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Ordinanza — n. 5358/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows Inps to prove agricultural activity prevalence over subordinate work for social security debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5358/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation partially allowed the Inps' appeal against a lower court ruling that had dismissed a social security debt claim. The lower court had rejected the claim because the worker had requested his removal from the agricultural register, but the appellate court found the farming activity predominant. The Cassation court held that while the worker's request for removal did not constitute a right to benefits, the burden of proving the prevalence of agricultural activity over subordinate work falls on the Inps, which had already annulled the removal. Consequently, the court quashed the lower judgment and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; The burden of proving the prevalence of agricultural activity over subordinate work for social security debt falls on the Inps, which must demonstrate the existence of the requisite conditions for the contributory obligation.

Parole chiave

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social security debt agricultural activity burden of proof subordinate work Inps appeal contributory obligation remand for retrial assegno per l'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 6, d.P.R. n.476 del 2001
Art. 2697 c.c.
Art. 2697 c.c. 115
Art. 2697 c.c. 116
Art. 360 co. 1 c.p.c. numero 4
115 e 116 c.p.c., per l’inversione dell’onere della prova, al pari del terzo motivo e del quarto motivo che lamentano il medesimo vizio della sentenza impugnata, rispettivamente ex art. 360 co. 1 c.p.c. numero 4 ed ex numero 5.
Art. 360 co. 1 c.p.c. numero 5
115 e 116 c.p.c., per l’inversione dell’onere della prova, al pari del terzo motivo e del quarto motivo che lamentano il medesimo vizio della sentenza impugnata, rispettivamente ex art. 360 co.
art 2697 c.c
n.476 del 2001 e dell’art 2697 c.c., per avere la Corte territoriale trascurato che la domanda di cancellazione era stata accolta con silenzio dell’amministrazione e che il provvedimento di rigetto non era mai stato comunicato.
articoli 2697 c.c
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c.
articolo 2697 c.c
Il secondo motivo è fondato, essendovi violazione dell’articolo 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 28716 del 23/12/2011
Sez. 1 -, Ordinanza n. 3647 del 7/02/2023
Sez. 1 -, Ordinanza n. 3647 del 7/02/2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12223/2021 R.G. proposto da : BELSANTI SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato RAMPELLI ELISABETTA (RMPLBT57S47H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato BARBUZZI VITO (BRBVTI44B18F262K) -ricorrente- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 79/2020 depositata il 22/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 22.10.2020 la Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del 19.2.19 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda del contribuente in epigrafe di opposizione ad avviso di addebito per euro 2239 per contributi lavoratori agricolo IPA (imprenditore agricolo professionale) 2012. In particolare, il tribunale aveva accolto la domanda perché il lavoratore era stato cancellato dalla gestione nel 2011 su sua richiesta; la Corte territoriale ha ritenuto che l’attività invece era continuata per l’allevamento di 130 bovini e che almeno il 50% del reddito derivava da tale attività che era prevalente sull’attività di bracciante agricolo, non essendo stati forniti elementi diversi dal lavoratore.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per quattro motivi; l’Inps è rimasto intimato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 6, comma 6 , d .P.R. n.476 del 2001 e dell’art 2697 c.c., per avere la Corte territoriale trascurato che la domanda di cancellazione era stata accolta con silenzio dell’amministrazione e che il provvedimento di rigetto non era mai stato comunicato. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c., per l’inversione dell’onere della prova, al pari del terzo motivo e del quarto motivo che lamentano il medesimo vizio della sentenza impugnata, rispettivamente ex art. 360 co. 1 c.p.c. numero 4 ed ex numero 5.

Il primo motivo è infondato, in quanto l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori non ha carattere costitutivo del diritto alle prestazioni previdenziali per gli agricoli ma è solo un’agevolazione probatoria per la prova della sussistenza dei rapporti lavorativi in agricoltura, cui solo si ricollegano le prestazioni previdenziali alla presenza dei requisiti di legge. Ciò vale anche per la richiesta di cancellazione, la quale - ancorché non opposta dall’amministrazione - non preclude alla stessa di dimostrare altrimenti i presupposti del debito contributivo (tra le tante, Sez.

L, Sentenza n. 28716 del 23/12/2011). Il secondo motivo è fondato, essendovi violazione dell’articolo 2697 c.c. dell’onere della prova, posto che, relativamente alla prevalenza dell’attività cui si ricollega il debito contributivo rispetto alle ulteriori di carattere subordinato che invece non lo prevedono, non può che gravare sull’Inps che ha annullato la cancellazione dalla gestione già disposta e invoca un credito per prestazione pecuniaria (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3647 del 7/02/2023). I motivi terzo e quarto restano assorbiti.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su estesi, va cassata e la causa va rimessa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corted'appello, in diversa c