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Ordinanza — n. 5392/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows INPS appeal, ruling 'quota B' pension must respect the 1971 daily salary cap.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5392/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the INPS's cassation appeal against the Rome Court of Appeal, overturning the lower court's decision on the 'quota B' pension for entertainment workers. The appellant argued that the pension calculation incorrectly ignored the statutory daily salary cap established in the 1971 decree. The court rejected the worker's defense that the 1997 legislation superseded the 1971 limit, affirming that the salary ceiling remains valid for calculating the pension portion corresponding to seniority acquired after December 31, 1992.

Regesto Legislator

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Art. 12, seventh comma, D.P.R. 31/12/1971 n. 1420; Art. 4, comma 8, D.Lgs. 30/04/1997 n. 182: The daily salary cap for pensionable earnings established by the 1971 decree remains applicable for calculating the 'quota B' of the pension for entertainment workers, despite the 1997 legislative reform.

Parole chiave

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quota B pension entertainment workers daily salary cap pensionable earnings limit INPS cassation appeal aliquota della rendita d'invalidità calcolo della rendita tasso di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 12, seventh comma, D.P.R. 31/12/1971 n. 1420
182, ha dettato una disciplina autosufficiente, incompatibile con la permanenza del massimale di cui all’art. 12 del d.P.R.
Art. 4, comma 8, D.Lgs. 30/04/1997 n. 182
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che, per la determinazione della “quota B”della pensione, l’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056
182 del 1997 » (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 delle Ragioni della decisione).
Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065
Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35135
6.–A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35135 e n.
Cass., sez. lav., 11 dicembre 2024, n. 31897
Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245
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Testo completo

NANZA sul ricorso 1695-2022proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso , da gli avvocat i SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorren te – contro MONTUORI CARLO MARIA, rappresentatoe difes o, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata FEDERICA MURINEDDU, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, VIA LATINA, 33 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 2762 del 20 2 1 del la CORTE D’APPELLO DI ROMA,depositata il 16 luglio 20 2 1 (R.G.N. 3439 /20 19 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 novembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.1695/2022 Cron. Rep. C.C. 28/11/2024 giurisdizione Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Determinazione della “quota B”. -2 - FATTI DI CAUSA 1.–Con sentenza n. 2762 del 2021, depositata il 16 luglio 2021, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto la domanda del signor Carlo Maria Montuori, lavoratore dello spettacolo, titolare di pensione a carico della gestione ex ENPALS con decorrenza dall’aprile 2018: la “ quota B ” della pensione, corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal primo gennaio 1993, era stata così commisurata alla retribuzione effettivamente percepita, senza tener conto del massimale pensionabile sancito dall’art. 12, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che, per la determinazione della “quota B”della pensione, l’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha dettato una disciplina autosufficiente, incompatibile con la permanenza del massimale di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971. 2.–L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–Resiste con controricorso il signor Carlo Maria Montuori. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e dell’art. 4 -3 - del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 , e lamenta che la sentenza d’appello, nella determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, non abbia tenuto conto del limite massimo di retribuzione pensionabile di cui al menzionato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. 2.–Il ricorso è ammissibile. 2.1.–Dev’essere disattesa l’eccezione che, in via preliminare, ha sollevato il controricorrente, imputando all’Istituto di non aver censurato le affermazioni sull’inapplicabilità dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e del richiamo ai limiti massimi della retribuzione pensionabile, vigenti nei diversi ordinamenti.

Ad avviso del controricorrente, tali affermazioni sarebberodi per sé idonee a sorreggere la decisione adottata (pagine 18 e 19 del controricorso). 2.2.– Come questa Corte ha evidenziato nel reputare infondate eccezioni di analogo tenore, «Il ricorso dell’INPS contesta in radice il percorso argomentativo dei giudici d’appello, in tutti i passaggi in cui si dipana, e il giudicato non si forma sulle singole asserzioni della sentenza, ma sull’unità minima di decisione che ricolleghi a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683).

L’ unità minima di decisione, nel caso di specie, investe l’attribuzione del trattamento previdenziale senza l’applicazione del limite retributivo e, in ragione delle specifiche censure formulate dall’INPS sia in appello che in questa sede, la materia è ancora controversa in tutti i profili che la contraddistinguono» (fra le molte, Cass., sez. lav., 16 giugno 2023, n. 17278, punto 2.2. delle Ragioni della decisione; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35136, punto 4.1. del Rilevato). 3.–Il ricorso è fondato. -4 - 4.– Nel presente giudizio si controverte in via esclusiva sulla determinazione della “quota B” della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primogennaio 1993.

La questione devoluta dal ricorrente investe l ’ applicazione, anche alla “quota B”, del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, sancito dall’art. 12, settimo comma, deld.P.R. n. 1420 del 1971. 5.– Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto: «Nella determinazione della “quota B”della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo30 aprile 1997, n. 182.

Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, delmedesimo d . l gs. n. 182 del 1997 » (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 delle Ragioni della decisione). Si deve ritenere «che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016e n. 27015). 6.–A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n. 35135 e n. 35134, e 11 dicembre 2024, n. 31897), questa Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa, verificando la compatibilità costituzionale -5 - del sistema delineato dal legislatore e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata e nel controricorso(fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 agosto 2023, n. 24245).

Nell’odierno giudizio, il controricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, cheanche l’Istituto richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale. 7.– La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati , nell’affermareche, «in funzione parzialmente compensativa» (pagina 6),la “quota B” non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. 8.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 9.–La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, uniformandosi ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di pronunciarsi sulle spese dell’odierno giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appel