Cassation court dismisses appeal regarding social security debt repayment, ruling on imputability of errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected Corrado Montalto's appeal against the Second Instance Court's decision denying the repayment of social security benefits. Montalto argued the INPS failed to specify debt reasons in the first instance, while INPS contended the error stemmed from employer data transmission, not the agency. The court held that repayment requires an error imputable to the paying entity, which was absent here as the pension was calculated based on third-party submitted data.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 comma 2 legge 88/1989; Art. 13 comma 1 legge 412/1991: The irrepeatability of social security debts is conditional upon an error imputable to the paying entity, which does not exist when liquidation relies on data transmitted by the employer without an agency verification duty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15767/2020 R.G. proposto da : MONTALTO CORRADO, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell'avvocato SAVOCA LUIGI, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNICO GIUSEPPINA unitamente agli avvocati PREDEN SERGIO, PATTERI ANTONELLA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1242/2019 pubblicata il 04/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n.1242/2019 pubblicata il 04/12/2019, ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. nella controversia con Corrado Montalto.
2. La controversia ha per oggetto l’accertamento negativo della pretesa di restituzione dell’indebito previdenziale fatto valere dall’I.N.P.S. e la irripetibilità delle somme percepite ex art.52 legge n.88/1989.
3. Il Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto dal Montalto, ritenendo che l’Istituto previdenziale non avesse specificato le ragioni dell’indebito.
4. La corte territoriale ha ritenuto che nella memoria di costituzione in primo grado l’I.N.P.S. avesse dedotto le ragioni dell’indebito, «per giusta attribuzione delle retribuzioni teoriche fondo»; e che nel costituirsi tardivamente in appello l’I.N.P.S. avesse depositato un prospetto analitico integrante le ragioni dell’indebito, acquisito ex art.437 cod. proc. civ.. La corte ha poi rigettato la eccezione di irripetibilità delle somme percepite ex art.52 legge 88/1989 ritenendo che tale disposizioni fosse applicabile nel solo caso di errore imputabile all’ente erogatore.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre il Montalto, con ricorso affidato a due motivi. I.N.P.S. resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione art.345 cpc, L 241/90, art.2697 cc» con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art.52 comma 2 della legge n.88/1989 e dell’art.13 legge 412/1991, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
3. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente sostiene che l’Istituto previdenziale, onerato della prova dei fatti costitutivi dell’indebito, non avrebbe specificato le ragioni del provvedimento di riliquidazione della pensione nel corso del giudizio di primo grado, e ciò avrebbe fatto solo in grado di appello, per mezzo del prospetto tardivamente prodotto ed acquisito ex art.437 cod. proc. civ.
4. La corte territoriale ha ritenuto che l’Istituto previdenziale — già in sede di costituzione avanti al primo giudice — avesse specificato in modo sufficiente le ragioni dell’indebito. Il ricorrente si è limitato ad asserire che ciò non è avvenuto, riportando uno stralcio della memoria di costituzione. Ritiene la Corte che per assolvere al dovere di specificità previsto a pena di inammissibilità dall’art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ. il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto di tutta la memoria di costituzione, onde consentire la verifica circa l’esistenza, o meno, della deduzione contestata. In mancanza deve dichiararsi l’inammissibilità dle motivo.Inoltre la prospettazione della censura in termini di mutatio libelli è erronea perché riferita a mere difese del convenuto (erroneità de conteggio posto a fondamento del calcolo della prestazione) e non a una domanda.
5. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che l a liquidazione del trattamento previdenziale goduto è dipesa dalla erronea comunicazione dei dati da parte del datore di lavoro, fatto a sé non imputabile.
6. Va rilevato, in termini generali, che l 'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 cod. civ. (Cass. Sez. Lav. 18/04/2023n.10337).
7. Nel caso in esame la corte territoriale ha richiamato in motivazione Cass. Sez. Lav. 30/08/2016 n.17417, laddove ha ritenuto che «non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'articolo 13 comma 1 legge 412/1991nella ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivitrasmessi dal dat o re di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale disottoporre a verifica tali dati prima di procedere alla erogazione della prestazione». L’orientamento si è poi consolidato (da ultimo, Cass. Sez. Lav. 29/01/2024 n.2692) e non appare contraddetto da Cass. 08/02/2019 n.3802 (citata da parte ricorrente) in quanto relativo a fattispecie diversa.
8. La corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione delle norme in materia di ripetibilità dell’indebito previdenziale (ex multis n.5984 del 23/02/2022) e tanto basta per la infondatezza del motivo di ricorso.
9. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a beneficio del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, per l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a