Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 5340/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses social benefit claim due to unproven family income requirements under national law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5340/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by a Senegalese worker seeking family allowance benefits for children residing abroad. The lower courts dismissed the claim because the applicant failed to provide evidence proving the family's income met the statutory threshold required for the benefit. The Court upheld this decision, ruling that the applicant bore the burden of proof for the income requirement and could not rely on EU directives to bypass domestic financial criteria.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 10, d.l. n. 69/1988; The applicant must prove both employment and a specific family income level to receive the family allowance, and failure to demonstrate this financial requirement results in the denial of the benefit regardless of residency status.

Parole chiave

Generato dall'IA
family allowance benefit income threshold requirement burden of proof social residency abroad children Cassazione Roma decision assegni familiari asilo familiare per eritrei diritto all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 10, d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado -, disattendendo le contrapposte istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione dell’interpretazione dell’art. 2 della legge n.
Art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., circa la mancata valutazione della circostanza che il ricorrente già percepiva la provvidenza per i figli residenti in Italia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16710/22
2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14).
Cass. n. 6953/23
Cass. n. 8973/14
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31678-2021 proposto da: DIOP EL HADJI LAMINE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BAIOCCHI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, SAMUELA PISCHEDDA, Oggetto R.G.N.31678/2021 Cron.

Rep. Ud.14/01/2025 PU VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, MASSIMO BOCCIA NERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 784/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/10/2021 R.G.N. 99/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato DAVIDE BAIOCCHI; udito l'avvocato MASSIMO BOCCIA NERI. R.G. 31678/21 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 784 del 7.10.2021, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il gravame di Diop El HadjiLamine avverso la sentenza del tribunale di Forlì che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultimo – cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, lavoratore subordinato in Italia dal 1.8.11 -volto a chiedere il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per il periodo 1.1.18-30.6.19, oltre che in relazione al coniuge e ai due figli residenti in Italia (come in atto fruito), anche in relazione agli ulteriori quattro figli residenti in Senegal, alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, stante l’applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria self-executing 2003/109/CE, in materia di assistenza.

Il tribunale ha respinto il ricorso perché vi era carenza di allegazione circa il possesso del requisito reddituale riferito non solo a sé ma anche al nucleo familiare, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito azionato, la cui presenza doveva essere verificata dal giudice al fine di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado -, disattendendo le contrapposte istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione dell’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 153/88 e di sospensione del giudizio in dipendenza della sottoposizione alla Corte costituzionale del vaglio di tale norma, da parte della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9379/21 – confermando la carenza di ogni deduzione, allegazione e prova da parte del ricorrente/appellante del requisito reddituale, che costituiva l’an, oltre che il quantum del beneficio.

Avverso tale sentenza, Diop El Hadji Lamine ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere all’ANF e per violazione dei principi di diritto enunciati nella dir. n. 2003/109/CE e interpretati nella sentenza della CGUE del 25.11.20, nella causa C - 303/2019/CE, per aver richiesto al ricorrente, soggiornante di lungo periodo, la produzione di una autocertificazione dei redditi prodotti dal nucleo familiare, non prevista dalla norma in materia di ANF, di cui alla legge n. 153 cit.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., circa la mancata valutazione della circostanza che il ricorrente già percepiva la provvidenza per i figli residenti in Italia. Il primo motivo di ricorso è, in via preliminare, inammissibile; infatti, pone la questione della mancata attribuzione della corretta efficacia probatoria della documentazione reddituale relativa agli anni 2016-2017, come prova del reddito percepito per ottenere gli ANF per i figli residenti all’estero, in presenza di una doppia decisione “conforme” delle sentenze emesse nei gradi di merito, con preclusione della possibilità di dedurre il vizio riguardante il relativo accertamento di fatto.

Inoltre, la censura che si incentra su presunte violazioni di legge, in effetti, non si confronta con l’effettiva questione posta a base della decisione della Corte d’appello che attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal ricorrente, per fruire della provvidenza richiesta. Infine, sempre in tema d’inammissibilità del motivo, il ricorrente non riporta la dichiarazione reddituale nella parte d’interesse per mettere in condizione questa Corte, di valutare la fondatezza della censura. Nel merito, il motivo è infondato; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. n. 16710/22, 6953/23, 8973/14).

Nella specie, la Corte d’appello ha accertato la mancanza di prova del reddito del nucleo familiare, in particolare, di quella parte del nucleo che, all’epoca della domanda, era residente nel paese di provenienza del ricorrente. Il secondo motivo è sia inammissibile, per la presenza di una doppia decisione “conforme” che preclude la deduzione del motivo di censura di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (e che non consente più di dedurre il vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria) sia infondato, in quanto, non sussiste nessun omesso esame avendo la Corte d’appello preso in considerazione tale doglianza che era rivolta nei confronti della sentenza di primo grado, precisando che il profilo era irrilevante ai fini della decisione, poiché la decisione si basava sulla mancata prova del reddito del nucleo familiare complessivo del richiedente (comprensivo, in particolare, dei figli ancora residenti in Senegal).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 2.500,00 per compensi, €200,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit. Così deciso in Rom