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Ordinanza — n. 5424/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses pension fund's appeal, upholding solidarity contribution withdrawal against heirs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5424/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the National Pension Fund's cassation appeal inadmissible, thereby upholding the lower court's order to return illegally withdrawn solidarity contributions. The pension fund argued for the application of a five-year statute of limitations and contested the interest rates, while the heirs maintained the withdrawal was unlawful. The court rejected these arguments, citing established precedent that such restitution claims are subject to a ten-year limitation period and that interest issues fall within the exclusive competence of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360 bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The action for restitution of solidarity contributions is subject to a ten-year limitation period, not five years, and cassation courts cannot review factual determinations regarding interest unless specific statutory conditions are met.

Parole chiave

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solidarity contribution statute of limitations pension fund cassation inadmissibility restitution claim diritti a pensione estinzione della rendita d'invalidità contributo alla cassa pensioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 bis c.p.c.
Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., alla stregua d ell'oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso; anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Art. 380 bis primo comma c.p.c.
Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art.
Art. 380 bis secondo comma c.p.c.
380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
art. 115 c.p
22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato con DM del 14.7.04, nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’originario ricorrente, dante causa degli odierni ricorrenti.
art. 360 bis c.p
Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., alla stregua d ell'oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso; anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n.
art. 23 Cost
art. 96 comma 3 c.p
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
art. 96 comma 4 c.p
Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527
Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362
31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n.
Cass., sez. lav., 10 febbraio 2023, n. 4263
Cass., sez. VI L, 14 febbraio 2023, n. 4604
Cass., sez. VI L, 13 febbraio 2023, n. 4349
Cass., sez. VI L, 13 febbraio 2023, n. 4314
Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023
Cass. n. 27947/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10069-2023 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro PALAZZETTI EUGENIA, PALAZZETTI ELEONORA, PALAZZETTI STEFANO, GHERGO ADRIANA in qualità di eredi di PALAZZETTI RAUL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato CARLO ORAZI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti – Oggetto R.G.N.10069/2023 Cron.

Rep. Ud.14/02/2025 CC avverso la sentenza n. 3966/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2022 R.G.N. 397/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. RILEVATO CHE Con sentenza n. 3966 del 24.10.2022, la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame della Cassa commercialisti e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l'illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico di Palazzetti Raoul a titolo di contributo di solidarietà, per i periodi meglio indicati in ricorso, e, per l'effetto, aveva condannato la Cassa a restituire quanto illegittimamente prelevato.

La Corte del merito ha aderito all'orientamento di questa Suprema Corte, che disconosce il potere della Cassa commercialisti d'introdurre il contributo di solidarietà e reputa l'imposizione d'un siffatto prelievo prerogativa del legislatore. La Cassa commercialisti ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, articolando il ricorso in due motivi (di cui il primo distinto in più profili), mentre resistono con controricorso gli eredi di Palazzetti Raoul, in particolare Ghergo Adriana, Palazzetti Stefano, Palazzetti Eleonora, Palazzetti Eugenia.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo (distinto in più profili), la Cassa ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 ed autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, degli artt. 2, 3 e 23 Cost. in combinato disposto con gli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa commercialisti e con le delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/13 e 10/17, emanate in virtù dell’art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato con DM del 14.7.04, nonché dell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’originario ricorrente, dante causa degli odierni ricorrenti.

Con il secondo motivo, in subordine, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva fatto decorrere gli interessi dalla scadenza dei singoli ratei di pensione. Il primo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., alla stregua d ell'oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso; anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell'escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art. 23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l'autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006e dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell'odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).

Anche il profilo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c. Infatti, in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez.

VI L, 14 febbraio 2023, n. 4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314). Il secondo motivo che censura la condanna al pagamento degli interessi sulle somme via via trattenute è inammissibile, in quanto contesta l’accertamento espresso dalla Corte del merito sulla sussistenza della mala fede della Cassa nell’operare le predette trattenute, che è una questione di fatto, di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., novellato, nella specie non deducibile, per la presenza di una doppia decisione “conforme”.

Nel merito, la decisione sulla decorrenza degli accessori è stata affrontata e decisa in molte pronunce di questa Corte (nn. 34541/22, 34538/22, 34543/22), in senso sfavorevole alla Cassa, da ultimo nella ordinanza n. 24651/24, per cui la questione è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass.

S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass.n. 27947/2023).Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2.500,00 in favore del resistente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge. Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di € 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c. Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo