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Ordinanza — n. 5338/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against pension fund regarding contribution payment illegality and prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5338/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimo Trovenzi against the Brescia Court of Appeal's decision denying his claim for contribution payment illegality. Trovenzi argued that the pension fund failed to prove his professional activity and that the prescription period had not started, while the fund contended the statutory rules clearly defined contribution obligations. The court ruled that the lower court correctly applied the burden of proof regarding professional activity and determined the prescription period began upon the annual declaration submission, rendering the interruption claim irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 22 law n. 773/1982; Art. 360 cod. proc. civ.: The court held that the burden of proving professional activity lies with the contributor and that prescription periods commence upon the submission of mandatory annual declarations, invalidating arguments that the period had not started.

Parole chiave

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prescription period burden of proof professional activity contribution obligations pension fund geometer profession civil procedure arretrati di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 22 law n. 773/1982
335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I.
Art. 1 and 3 D.Lgs. n. 509/1994
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 17 law n. 773/1982
19 dellalegge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.
Art. 360 cod. proc. civ.
Art. 348 ter cod. proc. civ.
Art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Lav. 22/02/2019 n. 5375
Cass. Sez. Lav. 28/09/2022 n. 28188
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20646/2019 R.G. proposto da : TROVENZI MASSIMO, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC d e ll'avvocato OSTAN STEFANIA , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZADEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio dell’avvocato BONURA HARALD MASSIMO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZARELLA GIUSEPPE -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 143/2019 pubblicatail 24/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n.143/2019 pubblicata il 24/05/2019, ha rigettato il gravame proposto da Massimo Trovenzi nella controversia con la Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri (la Cassa).

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della pretesa di pagamento della Cassa dei contributi per gli anni 2008-2012 a seguito di provvedimento d’iscrizione d’ufficio ex art.5 dello Statutocon decorrenza dallo 01/01/2008.

3. Il Tribunale di Brescia rigettava le domande proposte dal Trovenzi.

4. La corte territoriale ha in primo luogo ritenuto la legittimità dell’art.5 dello Statuto della Cassa, in quanto nell’ambito del nuovo assetto privatizzato tale disposizione regolamentare si limitava a definire il sistema degli obblighi contributivi, senza estendere l’obbligo di iscrizione a categorie di professionisti diversi dai geometri iscritti all’Albo. Su questo punto la corte territoriale ha motivato in modo puntuale il suo dissenso dai principi di diritto espressi da Cass. Sez. Lav. 22/02/2019 n.5375.

5. Quanto alla prova contraria, la corte territoriale ha ritenuto che la posizione del Trovenzi non fosse sussumibile nei casi nei quali la delibera n.123/2009 della Cassa prevedesse la insussistenza dell’obbligo di iscrizione. Quanto alla eccezione di prescrizione, la corte ha ritenutoche in forza del combinato disposto degli artt.17 e 19 legge n.773/1982, e dell’art.33 del regolamento sulla contribuzione della Cassa il dies a quo stabilito nella data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione annuale obbligatoria, da presentarsi entro il settembre 2009 con riferimento all’anno 2008. Sulla base di questa premessa ha ritenuto l’interruzione della prescrizione, prima del suo compimento, per effetto della diffida del 09/12/2013.

6. Per la cassazione della sentenza ricorre il Trovenzi, con ricorso affidato a quattro motivi. La Cassa resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.22 della legge n.773/1982, degli artt.1 e 3 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.3 comma 12 della legge n.335/1995, degli artt.1-4 delle preleggi, nonché degli artt.3 e 23 Cost., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc civ.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt.2934, 2935 e 2943 cod. civ., e dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc civ.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e degli artt. 1 e 20 del Regolamento sulla contribuzione della Cassa, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc civ.

4. Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 20 del Regolamento sulla contribuzione della Cassa, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc civ., e l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc civ.

5. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente, richiamando il precedente di Cass. 5375/2019, sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere la legittimità della disposizione regolamentare — art.5 dello Statuto — posto a fondamento della iscrizione obbligatoria alla Cassa, perché tale disposizione regolamentare viola i limiti stabiliti dalle fonti primarie in materia di autonomia regolamentare delle casse privatizzate. Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte consolidatosi dopo l’arresto di Cass.5375/2019, nei termini che seguono, «la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione.

Invero, questa Corte ha poi affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.

Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla Cassa è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. Invero, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima; l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.

Invero, premesso che dopo la c.d. legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico (cfr. art. 2, c. 25, I. 335/1995) si è affermato il principio generale -opposto rispetto a quello precedentemente fissato dall'art. 22, I. 773/1982- secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria.

L'iscrizione del contribuente alla Cassa Geometri è dunque legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

L'attribuzione -ad opera della corte territoriale- di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art.2697 c.c. (come invece pretenderebbe il ricorrente con il secondo motivo di ricorso), discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare» (Cass. Sez. Lav. 28/09/2022 n.28188).

6. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente deduce che con riferimento al 2008 il dies a quo per la decorrenza della prescrizione era quello stabilito dall’art.3 comma 9 legge n.335/1995 per il pagamento dei contributi soggettivo ed integrativo, non potendo trovare applicazione le disposizioni del Regolamento di contribuzione, in mancanza della sua iscrizione alla Cassa.

7. Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, laddove si è ritenuto che « in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore deigeometri, trova ancora applicazione l'art. 19 dellalegge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.

Dall’alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa dei geometri liberi professionisti, la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale» (da ultimo Cass.

Sez. Lav. 06/06/2023 n.15787).

8. Quanto alla mancata di iscrizione alla Cassa per l’anno 2008, è appena il caso di rilevare che le comunicazioni ex art.17 legge n.773/1982, sono obbligatorie per tutti i geometri iscritti al relativo albo professionale, ancorché essi non siano iscritti alla cassa, atteso che tali comunicazioni sono funzionali all'adempimento dell'obbligo contributivo che - sia pure in misura minore - grava anche sugli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla cassa, in quanto ciò che rileva è il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso alla iscrizione al relativo albo(Cass. Sez. Lav. 29/08/2003 n. 126687 e succ. conf.).

9. Nel caso in esame alla corte territoriale è pacifico che il Trovenzi, iscritto all’Albo dei geometri dal 1995, non abbia mai presentato la dichiarazione dei redditi e del volume d’affari per l’anno 2008, come previsto dall’art.17 della legge n.773/182. Ne consegue che — come dedotto dalla Cassa controricorrente — il termine di prescrizione per i contributi dovuti per l’anno 2008 non ha mai iniziato a decorrere. Così corretta la motivazione, conforme a diritto il dispositivo, diventa irrilevante la questione relativa all’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla diffida del 19/12/2013, in quanto l’interruzione della prescrizione postula che il termine sia iniziato a decorrere.

10. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che l’onere di provare lo svolgimento di attività libero professionale da parte sua incombesse sulla Cassa, siccome creditrice dei contributi. La corte territoriale ha fatto esatta applicazione dei principi che governano la ripartizione dell’onere della prova tra le parti, ed in particolare dell’art. dello Statuto della Cassa che prevede: «Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione condelibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509».

11. L'attribuzione -ad opera della corte territoriale- di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art.2697 c.c., come invece pretenderebbe il ricorrente con il secondo motivo di ricorso, discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare (Cass. Sez. Lav. 28/09/2022 n.28188).

12. Il quarto motivo è inammissibile. Per un verso, gli articoli del Regolamento di contribuzione della Cassa non sono qualificabili quali norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Per altro verso la corte territoriale ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, e dunque trova applicazione la causa di inammissibilità specificamente prevista dall’art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ. con riferimento alla censura ex art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.

13. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 2