc. civ., di portata derogatoria ed insuscettibile di applicazioni analogiche, è perimetrato sulle «controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413», fra i quali non è annoverabile il lavoro carcerario, cui sono piuttostoapplicabili i criteri previsti dall’art. 413, comma 2, cod. proc. civ. 3.1.
Né, come pure ritenuto nei citati precedenti (in particolare, Cass. Sez. L, n. 27372/2024, cit.), può ritenersi applicabile alla fattispecie per cui è causa l’art. 182 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede a carico del giudice l’obbligo di verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti al fine di invitarle, quando occorra, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi (comma 1). Infatti, l’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all’art. 3, comma 13, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Cass.
Sez. U, 21 dicembre 2022, n. 37434), che incide sulla validità dell’instaurazione del rapporto processuale, impedendo ab origine la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. Nel caso di specie, pertanto, non ricorre l’ipotesi della costituzione di un difensore privo di procura o con procura nulla, in quanto si è verificato il diverso fenomeno della partecipazione al giudizio attraverso un dipendente dell’Amministrazioneal di fuori dei casi in cui ciò è consentito, fattispecie non soggetta alla disciplina di cui all’art. 182 cod. proc. civ., che riguarda non già la radicale inesistenza della difesa tecnicabensì l’integrazione dei poteri di un avvocato abilitato alla difesa.
4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento della seconda censura relativa alla decorrenza della prescrizione, in quanto la stessa eccezione di prescrizione, su cui si incentrava l’appello del Ministero, doveva essere disattesa per essere irrituale la costituzione a mezzo del funzionario in primo grado, con conseguente conferma della pronuncia di condanna resa dal Tribunale.
5. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con la condanna del Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 5.651,66oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
6. La regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 5.651,66oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo; condanna, altresì, il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge; delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge; delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; spese tutte da attribuire all’ A vv. Pietro Caponetti, antistatario. Così decis