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Ordinanza — n. 5353/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS contribution claim due to lack of proven intentional tax evasion suspending prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5353/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the INPS's claim for unpaid professional contributions from 2007 and 2008, ruling that the lower court erred by assuming intentional tax evasion solely from the missing tax form. The appellant argued that the omission constituted a fraudulent concealment of income, which should have suspended the statute of limitations. The Supreme Court rejected this automatic link, holding that mere non-filing does not prove the specific intent required to halt prescription without further evidence of impossible recovery for the creditor.

Regesto Legislator

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Art. 2935 cod. civ.; Art. 2941 n. 8 cod. civ.: The mere omission of the tax form RR does not automatically constitute intentional concealment of debt sufficient to suspend the prescription period for professional contributions.

Parole chiave

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prescription suspension intentional concealment professional contributions statute of limitations tax evasion proof INPS claims civil code provisions deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 cod. civ.
Con il primo motivo di ricorso Costa Giovanni deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art.
Art. 3 della legge 335/1995
civ., in combinato disposto con l’art. 3 della legge 335/1995 assumendo la prescrizione del contributo relativo agli anni 2007 e 2008, di cui agli avvisi bonari impugnati in relazione all’art.
Art. 2941 n. 8 cod. civ.
In particolare si critica l’impugnata sentenza per avere ritenuto che il credito dell’INPS non fosse prescritto, nonostante l’avviso di addebito fosse stato notificato oltre il termine quinquennale, in ragione dell’operatività della causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n.
Art. 2, comma 5, d.lgs. 218/1997
Con il secondo motivo di ricorso Costa Giovanni deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, d.lgs. 218/1997 e dell’art.
Art. 116 comma 15 lett. a), legge 388/2000
218/1997 e dell’art. 116 comma 15, lett.
Art. 116 comma 8 lett. b) legge 388/2000
218/1997 e dell’art. 116 comma 15, lett.
art. 2935 cod. civ
Con il primo motivo di ricorso Costa Giovanni deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 06/11/2024, n. 28594
Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677
Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529
Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802
civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1.
Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11107-2021 proposto da: COSTA GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; Oggetto PREVIDENZA PROFESSIONISTI R.G.N.11107/2021 Ud.17/01/2025CC -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 573/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 1166/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI. Rilevato che:

1. Costa Giovanni impugnava innanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, la pretesa contributiva dell’INPS per gli anni 2007 e 2008. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza 2029/2018 depositata in data 06/06/2018 il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso.

2. Avverso detta sentenza proponeva appello Costa Giovanni. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. Con la sentenza n. 573/2020 depositata in data 09/10/2020 la Corte di Appello di Lecce respingeva l’appello e condannava il ricorrente alle spese.

3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, Costa Giovanni. L’INPS ha ricevuto rituale notifica del ricorso ma si è limitato al deposito della procura.

4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/01/2025. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso Costa Giovanni deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 3 della legge 335/1995 assumendo la prescrizione del contributo relativo agli anni 2007 e 2008, di cui agli avvisi bonari impugnati in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In particolare si critica l’impugnata sentenza per avere ritenuto che il credito dell’INPS non fosse prescritto, nonostante l’avviso di addebito fosse stato notificato oltre il termine quinquennale, in ragione dell’operatività della causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n. 8 cod. civ. e tanto per avere omesso il professionista di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi relativa agli anni in questione così concretizzandosi un doloso occultamento dei redditi.

2. Il motivo è fondato. La sentenza fa discendere il doloso occultamento dei redditi e la conseguente sospensione del decorso del termine di prescrizione dalla sola circostanza della mancata compilazione del modello RR della sezione II della dichiarazione dei redditi, in via automatica e senza ulteriori accertamenti. 2.1. Il ragionamento è viziato perché si pone in contrasto con principi di diritto costantemente affermati da questa Corte: in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata dicui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass.06/11/2024,n. 28594 ).

Detta pronuncia argomenta come segue affermando una interpretazione delle norme di rilievo alla quale il Collegio intende dare continuità: «la sentenza impugnata incorre negli errores in iudicando denunciati dal ricorrente, anche nella parte in cui adombra un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione, sulla base della sola circostanza dell’omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo. Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, richiamato nella sentenza impugnata e nel controricorso e concernente una specifica vicenda processuale, ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez.

VI- L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle ragioni della decisione).Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato)». 2.2.

Tale accertamento, nel caso di specie, è mancato, in quanto la pronuncia d’appello (a pagina 5) si è limitata a enfatizzare il dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps e ha così valorizzato quell’automatismo altre volte censurato da questa Corte.

3. Con il secondo motivo di ricorso Costa Giovanni deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, d.lgs. 218/1997 e dell’art. 116 comma 15, lett. a), della legge 388/2000 nonché dell’art. 116, comma 8, lettera b) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. lamentando in sostanza l’illegittimità delle sanzioni applicate. Il motivo rimane assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

4. La sentenza va, allora, cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di Appello competente che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, cui è demandata