Cassation court allows pensioner's appeal, ruling decadenza applies only to pre-triennal rates, not the entire claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed Cesare Cantabene's appeal against the Perugia Court of Appeal's dismissal of his pension recalculation request. Cantabene argued that the statutory decadenza period should only affect rates accrued before the three-year window preceding the lawsuit, not extinguish the entire right to recalculation. The court agreed, holding that applying decadenza to the whole claim would violate the fundamental nature of pension rights and the constitutional guarantee of the essential core of the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, commi 2° e 6°, d.P.R. n. 639/1970; Art. 6, d.l. n. 103/1991: The decadenza period established for pension recalculation applies exclusively to the differences in rates accrued prior to the three-year period preceding the judicial claim, failing to extinguish the entire right to recalculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30651-2021 proposto da: CANTABENE CESARE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO SOLIMANDO, SILVIA SOLIMANDO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 139/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/06/2021 R.G.N. 275/2018;
Oggetto Previdenza R.G.N.30651/2021 Cron. Rep. Ud.20/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 1°.6.2021, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Cesare Cantabene volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento previa neutralizzazione dell’ultima contribuzione meno favorevole, ritenendola preclusa per intervenuta decadenza ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970; che avverso tale pronuncia Cesare Cantabene ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 20.12.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, commi 2° e 6°, d.P.R. n. 639/1970, per come autenticamente interpretato dall’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), e degli artt. 3, 36 e 38 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza di cui all’art. 47 cit. avesse effetto estintivo del diritto alla riliquidazione fatto valere in giudizio e non soltanto dei ratei del trattamento pensionistico oggetto di riliquidazione maturati nel triennio precedente alla domanda giudiziale; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass.17430 del 2021, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass. nn. 28147 del 2020 e 11909 del 2021, citate dalla sentenza impugnata; nello stesso senso, tra le più recenti, v.
Cass. nn. 36067, 36068 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023, 15450 e 31086 del 2024); che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del