Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5461/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim by accepting presumption of content correspondence between letter copy and receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5461/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of Carmine Formisano's claim against the Comune di Ercolano regarding a municipal police agent's holiday fee. The lower court had rejected the interruption of the five-year statute of limitations because the letter sent in 2018 lacked a signature. The court ruled that the unacknowledged letter copy combined with the official receipt creates a legal presumption of content correspondence, provided the recipient did not prove otherwise.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2943 comma 4; Art. 2945 comma 1 c.c.: The production of a letter copy alongside the official receipt creates a presumption of content correspondence, barring the statute of limitations unless the recipient proves receipt of a different or empty letter.

Parole chiave

Generato dall'IA
interruzione prescrizione presunzione corrispondenza contenuto lettera senza firma avviso di ricevimento statuto di prescrizione Cassazione civile art. 2943 codice civile autorizzazione al lavoro domenicale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1219 comma 1 c.c.
Art. 1335 c.c.
Art. 2697 comma 2 c.c.
Art. 2943 comma 4 c.c.
Art. 2945 comma 1 c.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10630/15
Cass. 23920/13
10630/15; Cass. 23920/13).
Cass. 28/11/2016 n.24116
Nella specie tale prova non è stata offerta, onde opera la presunzione dianzi indicata» (Cass. 28/11/2016 n.24116 e Cass.04/03/2016 n.4278).
Cass. 04/03/2016 n.4278
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30143/2022 R.G. proposto da : FORMISANO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COPENAGHEN 10, presso lo studio dell’avvocato PAGLIA GIANPAOLO rappresentato e difeso dall'avvocato FRASCA FRANCESCO SAVERIO -ricorrente- contro COMUNE di ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1645/2022 pubblicata l’08/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.1645/2022 pubblicata lo 08/06/2022 ha accolto il gravame proposto dal Comune di Ercolano nella controversia con Carmine Formisano; in riforma della sentenza impugnata ha rigettato la domanda da questi presentata.

2. La controversia ha per oggetto il pagamento del compenso spettante per il lavoro prestato nei giorni festivi da parte di un agente della polizia municipale, come previsto dall’art.24 del relativo CCNL.

3. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda.

4. La corte territoriale ha ritenuto la prescrizione del diritto, perché l’ultima lettera idonea ad interrompere la prescrizione era stata inviata il 10/04/2013, mentre il ricorso introduttivo era stato notificato il 04/05/2018, quando il termine di prescrizione quinquennale era già decorso.

5. In particolare la corte ha ritenuto che la lettera del 26/03/2018 non fosse idonea ad interrompere la prescrizione perché non sottoscritta, né dal Formisano né dal suo difensore.

6. Per la cassazione della sentenza ricorre il Formisano, con ricorso affidato ad un unico motivo. Il Comune di Ercolano è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1219 comma primo, 1335, 2697 comma secondo, 2943 comma quarto, 2945 comma primo cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

2. Sostiene che con riferimento alla lettera del 26/03/2018 la corte territoriale non ha considerato che «il documento prodotto dal ricorrente all’udienza del 13.2.2020, dinanzi al Giudice di primo grado, conteneva sul fronte il testo della lettera di messa in mora inviata in originale ed a firma dei procuratori, al Comune, e sul retro le copie della ricevuta di partenza della raccomandata e del suo avviso di ricevimento con timbro “Città di Ercolano –Arrivato”, la data del 26.3.2018 e la firma del ricevente, esibite in originale» (pag. 7 ricorso), e dunque ha errato nel ritenere non applicabile la presunzione di corrispondenza di contenuto tra copia esibita ed originale inviato, richiamando i precedenti di questa Corte sul punto.

3. Il motivo è fondato.

4. Sulla medesima questione è costante l’orientamento di questa Corte, e ad esso si intende dare continuità, nei termini che seguono: «va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. 10630/15; Cass. 23920/13). Nella specie tale prova non è stata offerta, onde opera la presunzione dianzi indicata» (Cass. 28/11/2016 n.24116 e Cass.04/03/2016 n.4278).

5. La corte territoriale ha ritenuto che dalla produzione in giudizio della lettera interruttiva della prescrizione datata 26/03/2018, priva di alcuna sottoscrizione, non potesse ritenersi la prova del compimento dell’atto interruttivo.

6. Avuto riguardo ai precedenti sopra richiamati deve ritenersi che la corte territoriale non abbia fatto esatta applicazione degli artt.2943 comma quarto e 2945 comma primo cod. civ., perché la mancanza di sottoscrizione ─ da parte del titolare del diritto o del suo procuratore ─ nella copia della lettera di costituzione in mora di per sé non costituisce una ragione sufficiente per il rigetto della eccezione di interruzione della prescrizione.

7. La corte territoriale dovrà accertare se unitamente alla copia non sottoscritta della lettera di costituzione in mora sia stato prodotto anche l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell’evento interruttivo in difetto di contestazioni circa la corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte.

8. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che ─ in diversa composizione ─ provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli che ─ in diversa composizione ─ provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità