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Ordinanza — n. 5339/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows PINNA's claim against INPS, ruling prescription starts from contribution payment deadline, not tax declaration date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5339/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Eleonora Pinna's appeal against the Bologna Court of Appeal, which had ruled in favor of INPS. Pinna argued the five-year prescription period began when tax returns were due, not when they were filed, citing a 2017 demand for payment. The court agreed, establishing that in social security cases, the prescription term runs from the deadline for paying contributions rather than the date of the tax declaration.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 3, comma 9, l. 335/1995; In social security matters, the prescription period for contributions begins when payment deadlines expire, not when the tax declaration is filed.

Parole chiave

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social security contributions prescription period start tax declaration filing payment deadline rule Gestione separata case credito di contributi incasso dei contributi di mantenimento tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Con l’unico motivo di ricorso Eleonora Pinna deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art.
Art. 3, comma 9, l. 335/1995
e dell’art. 3, comma 9, l. 335/1995 in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
335/1995 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Art. 55, r.d.l. n. 1827/1935
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l.
Art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs.
art. 380- bis c.p
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis c.p.c..
art. 2935 c.c
Con l’unico motivo di ricorso Eleonora Pinna deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31/10/2018, n. 27950
Cass. 21/06/2022, n. 20022
Cass. n. 19403 del 2019
Cass. n. 1557 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10044-2021 proposto da: PINNA ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO SAVELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI; Oggetto PREVIDENZA PROFESSIONISTI R.G.N.10044/2021 Ud.17/01/2025CC -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 387/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 783/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI; Rilevato che:

1. L’INPS con l’avviso di addebito n. 437 2018 0002349753000 notificato in data 4.2.2019 intimava all’Avvocato Eleonora Pinna il pagamento della somma pari ad euro 2.860,50 dovuta a titolo di contributi per l’anno 2011. Eleonora Pinna, in proprio quale procuratrice di se stessa, impugnava l’avviso di addebito innanzi al Tribunale di Rimini,in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’Istituto. L’INPS e la società di cartolarizzazione SCCI s.p.a. si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 196 del 20/06/2019 accoglieva il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’opponente.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’INPS, anche quale mandatario della SCCI s.p.a., Eleonora Pinna si è costituita nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, con la sentenza n.387/2020 depositata il 09/10/2020 ha accolto l’appello dichiarando dovuti i contributi.

3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione,con un unico motivo, Eleonora Pinna. L’INPS ha ricevuto rituale notifica dell’atto introduttivo ma si è limitata al deposito della procura.4. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis c.p.c..

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 17/01/2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso Eleonora Pinna deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 3, comma 9, l. 335/1995 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. In particolare, la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di prescrizione ritenendo che il termine decorresse dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (e nella fattispecie dalla data del 28/09/2012) e che fosse stato efficacementeinterrotto dalla richiesta di adempimento del 4/08/2017. Secondo la ricorrente il termine decorrerebbe dal momento in cui i contributi dovevano essere versati e nella fattispecie dal 7/07/2012 con conseguente maturazione della prescrizione al 7/07/2017 prima dell’atto interruttivo invocato dall’INPS.

2. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza è viziata nella parte in cui assume quale termine di decorrenza della prescrizione la data in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi piuttosto che la data di scadenza del versamento dei contributi. 2.1. La sentenza non ha, infatti, tenuto conto del costante orientamento di questa Corte secondo il quale, in materiaprevidenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetticontributi e non dalla data di presentazione delladichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto ladichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass.31/10/2018,n. 27950 ). 2.2.

In proposito si consideri anche quanto affermato, in motivazione, al punto n. 9, da Cass. 21/06/2022, n. 20022: «in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va ribadito, in base all’orientamento ormai consolidato di questa Corte (..), che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).

L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono dalgiorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

3. La sentenza va, allora, cassata in accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte di Appello competente che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandata anche la