Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite violated legal provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe heirs of Turriziani Paolo filed a cassation appeal against the Rome Court of Appeal's decision upholding INPS's claim for unpaid professional contribution contributions. The INPS remained formally notified but failed to constitute itself in the proceedings. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to specify the exact legal vices under Article 360 of the Code of Civil Procedure and did not cite the specific statutory provisions they alleged were violated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3; Art. 366, n. 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specifically indicate the legal vices and cite the precise statutory provisions violated, as the Court cannot perform an exploratory search to identify the grounds of complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10539-2021 proposto da: MOLIANI FIORELLA, TURRIZIANI STEFANO, TURRIZIANI FRANCESCA in qualità di eredi di TURRIZIANI PAOLO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTINA DANILA DI DOMENICO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 2156/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2020 R.G.N. 2341/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott.
RICCARDO ROSETTI. Rilevato che: Oggetto PREVIDENZA PROFESSIONISTI R.G.N.10539/2021 Ud.17/01/2025CC 1.Turriziani Paolo adiva il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, per sentire annullare l’avviso bonario di pagamento ricevuto in data 30.6.2015 dall’INPS per il versamento dei contributi dovuti per l’anno 2009. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 160/2019, annullava l’avviso di addebito dichiarando non dovute le somme per intervenuta prescrizione.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS. Essendo nelle more deceduto Turriziani Paolo si costituivano in giudizio in qualità di eredi Moliani Fiorella, Turriziani Francesca e Turriziani Stefano chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con la sentenza 2156/2020 depositata il 23/10/2020 accoglieva l’appello affermando l’operatività nella fattispecie della causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8), cod. civ.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Moliani Fiorella, Turriziani Francesca e Turriziani Stefano in qualità di eredi di Turriziani Paolo. L’INPS, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso (via PEC presso il procuratore costituito in data 21/04/2021) è rimasto intimato.
4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/01/2025. Considerato che:
1. Il ricorso proposto è inammissibile. Difetta in modo assoluto l’indicazione del vizio denunciato tra quelli previsti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., difetta la specificazione del motivo di ricorso e l’impugnazione si risolve in una critica generica al provvedimento impugnato. Tanto determina l’inammissibilità del gravame essendo il ricorso per cassazione un mezzo di impugnazione a critica vincolata in ragione del quale la parte deve specificamente indicare i motivi di ricorso senza rimettere alla Corte una irriferibile attività di qualificazione della domanda e di individuazione del vizio denunciato sul quale poi pronunciarsi.
2. Si consideri in proposito il costante orientamento di questa Corte secondo il quale: in tema diricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilitàdella censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass.
Sez. U. n. 23745 del 28/10/2020 ). Ed ancora: in materia diricorso per cassazione, l'articolazione in un singolomotivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specificimotivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate inmotivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse(Cass. 23/10/2018, n.26790).
Si consideri, infine, che q uando nelricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , deve essere dedotto, a pena diinammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 21/08/2020, n.17570).
3. il ricorso deve, così, essere dichiarato inammissibile, nulla in ordine alle spese in difetto di costituzione dell’INPS.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comm