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Ordinanza — n. 5399/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses workers' appeal regarding agricultural labor proof using inspection reports without InPS participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5399/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the workers' appeal against a lower court ruling that denied agricultural labor credit based on an inspection report. The workers argued the report was improperly acquired and that the court failed to use official powers to prove their employment, while InPS contended the evidence was generic and insufficient. The court dismissed the claims because the burden of proof for the labor relationship remained with the workers, whose lack of evidence was not a valid ground for appellate intervention.

Regesto Legislator

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Art. 421 c.p.c.; Art. 415 comma 3 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 10 D.Lgs. 124/2004; Art. 420 c.p.c.; Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.: The court cannot substitute the party's evidentiary burden, and an inspection report acquired without the opposing party's formal participation does not automatically invalidate the proof of labor relations if the claimant fails to provide specific corroborating evidence.

Parole chiave

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agricultural labor proof inspection report admissibility burden of proof allocation official powers limitation labor relationship verification autorizzazione al lavoro domenicale durata regolamentare del lavoro riconoscimento dell'origine professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 421 c.p.c.
Art. 415 comma 3 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 10 del decreto legislativo n.124 del 2004
Art. 420 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
e vizio di motivazione della sentenza ex art. 360, co.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del
articolo 421 c.p
In particolare, la Corte territoriale, acquisito il verbale ispettivo ex articolo 421 c.p.c.
articolo 2697 c.c
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Sentenza n. 3022 del 10/04/1990
Cass., Sez. L, Sentenza n. 1423 del 05/02/1993
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3434/2022 R.G. proposto da : CAPPELLARI MICHELE, LOIODICE MARIA, DE VITTI VINCENZO, elettivamente domiciliati in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MENNUNI ROSANTONIA (MNNRNT70S50C514L) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1361/2021 depositata il 19/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza dell’1.7.2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza 5.6.2019 del tribunale di Foggia, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe per accredito giornate come operaio agricolo a tempo determinato per 2013, 2014 e 2015, disconosciute da Inps sulla base del verbale ispettivo. In particolare, la Corte territoriale, acquisito il verbale ispettivo ex articolo 421 c.p.c. nei giudizi riuniti e le dichiarazioni rese dai lavoratori, ha quindi escluso le prove richieste dalla parte per genericità e ha ritenuto non provata la prestazione con vincolo di subordinazione.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per quattro motivi, cui resiste l’Inps con controricorso. Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 421 e 415 comma 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale acquisito il verbale ispettivo, pur non essendo l’Inps costituito affatto in un giudizio e costituito tardivamente nell’altro giudizio, poi riunito al precedente. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2697 c.c. per essersi basata la pronuncia impugnata su verbale ispettivo irritualmente acquisito.

Il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n.124 del 2004, per non avere la Corte territoriale considerato i limiti di efficacia del verbale. Il quarto motivo lamenta violazione degli articoli 420 e 421 c.p.c. e vizio di motivazione della sentenza ex art. 360, co. 1 , n. 5 c.p.c., per non avere la Corte fatto uso di poteri ufficiosi per provare fatti di cui alle richieste del ricorrente. Occorre premettere che sebbene il motivo primo sembra essere fondato per le preclusioni maturate, esso non è decisivo perché comunque occorre provare il rapporto lavorativo e l’onere relativo della prova è a carico dei lavoratori (fra tante, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 3022 del 10/04/1990; n. 1423 del 05/02/1993 e successive conformi); questa carenza probatoria, rimarcata espressamente a pagina sei della sentenza, con affermazione neppure censurata dalla parte, non è stata in alcun modo , dai ricorrenti, devoluta allo scrutinio di legittimità sicché il ricorso non può trovare accoglimento. I motivi secondo e terzo restano assorbiti. Il motivo quarto è inammissibile perché il giudice d’ufficio non può mai sostituirsi integralmente alla parte, sopperendo alle mancanze della stessa, specialmente ove dagli atti non emergano, con la necessaria specificità, elementi favorevoli alla parte che possano essere approfonditi mediante un’iniziativa officiosa (ed anzi emergano,all’opposto, elementi contrari già in atti).

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del