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Ordinanza — n. 5473/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses opposition to mandatory social security registration for architects, upholding statutory obligation despite alternative pension coverage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5473/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision that rejected the opposition to mandatory social security registration for an architect. The opposing party argued that the registration was optional under specific laws when the professional was already covered by another pension system. The court ruled that the mandatory nature of the registration remains intact and that the existence of another pension does not exempt the professional from this specific statutory obligation.

Regesto Legislator

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Art. 5 Statuto CIPAG; Art. 22, comma 2, L. 773/1982; Art. 2, comma 25, L. 335/1995: The mandatory obligation of social security registration for architects persists even if the professional is enrolled in another pension management or holds a pension from different activities, as the legislative reform established a principle requiring specific insurance coverage for each professional activity.

Parole chiave

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mandatory social security registration architects professional obligation alternative pension coverage statutory registration requirement Cassa Geometri registration judicial review of administrative acts professional liability insurance contributo minimo

Disposizioni normative citate

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Art. 5 Statuto CIPAG
773/1982; dell’art. 5 Statuto CIPAG, approvato con d.m.
Art. 22, comma 2, L. 773/1982
773 del 1982, art. 22- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
Art. 2, comma 25, L. 335/1995
del 14 luglio 2009, dell’art. 2697 cod.civ.; dell’art.
Delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa
Delibera 123/2009 del CdA della Cassa
articolo 115 cod. proc. civ
L’insussistenza di attività libero professionale doveva ritenersi pienamente provata ex articolo 115 cod. proc. civ.
art. 38 Cost
37 del 1967; dell’art. 38 Cost.; degli artt.
art. 2697 cod.civ
del 14 luglio 2009, dell’art. 2697 cod.civ.; dell’art.
art. 6 d.lgs. n. 103/1996
147/2013; dell’art. 6 d.lgs. n. 103/1996; dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 35905/2022
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, che si adeguerà nella decisione ai principi fissati da Cass. n. 35905/2022 e qui ribaditi.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11322/2024 R.G. proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliat a in AVERSA VIA PISACANE 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MAZZARELLA GIUSEPPE (MZZGPP72M22I234D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CIPRIETTI FELICEANTONIO, OLIVIERI VANDA in qualità di eredi di CIPRIETTI GIUSEPPE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DI PIETRO TITO (DPTTTI73A31L103P) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 413/2023 depositata il 06/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere FRANCESCA SPENA. RILEVATO CHE 1.La Corte d’appello di L’Aquila, giudice del rinvio all’esito della ordinanza di questa Corte del 7 dicembre 2022 n. 35905, accoglieva la opposizione proposta da Giuseppe Ciprietti - e proseguita dai suoi eredi - avverso la iscrizione alla CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI (in prosieguo: CIPAG o CASSA) per l’anno 2015 e dichiarava la inesistenza del debito contributivo. 2.La Corte territoriale premetteva che la pronuncia rescindente aveva cassato la sentenza dello stesso ufficio del 31 gennaio 2020, con la quale era stata accolta l'opposizione presentata dal Ciprietti avverso la cartella di pagamento emessa dalla Cassa di Previdenza Geometri a titolo di contribuzione minima ed oneri accessori per l'anno 2015.

3. Esponeva che, secondo i principi enunciati nella ordinanza della Suprema Corte n. 35905/2022, non avevano efficacia di giudicato nel giudizio in corso le sentenze rese tra le stesse parti- e divenute definitive - che avevano escluso l’obbligo di iscrizione alla CASSA per i periodi contributivi fino all’anno 2014.

4. Esponeva, altresì, che la stessa ordinanza aveva dichiarato la legittimità dell’articolo 5 dello Statuto della CASSA (a tenore del quale sono obbligatoriamente iscritti alla CASSA i geometri iscritti all’albo professionale che esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività) nonché delle previsioni regolamentari secondo le quali l’esercizio della professione si presume, salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità stabilite dal CdA della CASSA. 5.Osservava, tuttavia, che ai sensi dell’articolo 22, comma 2, l. n. 773/1982 la iscrizione alla CASSA è facoltativa per i geometri iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta. Su tale norma non aveva inciso l’articolo 5 dello Statuto CIPAG, in quanto detta disposizione, pur legittima, non aveva esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti.

6. Non era rilevante la mancata presentazione della autocertificazione di mancato esercizio dell’attività professionale - nei modi previsti dalla delibera della CASSA n. 2/2003 - giacché diversamente si sarebbe determinata una estensione dell’obbligo di iscrizione, con conseguente violazione della riserva di legge in materia. 7.In ogni caso, la omissione della autocertificazione non era imputabile al Ciprietti, non essendogli mai stata richiesta dalla CASSA. Infine, la omissione non impediva al geometra interessato di fornire aliunde la prova contraria alla presunzione di esercizio dell’attività professionale.

8. Nella specie, il de cuius aveva dedotto in primo grado che, pur mantenendo la iscrizione all’albo dei geometri, non aveva mai svolto la professione, neppure in modo occasionale, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Montesilvano, nell’anno 1993, ed al conseguente pensionamento, senza contestazione alcuna da parte della CASSA. L’insussistenza di attività libero professionale doveva ritenersi pienamente provata ex articolo 115 cod. proc. civ. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la CIPAG, articolato in due motivi di censura, cui hanno resistito con controricorso FeliceAntonio Ciprietti eVanda Olivieri, eredi Di Giuseppe Ciprietti.

10. Si è costituito con atto del 9 settembre 2024 un nuovo difensore dei controricorrenti. La CASSA ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare si rileva che i l Collegio non è composto dai magistrati rispetto ai quali il nuovo difensore dei controricorrenti ha dichiarato di proporre istanza di ricusazione (per avere giudicato nei precedenti giudizi tra le stesse parti), il che toglie ogni rilievo alla stessa istanza. 2.Con il primo motivo di ricorso, la CASSA ha denunciato - in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. -la violazione e/o falsa applicazione: sub lettera A): -degli articoli 384 e 394 cod.proc.civ.; -dell’art.1 della legge n. 37 del 1967; dell’art. 38 Cost.; degli artt. 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994; degli artt. 2 e 3 l. n. 335/1995; dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG; dell’art. 12 disp.prel.cod.civ., degli artt.1362,1363,1366,1367,1369 cod. civ.

E’ oggetto di censura la statuizione che, applicando la norma dell’articolo 22, comma 2, l. n. 773/1982, ha escluso l’obbligatorietà della iscrizione alla CASSA del geometra iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiario di altra pensione. sub lettera B): -degli articoli 384 e 394 cod.proc.civ.; -delle norme in tema di riparto dell’onere della prova; dell’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con d.m. 27 febbraio 2003; della delibera della CIPAG n. 2/2003, approvata con d.m. del 24 marzo 2003; della delibera n. 123/09, approvata con d.m. del 14 luglio 2009, dell’art. 2697 cod.civ.; dell’art. 12 disp. prel. cod.civ. nonché degli artt.1362,1363,1366,1367,1369 cod. civ.

Si addebita al giudice del rinvio di avere violato il principio, fissato dalla ordinanza rescindente, secondo cui la prova delle condizioni di esenzione dall’obbligo di iscrizione deve essere fornita con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione della CASSA. 3.Con il secondo motivo di ricorso, la CASSA ha dedotto - in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e n.4 cod.proc.civ. - il vizio di violazione e/o falsa applicazione: -dell’art.1, commi 32 e 33, l. n. 537/1993 e degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94; dell’art. 3, co. 12, l. n. 335/1995; dell’art. 1, co. 763, l. n. 296/2006; dell’art. 1 co. 488, l. n. 147/2013; dell’art. 6 d.lgs. n. 103/1996; dell’art. 1 l. n. 37/1967; degli artt. 10, 11 e 22 l. n. 773/1982; dell’art. 5 Statuto CIPAG, approvato con d.m. del 27 febbraio 2003 (quale norma di rinvio ex d.lgs. 509/94), dell'art. 38 Cost., dell’art. 12 disp. prel.cod.civ. e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367,1369 cod. civ.

Si assume che la Corte d’appello, ritenendo ancora vigente il disposto dell’articolo 22, comma 2, l. n. 773/1982, aveva violato le norme regolamentari della CASSA ed i principi espressi dalla Suprema Corte nel giudizio rescindente ed in numerose altre pronunce. 4.I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nella parte in cui denunciano la violazione dei principi fissati nella ordinanza rescindente.

5. La Corte territoriale ha applicato, infatti, la previsione dell’articolo 22, comma 2 l. n. 773/1982, in violazione del principio, espresso nella pronuncia rescindente, secondo cui: «…in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria».

6. La pronuncia rescindente ha invero dichiarato che il carattere obbligatorio della iscrizione alla CASSA non viene meno nel caso in cui il geometra sia iscritto ad altra gestione o sia titolare di pensione. Tanto in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’obbligo di contribuzione alla CASSA è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.

7. Sotto altro profilo, la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto non essere rilevante la mancata presentazione della autocertificazione di mancato esercizio dell’attività professionale - nei modi previsti dalla delibera della CASSA n. 2/2003 - ha violato il principio espresso dalla ordinanza rescindente, secondo cui: « Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra».

8. La pronuncia rescindente ha stabilito che sono le disposizioni legittimamente adottate dalla CASSA a fissare le condizioni in presenza delle quali è possibile derogare, da parte degli iscritti all'albo, alla presunzione di esercizio dell’attività professionale derivante dalla iscrizione all’albo.

9. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, che si adeguerà nella decisione ai principi fissati da Cass. n. 35905/2022 e qui ribaditi.

10. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ri