Cassation court dismisses commercialists' pension fund contribution appeal, upholding lower court's illegality finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the pension fund lacks authority to impose solidarity contributions. The appellant argued violations of specific social security laws and constitutional articles, while the respondent maintained the lower court correctly identified the lack of legal basis for the deduction. The court rejected the arguments, citing established jurisprudence that denies the fund the power to levy such contributions, and ordered the appellant to pay litigation costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, 2 D.Lgs. 509/1994; Art. 3 comma 12 L. 335/95: The National Pension Fund for Commercialists lacks the legal authority to introduce solidarity contributions on pensions, as imposing such deductions is a prerogative of the legislature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23215-2023 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro BETTUZZI ALVARO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 228/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/05/2023 R.G.N. 214/2022;
Oggetto R.G.N.23215/2023 Cron. Rep. Ud.14/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. RILEVATO CHE Con sentenza n. 228 del 17.5.2023, la Corte d'appello di Venezia ha respinto il gravame della Cassa commercialisti confermando la pronuncia del Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato l'illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico di Bettuzzi Alvaro a titolo di contributo di solidarietà, per i periodi meglio indicati in ricorso, e, per l'effetto, aveva condannato la Cassa a restituire quanto illegittimamente prelevato.
La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha aderito all'orientamento di questa Suprema Corte, che disconosce il potere della Cassa commercialisti d'introdurre il contributo di solidarietà e reputa l'imposizione d'un siffatto prelievo prerogativa del legislatore. La Cassa commercialisti ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia, articolando il ricorso in quattro motivi, illustrati da memoria, mentre resiste con controricorso Bettuzzi Alvaro. Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380-bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art. 380-bis secondo comma c.p.c.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 ed autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 2, 3 e 23 Cost. in combinato disposto con le delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/13 e 10/17, anche in relazione al combinato disposto delle delibere della Cassa nn. 3/13 e 10/17, emanate in virtù dell’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato con DM del 14.7.04, nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione della parte ricorrente.
Con il secondo motivo, in subordine, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 24 comma 24 lett.
b) del DL n. 201/11, ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto, per il biennio 2012-2013. Con il terzo motivo, in subordine, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 19 comma 3 della legge n. 21/86, dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 47 bis d.P.R.n. 639/47, nonché degli artt. 3 e 38 Cost., perché la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale. Con il quarto motivo, sempre in subordine, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, nonché degli artt.1224 e 2033 c.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva fatto decorrere gli interessi dalla scadenza dei singoli ratei di pensione.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, ex art. 4 360 bis c.p.c., alla stregua dell'oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso. Infatti, anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell'escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art.23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l'autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell'odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).
Il terzo motivo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove la Corte d’appello prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, è, altresì, inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c. Infatti, in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez.
VI L, 14 febbraio 2023, ri. 4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314). Il quarto motivo che censura la condanna al pagamento degli interessi sulle somme via via trattenute è inammissibile, ex art.360 bis c.p.c., come già statuito in numerose pronunce di questa Corte: in particolare, in un recente arresto, le Sezioni U nite (Cass., S ez. U n., n. 6928 del 2018) si sono occupate di prestazioni di natura previdenziale e, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicchè il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)" (cfr.
Cass. n. 36560/22, 24651/24). Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza, da distrarsi in favore dell’avv. Gianfrancesco Garattoni che si è dichiarato antistatario. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass.
Sez.Un. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2.500,00 in favore del resistente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gianfrancesco Garattoni. Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c. Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co