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Ordinanza — n. 5409/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, quashing appeal court for omitting ruling on pension quota B calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5409/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the INPS's cassation appeal against the Rome Court of Appeal's 2021 judgment regarding Franco Rosignoli's pension. While the appeal court had previously accepted the INPS's argument on the statute of limitations, it failed to explicitly rule on the specific objections raised by Rosignoli concerning the calculation of the 'quota B' pension. The Court of Cassation found this omission violated procedural requirements and quashed the lower court's decision, remanding the case for a fresh examination of the disputed pension amounts.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; The Court of Appeal must explicitly rule on all specific objections raised by the parties; failure to address distinct arguments regarding pension quantification constitutes a violation of the principle of specific reasoning.

Parole chiave

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pension quota B statute of limitations omission of ruling art 112 code of civil procedure remand for retrial INPS pension dispute specific reasoning requirement soppressione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
civ.), il ricorrentededuce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo d’appello, inerente alle contestazioni sul quantum debeatur.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrentededuce la violazione dell’art.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1.
art. 112 cod. proc. civ
civ.), il ricorrentededuce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

NANZA sul ricorso 17773-2022proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso , da gli avvocat i SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorren te – contro ROSIGNOLI FRANCO, rappresentato e difes o, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata FEDERICA MURINEDDU, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, VIA LATINA, 33 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 4257 del 20 2 1 del la CORTE D’APPELLO DI ROMA , depositata il 18 gennaio 20 2 2 (R.G.N. 1718/2019).

R.G.N.17773/2022 Cron. Rep. C.C. 28/11/2024 giurisdizione Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Determinazione della “quota B”. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 novembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con sentenza n. 4257 del 2021, depositata il 18 gennaio 202 2 , la Corte d’appello di Romaha accolto il gravame dell’INPS con esclusivo riguardo all’eccezione di decadenza, dichiarando l’estinzione del diritto del signor Franco Rosignoli, lavoratore dello spettacolo, titolare di pensione a carico della gestione ex ENPALS dal settembre 2010, alle differenze maturate sui ratei precedenti di oltre tre anni rispetto al deposito del ricorso introduttivo.

I giudici d’appello ha nno confermato , nel resto, la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva condannato l’INPS a riliquidare la “quota A”, con decorrenza dal primo settembre 2010, sulla base di tutti i contributi giornalieri versati e/o accreditati dal 23 settembre 1969 al 31 dicembre 1992 e a riliquidarela “quota B” della pensione, corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal primo gennaio 1993, sulla base de lla retribuzione effettivamente percepita, senza tener conto del massimale pensionabile sancito dall’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

La Corte territoriale ha argomentato che, per la determinazione della “quota B”della pensione, non è più operativo il massimale di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971: il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha profondamento innovato il metodo di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, superando il predetto massimale. 2.–L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base didue motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–Resiste con controricorso il signor Franco Rosignoli. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. -3 - 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , e lamenta che la sentenza d’appello, nella determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, non abbia tenuto conto del limite massimo di retribuzione pensionabile di cui al menzionato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. 1.1.–Il motivo è ammissibile. 1.1.1.–Dev’essere disattesa l’eccezione che, in via preliminare, ha sollevato il controricorrente, imputando all’Istituto di non aver censurato le affermazioni sull’inapplicabilità dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e del richiamo ai limiti massimi della retribuzione pensionabile, vigenti nei diversi ordinamenti.

Ad avviso del controricorrente, tali affermazioni sarebberodi per sé idonee a sorreggere la decisione adottata (pagine 22e 23 del controricorso). 1.1.2.–Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondate eccezioni di analogo tenore, «Il ricorso dell’INPS contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d’appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni della sentenza, ma sull’unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).

L’ unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l’attribuzione del trattamento previdenziale senza -4 - l’applicazione del limite retributivo e, in ragione delle specifiche censure formulate dall’INPS sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono» (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto 2.2. delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 4.1. del Rilevato). 1.2.–Il motivo è fondato. 1.2.1.–Nel presente giudizio si controverte in via esclusiva sulla determinazione della “quota B” della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993.

La questione devoluta dal ricorrente investe l ’ applicazione, anche alla “ quota B ” , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dal l’art. 12, settimo comma, deld.P.R. n. 1420 del 1971. 1.2.2.–Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione della “quota B”della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo30 aprile 1997, n. 182.

Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, delmedesimo d . l gs. n. 182 del 1997 » (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 delle Ragioni della decisione). Si deve ritenere, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, « che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo -5 - costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016e n. 27015). 1.2.3.–A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35135 e n. 35134, e 11 dicembre 2024, n. 31897), questa Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica,verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso(fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245).

Nell’odierno giudizio, il controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, cheanche l’Istituto richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale. 1.2.4.–La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati , nell’affermareche la “quota B” non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. 2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrentededuce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo d’appello, inerente alle contestazioni sul quantum debeatur. 2.1.–La critica è fondata. 2.2.–In ossequio ai requisiti di specificità prescritti dal codice di rito, il ricorrente ha puntualmente riprodotto le censure proposte in appello sulla quantificazione dell’importo dovuto in relazione alla “quota A” e alla “quota B” della pensione (pagina 27 del ricorso per cassazione), quota, quest’ultima, che dovrà peraltro essere -6 - complessivamente rideterminata in virtù dell’accoglimento del primo motivo. 2.3.–I giudici del gravame hanno esaminato ed accolto la prima doglianza in ordine alla decadenza (pagine 4, 5, 6 e 7), hanno quindi dichiarato assorbita l’eccezione di prescrizione quinquennale (pagina 7, punto 3.2.) e hanno rigettato , infine, le critiche inerenti alla determinazione della “quota B” (pagine 7 e seguenti).

Per contro, sulle contestazioni, ritualmente formulate nell’atto di gravamee correlate a un autonomo profilo controverso, concernente anche la “quota A”,la Corte d’appello non ha svolto alcuna disamina nella motivazionee non ha reso alcuna pronuncia, in violazione dell’art.112 cod. proc. civ. Dall’analisi della rispostafornita alle altre censure, che involgono temi distinti, non si possono evincere in modo inequivocabile statuizioni implicite di rigetto, nei termini che la parte controricorrente prospetta (pagina 37 del controricorso). 2.4.– Come ha rilevato l’Istituto nella memoria illustrativa, è la stessa parte controricorrente a concordare sul fatto che le questioni non siano state in alcun modo vagliate nella pronuncia d’appello.

Come emerge dalla motivazione, la Corte territoriale, pur confermando “nel resto” la sentenza di primo grado, non ha dato conto di tali contestazioni e non è intervenuta a dirimere, a tale riguardo, le contrapposte prospettazioni delle parti. Su questa lacuna si appunta il motivo di ricorso formulato dall’INPS, esaminato nella sua essenza e nel complesso delle argomentazioni che lo corredano, e si rivela, per le ragioni esposte, fondato. 3.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 4.–La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, tenendo conto delle contestazioni formulate dal ricorrente e provvedendo alla -7 - determinazione della “quota B”, in conformità ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito dipronunciarsi sulle spese dell’odierno giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese d