Cassation court dismisses appeal as lower court correctly applied budgetary constraints to health service allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Marchesini brothers against the Court of Appeal of Turin's decision. The lower court ruled that the appellant's wife was not entitled to public nursing home placement because she had not reached a qualifying position in the regional priority list. The court affirmed that budgetary limits legally restrict access to high-integration health services, prioritizing efficiency and solidarity over individual claims when funds are exhausted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 Cost.; Art. 360 c.p.c.: The right to health care is subject to budgetary constraints; administrative decisions based on priority lists do not violate constitutional rights when they ensure appropriate allocation of limited public resources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26565/2019 R.G. proposto da : MARCHESINI LINO, MARCHESINI MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO, 107, presso lo studio dell’avvocato DE MICHELI CINZIA che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARAPELLE ROBERTO -ricorrenti- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentat a e difes a dagli avvocati SCAPARONE PAOLO e PICCO CINZIA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 563/2019 pubblicata il 28/06/2019e notificata il 08/07/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n.563/2019 notificata agli odierni ricorrenti il 08/07/2019 ha accolto il gravame proposto dalla A.S.L. Città di Torino nella controversia con Lino Marchesini e Massimo Marchesini, ed in riforma della sentenza impugnata ha rigettato le domande da questi proposte.
2. La controversia ha per oggetto — sul presupposto che le prestazioni sanitarie ad elevata integrazione sanitaria con carattere di indifferibilità rientrino tra quelle a carico del S.S.N. — l’accertamento del diritto di Maria Luisa Colombo, moglie e madre degli odierni ricorrenti, di essere inserita dalla A.S.L. presso una idonea R.S.A. pubblica o privata in regime convenzionale, per il periodo dal 29/05/2012 al 05/06/2012; l’illegittimità del comportamento tenuto dalla A.S.L. e la sua condanna a rifondere le spese sostenute per il ricovero presso una R.S.A. nel periodo in oggetto.
3. Il Tribunale di Torino accoglieva solo in parte le domande degli odierni ricorrenti, condannando la A.S.L. al rimborso del 50% delle spese sostenute per il ricovero nel periodo dal 04/07/2014 al 05/06/2016.
4. La corte territoriale ha richiamato i suoi precedenti specifici, fondati su Cass. Sez. Lav. 17/06/2010n.14642, pure richiamata.
5. Per la cassazione della sentenza ricorrono Lino Marchesini e Massimo Marchesini, con ricorso affidato a due motivi. La A.S.L. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o errata applicazione della legge n.833/1978, dell’art.30 della legge n.730/1983, dell’art.3 septies comma 4 del d.lgs. n.502/1992, del d.P.C.M. 14/02/2001, dell’art.32 Cost. e dell’art.2697 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.2697 cod. civ. in combinato disposto con l’art.32 Cost. e 1218 cod. civ., nonché della «legislazione LEA», con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di connessione.
4. Con riferimento alla censura ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ., secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ─ con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni ─ la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (Cass. Sez. U. 28/10/2020, n. 23.745).
5. Il primo motivo di ricorso, nella sua prima parte (pagg.22-37) si risolve in una serie di considerazioni generali ed astratte , nella enunciazione di una serie di principi che però non si confrontano con la ratio decidendi.
6. Con un maggiore grado di specificità i ricorrenti deducono che le prestazioni oggetto di causa devono qualificarsi come prestazioni sanitarie continuative ed indifferibili, e non come prestazioni socio- sanitarie. L a corte territoriale ha ritenuto che l’indirizzo sulla compatibilità del sistema delle liste di attesa con la necessità di cura ed assistenza del singolo, quale sistema di «graduazione del bisogno» afferisse non solo alla prestazioni socio - sanitarie, ma anche a quelle «tout court sanitarie» (pag.19 motivazione). Anche in questo caso la censura non attacca la ratio decidendi.
7. Giova in ogni caso rilevare che secondo Cass. 17/06/2010 n.14642, richiamata dalla corte territoriale ed alla quale si intende dare continuità, il parere positivo dell'U.V.G. costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per acquisire il diritto a percepire il contributo regionale a sostegno del ricovero in detta struttura, contributo che è dovuto solo quando la persona abbia raggiunto nella graduatoria, stilata sulla base delle domande presentate, una posizione tale da rientrare nel novero di quelle coperte dalla relativa voce di bilancio.
Tale conclusione non viola l’art.32 Cost. poiché, come ancora affermato da questa Corte (Cass.17997/19), la collocazione in graduatoria ha lo scopo di comparare i bisogni delle persone non autosufficienti e le loro possibilità economiche ai fini del rimborso, rispondendo in tal modo a criteri di appropriatezza ed efficienza dell’azione amministrativa e di solidarietà tra i cittadini, oltre che di rispetto dei vincoli di bilancio; il vincolo di bilancio vale non come lesione del diritto alla salute ma come contemperamento tra questo e la limitatezza delle disponibilità finanziarie.
8. Nella parte finale del motivo (pagg.37-40) i ricorrenti svolgono poi una serie di deduzioni relative alla posizione in graduatoria della signora Colombo, che sono inammissibili sia perché travalicano il limite del motivo di critica vincolata ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.,sia perché non si confrontano in alcun modo con la ratio decidendi. Sul punto la corte territoriale ha infatti ritenuto la «mancanza di specifiche contestazioni sulla correttezza della posizione (…) nella graduatoria» (pag.19 motivazione) nella fase d’appello.
9. Le medesime considerazioni valgono anche per il secondo motivo di ricorso. Il motivo non si confronta con la ratio decidendi. La corte territoriale, nel richiamare i propri precedenti, si è infatti confrontata con il tema delle risorse necessarie per fare fronte alle prestazioni dedotte in giudizio; ed ha ritenuto che il contributo fosse dovuto solo nel momento del raggiungimento di una posizione utile in graduatoria da parte dell’interessato alle cure (pag.12 motivazione). Le domande originariamente proposte non sono state rigettate per una erronea applicazione dell’art.2697 cod. civ., ma perché la signora Colombo non si trovava in posizione utile in graduatoria.
10. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. La parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di