Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility regarding untimely unemployment benefit claim due to lack of agricultural employer status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a worker against a lower court ruling that rejected his claim for agricultural unemployment benefits. The worker argued the employer's agricultural status was not properly verified, which would have extended the statutory deadline for filing the claim. The court held that the lower court correctly interpreted the request as implicitly challenging the timely cancellation from agricultural lists, rendering the claim time-barred. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible because the worker failed to file the necessary objection within the required 120-day period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 D.L. n. 7/1970; The court must interpret the claim's scope, and a request for unemployment benefits presupposes a timely challenge to the worker's removal from agricultural lists; failure to do so within the statutory period renders the claim inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7271/2021 R.G. proposto da : LOMBARDO ROSARIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANNIZZARO GIOVANNI (CNNGNN75L16H163J) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 417/2020depositata il 02/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 2.10.2020 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del 14.3.2019 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di accertamento della irripetibilità delle indennità di disoccupazione agricola a seguito della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli della lavoratrice in epigrafe (motivata dal fatto che il datore non poteva considerarsi agricolo) e condannato il datore a pagare all’Inps contributi nella gestione ordinaria dei lavoratori subordinati.
In particolare, la Corte ha rilevato che il capo da ultimo richiamato contenente condanna al pagamento dei contributi all’INPS nella gestione ordinaria non era stato impugnato e che il datore non era stato convenuto in appello, sicché era maturato il giudicato circa l’obbligo di pagamento dei contributi nella gestione lavoratori subordinati; ha ritenuto, quindi , la domanda di disoccupazione tardiva per decadenza dei 120 giorni avverso la cancellazione che ne era il presupposto. Avverso questa sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste l’Istituto con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso lamenta violazione dell’articolo 22 decreto-legge n. 7 del 19 70, per avere la Corte territoriale trascurato che era richiesto dalla parte l’accertamento della natura agricola del datore, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale. Il motivo è inammissibile, in quanto compete al giudice di merito il potere di interpretare la domanda (tra le tante, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018) e nel caso la Corteha ritenuto che la domanda proposta non può che presupporre una impugnazione tempestiva della cancellazione dagli elenchi, nella specie non proposta, tantomeno nel rispetto del termine di decadenza.
Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Spese irripetibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.