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Ordinanza — n. 5407/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows worker's claim that collective agreements do not exempt employer from proving technical transfer reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5407/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision, ruling that a collective agreement regarding staff transfers does not absolve the employer of the burden to prove specific technical, organizational, and productive needs for each individual transfer. The court found the lower court failed to verify the actual overstaffing conditions at the destination site, relying solely on static data provided by the agreement. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Court of Appeal of Naples for further factual ascertainment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2103 c.c.; Accordi sindacali non esonerano l'azienda dalla prova delle ragioni tecniche, produttive e organizzative che legittimano il singolo trasferimento del lavoratore.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof collective agreements technical reasons transfer of workers overstaffing verification labor law remand for facts trasferimento del personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2103 c.c.
art. 2 Cost
ratione temporisapplicabile, inefficacia nei confronti del lavoratore anche exart.1372 c.c., vessatorietà delle clausole ivi contenute e violazione di diritti indisponibili del lavoratore, violazione dell’art. 2 Cost.; 2.con il secondo motivo (art.
art. 2103 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4989/2014
Cass. n. 4989/2014); 8.tali principi rimangono applicabili all’Accordo in esame, anche in relazione alle specifiche mansioni del lavoratore qui ricorrente; 9.infatti, come osservato nelle pronunce di questa Corte n.
Cass. n. 25303/2022
Cass. n. 21343/2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3877-2020 proposto da: FERRITTI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO 4, presso lo studio dell'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA, che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 92/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/07/2019 R.G.N. 264/2018;

Oggetto Ripristino rapporto di lavoro - Trasferimento - Accordi sindacali – Onere della prova delle esigenze tecniche, organizzative, produttive R.G.N.3877/2020 Cron. Rep. Ud.14/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1.Luca Ferritti, premesso di avere lavorato alle dipendenze di Poste Italiane in forza di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 3 - 31.10.2003 presso il Polo corrispondenza di Isernia con qualifica di operatore trasporti e mansioni di autista, che la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 9836/2014 aveva dichiarato la nullità del contratto a termine e la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della società alla riammissione in servizio, che, in fase di ripristino del rapporto, era stato trasferito presso il Centro smistamento di Torino in forza di accordo sindacale del 4.2.2014, nonostante vi fossero posizioni lavorative vacanti in Isernia e dovesse assistere familiari disabili, conveniva in giudizio la società per la declaratoria dell’illegittimità del trasferimento e per la condanna alla riammissione presso la precedente sede lavorativa o in sede limitrofa; 2.il ricorso veniva accolto per quanto di ragione dal Tribunale di Isernia, che dichiarava la nullità del provvedimento di trasferimento del ricorrente e condannava la società all'assegnazione del medesimo presso la sede di provenienza di Isernia; 3.a seguito di gravame della società, la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza impugnata, rigettava integralmente l'originario ricorso; 4.osservava la Corte distrettuale, in particolare, che il trasferimento era regolato dall’Accordo sottoscritto tra Poste Italiane e le OO.SS. il 14.2.2014, con diversa portata rispetto ai precedenti; che detto accordo riguardava anche specificamente gli addetti all'area logistica, quali l'originario ricorrente, predeterminando precise ipotesi legittimanti il trasferimento di risorse riammesse con provvedimento giudiziale presso una sede diversa da quella di originaria adibizione, laddove vi sia indisponibilità presso tale sede, collocandole tra quelle disponibili nell'ambito delle regioni pre- concordate (unicamente nel Nord Italia ai fini del razionale riequilibrio delle risorse sul territorio); che la società aveva seguito la procedura concordata; che la scelta imprenditoriale era effettiva; che sussistevano le ragioni tecniche e organizzative tipizzate nel suddetto Accordo; 5.per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso il lavoratore con 5 motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) nullità exartt.1418 e 1425 c.c. dell’Accordo sindacale del 14.2.14, anche con riferimento all’art. 13 della legge n.300/1970 e 2103 c.c. ratione temporisapplicabile, inefficacia nei confronti del lavoratore anche exart.1372 c.c., vessatorietà delle clausole ivi contenute e violazione di diritti indisponibili del lavoratore, violazione dell’art. 2 Cost.; 2.con il secondo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2103 c.c., inderogabilità dell’onere della prova sull’esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive tali da giustificare il trasferimento impugnato, mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul datore di lavoro in ordine alla non esistenza di posizioni lavorative nella sede di lavoro, efficacia precettiva della fonte primaria rispetto alle previsioni dell’accordo sindacale del 14.2.2014 e sua contrarietà all’art.2103 c.c.; 3.con il terzo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazione di legge, errata interpretazione dell’accordo sindacale del 14.2.2014 ai sensi degli artt.1362 ss. c.c., violazione degli artt. 2727 ss. c.c., inesistenza di documentazione probatoria relativa alla sede di lavoro ove il rapporto doveva essere ripristinato; 4.con il quarto motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omessa pronuncia e valutazione della prova orale svolta in primo grado, esistenza della contestazione sulla documentazione allegata dalla resistente società; 5.con il quinto motivo (art. 360, n. 4, c.p.c.), nullità della sentenza impugnata, violazione degli artt.112 e 277 c.p.c., omessa valutazione della prova orale svolta in primo grado; 6.devono essere preliminarmente esaminati il secondo e terzo motivo, connessi in relazione alla comune evocata violazione dell’art.2103 c.c. e dell ’onere probatorio in materia, che risultanofondati per quanto di ragione; 7.questa Corte ha già affermato, in materia di trasferimento di dipendenti postali, che il rispetto di precedenti accordi, analoghi a quello del 14 febbraio 2014, che prevedano specifici criteri per individuare la collocazione dei lavoratori già assunti a termine e riammessi in servizio presso sedi cd. eccedentarie, non valga (per l’esclusiva indicazione in essi delle procedure da seguire nei processi di riequilibrio dell'organico per gestire gli effetti delle riammissioni in servizio del personale già assunto con contratto a tempo determinato) a esonerare Poste Italiane dalla prova delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (Cass. n. 1597/2016, n. 6407/2017, n. 11180/2019), non potendo l'autonomia collettiva sottrarsi al rispetto di norme inderogabili (in specifico riferimento allo ius variandi, v.

Cass. n. 4989/2014); 8.tali principi rimangono applicabili all’Accordo in esame, anche in relazione alle specifiche mansioni del lavoratore qui ricorrente; 9.infatti, come osservato nelle pronunce di questa Corte n. 25303/2022 e n. 21343/2024 sull’Accordo del 14 febbraio 2014 (sebbene a parti invertite), il rispetto dell'Accordo non vale a esonerare la società dalla prova delle ragioni tecniche, produttive e organizzative legittimanti il singolo trasferimento, dovendo essere letta la disciplina ivi posta con quella, di fonte superiore, recata dall'art. 2103 c.c.; 10.difetta altresì la prova della condizione di eccedentarietà, al momento della riammissione in servizio del Ferritti, presso gli uffici ubicati in regioni non comprese nell’allegato n. 5 (cioè Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto), in quanto gli elenchi trimestrali inviati alle OO.SS. offrono una rappresentazione statica del dato occupazionale e non rispecchiano la dinamica della copertura degli uffici; 11.in sostanza, l’Accordo suddetto, con finalità di “modalità concordata tra azienda ed OO.SS. per fronteggiare in modo trasparente la grave situazione di squilibrio occupazionale esistente e descritta nell’Accordo stesso”, fungendo la stessa “accertata situazione di eccedentarietà dell’ufficio di riammissione” da “ragione tecnica-organizzativa-produttiva in grado di giustificare il trasferimento” non integra una piena autosufficienza probatoria, rimanendo necessaria la verifica nel caso concreto, nel caso in esame omessa, dell’effettiva condizione di eccedentarietà ai fini della prova delle ragioni tecniche, produttive e organizzative legittimanti il singolo trasferimento, non potendo la fonte collettiva derogare in via generale, astratta e preventiva alla regola di legge; 12.in altri termini, anche in relazione all’Accordo del 14.2.2014, l’esclusiva indicazione delle procedure da seguire nei processi di riequilibrio dell'organico per gestire gli effetti delle riammissioni in servizio del personale già assunto con contratto a tempo determinato non integra una piena autosufficienza probatoria della ragione tecnica-organizzativa- produttiva in grado di giustificare il trasferimento, dovendo essere letta la disciplina ivi posta con quella per la disciplina generale dell'istituto, di fonte superiore, recata dall'art. 2103 c.c.; 13.pertanto, in accoglimento dei suddetti connessi motivi di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per gli accertamenti in fatto necessari, nel quadro del principio generale di diritto secondo cui gli accordi sindacali, che prevedono specifici criteri per individuare la collocazione dei lavoratori già assunti a termine e riammessi in servizio presso sedi cd. eccedentarie, non esonerano Poste Italiane dalla prova delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c.; 14.alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in re