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Ordinanza — n. 5386/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling pension recalculation rights are imprescriptible and not subject to statutory limitation periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5386/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that allowed pension recalculation despite a statutory limitation period. The INPS argued the limitation period applied to the entire claim, but the court held that pension rights are fundamental and imprescriptible. Consequently, the limitation period only applies to pre-trial accruals, not the right to recalculate future or ongoing benefits.

Regesto Legislator

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Art. 47, d.P.R. n. 639/1970; Art. 6, d.l. n. 103/1991: The limitation period for pension claims applies only to differences accrued prior to the three-year period following the filing of the lawsuit, preserving the right to recalculate future and ongoing benefits as fundamental and imprescriptible.

Parole chiave

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pension recalculation rights statutory limitation period fundamental pension rights imprescriptible pension claims INPS administrative appeal mantenimento della previdenza diritti di previdenza professionale trattamento economico, previdenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 47, d.P.R. n. 639/1970
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art.
Art. 6, d.l. n. 103/1991
111/2011), nonché dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv.
Art. 38 Cost.
639/1970 (nel testo modificato dall’art. 38, d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no
art. 38 Cost
71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l’art. 38 Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985
Cass.17430 del 2021
tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass.17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass.nn.
Cass. nn. 123 e 38015 del 2022
Cass. n. 4844 del 2023
123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, considerato che l’orientamento cui qui s’è inteso dare continuità si è consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (opinione antitetica a quella di Cass.
Cass. n. 28416 del 2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16165-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro DE MATTEIS GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELE DE LEO, PAOLO MARSEGLIA; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 266/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 849/2019;

Oggetto Previdenza R.G.N.16165/2021 Cron. Rep. Ud.20/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.4.2021, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado,ha condannato l’INPS a riliquidare la pensione di Giuseppe De Matteis con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti extramensili dovuti sulla contribuzione figurativa per la disoccupazione; che i giudici territoriali, per quanto ancor rileva in questa sede, hanno ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970 (nel testo modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011), pur dovendo applicarsi anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici maturati anteriormente all’entrata in vigore della nuova fattispecie decadenziale, incidesse soltanto sui ratei pregressi e non anche sul diritto al ricalcolo; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Giuseppe De Matteis ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 20.12.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nonché dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto al ricalcolo in aumento della pensione in godimento sul presupposto che la decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, cit., incidesse solo sui ratei pregressi e non anche sullo stesso diritto alla riliquidazione; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass.17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass.nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, considerato che l’orientamento cui qui s’è inteso dare continuità si è consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (opinione antitetica a quella di Cass. n. 17430 del 2021, cit.,aveva espresso Cass. n. 28416 del 2020), si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no