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Ordinanza — n. 5387/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding appeal acts and procedural records.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5387/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the submitted petition. The appellant failed to include the specific appeal acts, hearing minutes, and other procedural documents necessary to substantiate the alleged violations of procedural articles and constitutional rights. The court ruled that the principle of self-sufficiency in cassation petitions requires a rigorous listing of all factual and procedural elements conditioning the alleged legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 366, first paragraph, no. 6, c.p.c.; The cassation petition must strictly include all procedural acts and hearing minutes relied upon, ensuring the court can verify the alleged legal violations without external information.

Parole chiave

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cassation petition specificity procedural acts listing self-sufficiency principle hiring act omission inadmissible appeal procedura straordinaria di fissazione dei contributi esenzione dal pagamento dei contributi computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 366, first paragraph, no. 6, c.p.c.
622130 - 01), secondo la quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 15910 del 28/07/2005
Invero, questa Corte ha già ritenuto che (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 15910 del 28/07/2005, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4220 del 16/03/2012
Si veda anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4220 del 16/03/2012 (Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22124/2021 R.G. proposto da : RUSSO DOMENICO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DE FILIPPO LUCIA (DFLLCU70E49F912F), DE FILIPPO LUCIA (DFLLCU70E49F912F) -ricorrente- contro SCCI SPA, SCCI SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONEAGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1176/2021 depositata il 08/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza dell’8.3.21 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello verso la sentenza 6.5.16 del tribunale di Torre Annunziata avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito Inps contributi IVS coltivatori diretti, al verbale ispettivo presupposto ed alle intimazioni di pagamento relative. In particolare, era accaduto che, a seguito dell’estinzione di Equitalia, il giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del successore a titolo universale ADER, integrazione non effettuata prima dell’udienza, e poi aveva concesso ulteriore termine per provvedere all’integrazione o al deposito della precedente integrazione ove effettuata e la parte non vi ha provveduto.

La corte territoriale, ritenendo quindi perentorio il termine, ha dichiarare l’improcedibilità dell’appello. Avverso tale sentenza ricorre la parte per un motivo (che deduce violazione degli articoli 291, 330, 348, 420 e 435 c.p.c., 111 Costituzione, 6 Cedu, in relazione art. 360 numero 3, 4 e 5, sostenendo che non era stata mai ordinata la rinotifica); in cassazione, la parte chiede termine per rinotificare alla SCCI, ma dalla sentenza quest’ultima non risulta parte; il ricorso non risulta notificato ad ADER; l’Inps è costituito con solo procura.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che non riporta riporta gli atti dell’appello ed i verbali udienza e non mette in condizione la corte di apprezzare il vizio denunciato. Invero, questa Corte ha già ritenuto che (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 15910 del 28/07/2005, Rv. 582892 - 01) che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va inteso in senso rigoroso, e deve essere rispettato, oltre che per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di un eventuale difetto o carenza di motivazione, anche per consentirgli di verificare la presenza del vizio di violazione di legge; in particolare nel rito del lavoro, caratterizzato dalla presenza di termini perentori e decadenziali, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve indicare anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione.

Si veda anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4220 del 16/03/2012 (Rv. 622130 - 01), secondo la quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo, al fine di renderne possibile l'esame.

Nulla per spese, non essendo stata svolta attività difensiva. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis