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Ordinanza — n. 5404/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses worker's appeal on proving agricultural labor relationship burden.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5404/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Carlo Conversano's appeal against a lower court ruling that denied his registration in the agricultural workers' list. The court held that the judicial proceeding concerns the existence of a labor relationship rather than the validity of an administrative act, placing the burden of proof on the worker. Consequently, the court found the arguments regarding constitutional violations and evidentiary burdens to be unfounded based on established case law.

Regesto Legislator

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Art. 97 comma 2 Cost.; art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.; art. 2697 c.c.: The object of the judicial proceeding is the existence of a labor relationship, not the legality of the administrative act, and the burden of proof regarding such relationship rests with the worker.

Parole chiave

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burden of proof agricultural labor labor relationship administrative act Cassazione Roma onus probandi worker registration adesione all'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 97 comma 2 Cost.
3 legge 241 del 90
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 97 comma 2 Costituzione, 3 legge 241 del 90; il secondo motivo deduce violazione ex art.
art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 97 comma 2 Costituzione, 3 legge 241 del 90; il secondo motivo deduce violazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omessa valutazione dell’assenza di motivi nella cancellazione dall’elenco.Il terzo motivo lamenta violazione dell’art.
art. 2697 c.c.
5 c.p.c., per omessa valutazione dell’assenza di motivi nella cancellazione dall’elenco.Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., per aver addossato l’onere della prova al lavoratore.
DPR n.115/02, art. 13 comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 2697 c.c
5 c.p.c., per omessa valutazione dell’assenza di motivi nella cancellazione dall’elenco.Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., per aver addossato l’onere della prova al lavoratore.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Sentenza n. 3022 del 10/04/1990
Il motivo terzo è infondato essendo la prova del rapporto lavorativo in agricoltura a carico del lavoratore (fra tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3022 del 10/04/1990; n.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 1423 del 05/02/1993
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5131/2022 R.G. proposto da : CONVERSANO CARLO, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DI FEO FRANCESCO (DFIFNC71P25L049B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIONETTI LOREDANA (LNTLDN74S54F952P) -ricorrente- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1302/2021 depositata il 13/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 13.8.2021, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza 3.10.2017 del tribunale di Foggia, che aveva rigettato la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del 2012 per 102 giornate da parte del lavoratore in epigrafe. In particolare, premesso che oggetto del giudizio è il rapporto lavorativo e non l’atto amministrativo, la Corte ha ritenuto onere del lavoratore di provare il rapporto e tale onere non rispettato per la genericità delle prove fornite, tanto più in presenza di un verbale ispettivo contrario analitico.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi; l’Inps ha depositato procura. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 97 comma 2 Costituzione, 3 legge 241 del 90; il secondo motivo deduce violazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per omessa valutazione dell’assenza di motivi nella cancellazione dall’elenco.Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., per aver addossato l’onere della prova al lavoratore.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati. Invero, non è la legittimità di un atto amministrativo a costitui r e l’oggetto del giudizio e da dovereessere verificata, ma la sussistenza di un rapporto di lavoro, mentre l’iscrizione e le vicende ad essa relative assolvono ad una mera funzione di agevolazione probatoria. Il motivo terzo è infondato essendo la prova del rapporto lavorativo in agricoltura a carico del lavoratore (fra tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3022 del 10/04/1990; n. 1423 del 05/02/1993 e successive conformi).

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,